Direttiva 2000/15
Direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/15/CE modifica la direttiva 64/432/CEE per assicurare il corretto funzionamento delle basi di dati informatizzate destinate alla registrazione dei movimenti dei bovini e, in particolare, dei suini. Stabilisce modalità di applicazione da adottare secondo la procedura dell'articolo 17 della direttiva modificata e fissa scadenze precise per la piena operatività dei sistemi nazionali. La direttiva impone inoltre agli Stati membri obblighi di recepimento e di comunicazione alla Commissione, senza prevedere un termine autonomo di trasposizione espresso nel testo fornito.
Modifica la direttiva 64/432/CEE per rafforzare l'operatività delle basi di dati informatizzate relative ai movimenti degli animali bovini e, soprattutto, suini negli scambi intracomunitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e, indirettamente, agli operatori coinvolti nella registrazione e nel controllo dei movimenti di animali delle specie bovina e suina nel quadro degli scambi intracomunitari e delle basi di dati nazionali. La disciplina riguarda in particolare gli Stati membri che non abbiano istituito un sistema di reti di sorveglianza riconosciuto, imponendo loro l'obbligo di rendere pienamente operative basi di dati informatizzate conformi all'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE. La modifica incide sul registro delle aziende suinicole e sulla registrazione dei movimenti dei suini; per i bovini richiama la piena operatività della base di dati a decorrere dal 31 dicembre 1999.
Modifica della disciplina sugli scambi intracomunitari di animali bovini e suini
La direttiva 2000/15/CE interviene sulla direttiva 64/432/CEE per rafforzare la tracciabilità e la gestione sanitaria dei movimenti degli animali delle specie bovina e suina. Il testo collega espressamente l'evoluzione della disciplina alle basi di dati informatizzate già richiamate dal diritto UE e mira, in particolare, a garantire l'operatività dei sistemi nazionali relativi ai suini.
Finalità e contesto normativo
Nei considerando si afferma che sia la direttiva 64/432/CEE sia il regolamento (CE) n. 820/97 fanno riferimento alla creazione di basi di dati informatizzate per bovini e suini, utili a disporre di informazioni sugli animali e sui loro movimenti. La direttiva evidenzia inoltre la necessità di garantire una corretta attuazione delle basi di dati nazionali funzionali alla registrazione dei movimenti dei suini.
Modifiche all'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE
La direttiva modifica l'articolo 14, paragrafo 3, parte C), punto 3, precisando che, per gli animali della specie suina, si applicano soltanto i paragrafi 2, 3 e 4. Introduce inoltre un nuovo punto 4 che affida alla procedura di cui all'articolo 17 l'adozione delle modalità di applicazione necessarie per l'operatività delle basi di dati informatizzate sui suini, comprese le informazioni che devono essere contenute nelle basi di dati nazionali.
Obblighi per gli Stati membri e scadenze operative
L'articolo 18 viene integralmente sostituito e impone agli Stati membri che non abbiano istituito un sistema di reti di sorveglianza riconosciuto di assicurare la piena operatività della base di dati informatizzata conforme all'articolo 14. Le scadenze fissate sono le seguenti:
- per gli animali della specie bovina, dal 31 dicembre 1999;
- per il registro delle aziende suinicole ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, parte C), punto 2, dal 31 dicembre 2000;
- per i movimenti di suini in partenza dall'azienda di nascita, al più tardi entro il 31 dicembre 2001;
- per i movimenti di suini in partenza da tutte le altre aziende, al più tardi entro il 31 dicembre 2002.
Contenuto minimo delle registrazioni sui movimenti dei suini
Ogni registrazione nella base di dati deve riferirsi a un movimento di suini e contenere almeno:
- il numero di suini spostati;
- il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza;
- il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo;
- la data di partenza;
- la data di arrivo.
Recepimento nazionale e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale secondo modalità scelte dagli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono tutti gli Stati membri. Il testo fornito non indica un termine autonomo di trasposizione diverso dalle scadenze operative fissate per la piena operatività delle basi di dati.
Disposizioni principali
Modifica dell'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE
Viene integrato l'articolo 14, paragrafo 3, parte C): per i suini si applicano soltanto i paragrafi 2, 3 e 4; inoltre è inserito un nuovo punto 4 che demanda alla procedura di cui all'articolo 17 l'adozione delle modalità di applicazione necessarie per l'operatività delle basi di dati informatizzate relative agli animali della specie suina, incluse le informazioni che tali basi devono contenere.
Obbligo di operatività delle basi di dati informatizzate
L'articolo 18 è sostituito: gli Stati membri che non hanno istituito un sistema di reti di sorveglianza riconosciuto devono assicurare che una base di dati informatizzata conforme all'articolo 14 sia pienamente operativa per i bovini dal 31 dicembre 1999; per il registro delle aziende suinicole dal 31 dicembre 2000; per i movimenti dei suini in partenza dall'azienda di nascita entro il 31 dicembre 2001 e da tutte le altre aziende entro il 31 dicembre 2002.
Contenuto minimo delle registrazioni sui suini
Ogni registrazione nella base di dati deve riguardare un movimento di animali della specie suina e contenere almeno: numero di suini spostati, numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, data di partenza e data di arrivo.
Recepimento nazionale e comunicazioni alla Commissione
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 10 apr 2000Direttiva 2000/16
- direttiva · 13 apr 2000Direttiva 2000/19
- direttiva · 17 apr 2000Direttiva 2000/18
- direttiva · 30 mar 2000Direttiva 2000/17
- direttiva · 25 apr 2000Direttiva 2000/33
- direttiva · 25 apr 2000Direttiva 2000/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →