Direttiva 2000/19
Direttiva 2000/19/CE della Commissione, del 13 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/19/CE adegua al progresso tecnico la direttiva 86/298/CEE, aggiornando le modalità di prova e i requisiti tecnici dei dispositivi di protezione posteriori contro il capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a carreggiata stretta. L’intervento mira ad armonizzare la disciplina europea con il codice 7 dell’OCSE sulle prove ufficiali delle strutture di protezione dei trattori agricoli. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le modifiche entro il 30 giugno 2001 e prevede effetti graduali sul piano dell’omologazione e della prima immissione in circolazione dal 1° luglio 2001 e dal 1° gennaio 2002.
Adeguamento tecnico delle regole di prova e omologazione per i dispositivi di protezione posteriori contro il ribaltamento dei trattori agricoli o forestali a carreggiata stretta.
Ambito di applicazione
Si applica ai dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori installati sui trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, nell’ambito dell’omologazione CE e dell’omologazione nazionale dei tipi di trattore disciplinate dalla direttiva 74/150/CEE e dalla direttiva 86/298/CEE. Rilevano gli Stati membri in quanto autorità competenti per l’omologazione, il rilascio dei documenti di conformità e l’autorizzazione alla prima messa in circolazione. Non sono previste esclusioni espresse nel testo fornito, salvo il richiamo puntuale a specifici capitoli del codice OCSE non applicabili ai fini dell’allegato II modificato.
Adeguamento tecnico dei dispositivi di protezione posteriori per trattori a carreggiata stretta
La direttiva 2000/19/CE interviene come atto di adeguamento al progresso tecnico della direttiva 86/298/CEE, relativa ai dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori contro il capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza e armonizzare le prove con il codice 7 dell’OCSE sulle strutture di protezione dei trattori agricoli.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama la direttiva 74/150/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di omologazione dei trattori agricoli e forestali a ruote e la direttiva 86/298/CEE quale base da aggiornare. Nei considerando si sottolinea che le modalità di prova devono essere precisate tenendo conto della molteplicità di attrezzature e allineate alle prove ufficiali OCSE, così da garantire un livello di sicurezza più omogeneo nel mercato interno.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda i trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta e, in particolare, i dispositivi di protezione posteriori contro il ribaltamento di tipo a due montanti. Le modifiche incidono sul sistema di omologazione CE e di omologazione nazionale dei tipi di trattore, nonché sul rilascio del documento previsto dall’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE. I destinatari sono gli Stati membri, tenuti ad applicare le nuove regole nei procedimenti amministrativi di omologazione e immatricolazione iniziale.
Modifiche agli allegati della direttiva 86/298/CEE
L’articolo 1 dispone la sostituzione e l’aggiornamento di tutti gli allegati da I a VI della direttiva 86/298/CEE. In particolare:
- l’allegato I viene allineato al punto 1 del codice 7 OCSE, con esclusione del punto 1.1;
- l’allegato II è sostituito e rinvia ai requisiti tecnici del punto 3 del codice 7 OCSE, con esclusione delle parti relative al verbale di prova, alle modifiche di piccola entità e all’identificazione;
- gli allegati III, IV e V sono soppressi;
- l’allegato VI è modificato nella parte relativa al contrassegno di omologazione, con l’aggiornamento dei numeri distintivi degli Stati membri.
Effetti sulle omologazioni e sulla circolazione dei trattori
La direttiva introduce una scansione temporale vincolante per gli Stati membri:
- dal 1° luglio 2001 non possono essere rifiutate l’omologazione CE, il documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, né l’omologazione di portata nazionale per i tipi conformi alla direttiva 86/298/CEE come modificata;
- dalla stessa data non può essere vietata la prima messa in circolazione dei trattori conformi;
- dal 1° gennaio 2002 non può più essere rilasciato il documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, per tipi non conformi;
- dalla medesima data gli Stati membri possono rifiutare l’omologazione nazionale dei tipi di trattore non conformi.
Recepimento e obblighi procedurali degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare entro il 30 giugno 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è rivolta agli Stati membri, che devono assicurare la trasposizione e l’applicazione coordinata delle nuove prescrizioni tecniche e amministrative.
Disposizioni principali
Aggiornamento tecnico della direttiva 86/298/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati da I a VI della direttiva 86/298/CEE secondo quanto stabilito nell’allegato della direttiva 2000/19/CE. Le modifiche riguardano soprattutto i criteri di prova e i requisiti tecnici dei dispositivi di protezione posteriori contro il ribaltamento dei trattori a carreggiata stretta.
Riconoscimento dell’omologazione e divieti per gli Stati membri
Dal 1° luglio 2001 gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE, il rilascio del documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, né l’omologazione di portata nazionale, e non possono vietare la prima messa in circolazione dei trattori conformi alla direttiva 86/298/CEE come modificata. Dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri non possono più rilasciare il predetto documento per tipi di trattore non conformi e possono rifiutare l’omologazione nazionale di un tipo di trattore non conforme.
Termine di recepimento
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2001 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Obbligo di comunicazione alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Modifiche tecniche agli allegati
L’allegato I richiama il punto 1 del codice 7 OCSE, con esclusione del punto 1.1. L’allegato II è sostituito con i requisiti tecnici definiti al punto 3 del codice 7 OCSE, con esclusione dei capitoli relativi al verbale di prova, alle modifiche di piccola entità e all’identificazione. Gli allegati III, IV e V sono soppressi. Nell’allegato VI è aggiornato il contrassegno di omologazione con l’elenco dei numeri distintivi degli Stati membri.
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