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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13656/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo per la sopravvenienza di un precedente di legittimità rilevante rispetto alla controversia.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di un ufficiale giudiziario volta a ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'Area funzionale III, profilo di Funzionario UNEP, con decorrenza dal 1° luglio 2019, nonché il pagamento delle differenze retributive e degli arretrati. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva confermato in parte il diritto, ritenendo che l'art. 21-quater del d.l. n. 83/2015 avesse natura precettiva e che l'Accordo del 26 aprile 2017, recepito dal D.M. 9 novembre 2017, imponesse all'amministrazione di completare entro il 30 giugno 2019 la progressione tra le aree per i dipendenti vincitori e idonei delle procedure selettive. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quater del d.l. n. 83/2015 e dell'Accordo del 26 aprile 2017, sostenendo che la norma avesse natura meramente programmatica, priva di efficacia attributiva di diritti soggettivi, e che anche l'accordo avesse contenuto programmatico e fosse comunque subordinato ai limiti espressamente posti dalla legge, sicché il termine del 30 giugno 2019 non poteva essere considerato perentorio né idoneo a fondare un diritto all'inquadramento automatico.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge sostanziale e di accordi collettivi recepiti.

  • art. 21-quater del d.l. n. 83/2015, conv. dalla l. n. 132/2015

    La Corte lo qualifica come disposizione che autorizza procedure interne di riqualificazione nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica e delle risorse finanziarie, non come norma attributiva di un diritto soggettivo immediato alla progressione; gli effetti economici e giuridici decorrono solo dalla completa definizione delle procedure selettive.

  • art. 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001

    Sono richiamati come parametri cui l'art. 21-quater intende conformarsi per sanare le nullità derivanti dalle precedenti violazioni contrattuali.

  • art. 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010

    Costituiscono il contesto contrattuale interno menzionato dalla norma per disciplinare le procedure di riqualificazione.

  • art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

    È la fonte del fondo utilizzato per la copertura finanziaria prevista dall'art. 21-quater.

  • art. 1, comma 780, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145

    Ha modificato il comma 5 dell'art. 21-quater, evidenziando e rimodulando il rilievo della copertura della spesa per gli anni successivi.

  • art. 6, comma 1, lettera g), dell'Accordo del 26 aprile 2017

    L'impegno dell'amministrazione a definire il processo di progressione entro il 30 giugno 2019 è interpretato come programmatico e comunque subordinato al rispetto dell'art. 21-quater.

Massime di principio

  • In materia di riqualificazione del personale pubblico contrattualizzato, una disposizione che autorizza l'amministrazione a bandire procedure interne nei limiti della dotazione organica e delle risorse disponibili non attribuisce, di per sé, un diritto soggettivo all'inquadramento superiore, ma solo una facoltà/attività amministrativa condizionata.
  • Quando un accordo sindacale o integrativo richiama espressamente il rispetto di una norma che pone limiti di posti, di organico e di copertura finanziaria, il termine ivi indicato per completare la procedura ha natura programmatica e non perentoria, se dall'intero testo emerge che la realizzazione dell'obiettivo dipende dal verificarsi di condizioni ulteriori.
  • Nei giudizi sulla progressione economico-giuridica del personale pubblico, la spettanza del superiore inquadramento non può essere affermata in via automatica sulla base della sola approvazione di graduatorie o della sola scadenza del termine previsto da un accordo, occorrendo che la pretesa sia compatibile con i limiti normativi e con la completa definizione della procedura selettiva.
  • Se la questione è già stata chiarita da un precedente di legittimità successivo all'insorgenza della controversia, può sussistere ragione per compensare integralmente le spese processuali per la sopravvenienza del nuovo quadro giurisprudenziale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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