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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1672

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1672 della Commissione, del 13 giugno 2024, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo Nordkalk QL 90 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R1672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione rilascia a Nordkalk Oy Ab un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo "Nordkalk QL 90", in continuità con la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 per gli stessi biocidi singoli. La Commissione recepisce il parere favorevole dell'ECHA e approva il sommario delle caratteristiche del prodotto, fissando numero di autorizzazione, periodo di validità e condizioni d'uso. L'allegato disciplina in dettaglio composizione, usi autorizzati, misure di mitigazione del rischio, dispositivi di protezione individuale, istruzioni di primo soccorso, smaltimento e stoccaggio.

Rilascio dell'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo "Nordkalk QL 90" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con approvazione del relativo sommario delle caratteristiche del prodotto.

Ambito di applicazione

Si applica alla società Nordkalk Oy Ab, titolare dell'autorizzazione, e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l'uso nell'Unione del biocida singolo "Nordkalk QL 90". L'autorizzazione copre gli usi professionali nei tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali) e 3 (igiene veterinaria), con applicazioni al chiuso e all'aperto secondo il sommario delle caratteristiche del biocida allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE; l'autorizzazione decorre dal 4 luglio 2024 e scade il 30 novembre 2033.

Autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo "Nordkalk QL 90"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1672 rilascia un'autorizzazione dell'Unione a favore di Nordkalk Oy Ab per il biocida singolo "Nordkalk QL 90". Il provvedimento si inserisce nella procedura di autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 per gli stessi biocidi singoli, sulla base del parere tecnico favorevole dell'ECHA.

Contesto procedurale e fondamento normativo

La domanda è stata presentata il 18 luglio 2018 ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha trasmesso il proprio parere il 6 settembre 2022 e il progetto riveduto di sommario delle caratteristiche del biocida il 22 gennaio 2024, in conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha condiviso le conclusioni dell'Agenzia e ha ritenuto opportuno rilasciare l'autorizzazione, precisando che le misure del regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi.

Rapporto con il biocida di riferimento

Il regolamento chiarisce che "Nordkalk QL 90" è lo stesso biocida singolo del prodotto di riferimento "EuLA oxi-lime 23", successivamente autorizzato con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703. Secondo il parere dell'ECHA, le differenze proposte tra i due prodotti sono limitate a informazioni suscettibili di modifica amministrativa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. Sulla base della valutazione del prodotto di riferimento, e subordinatamente alla conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, il prodotto soddisfa le condizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ambito soggettivo e oggettivo dell'autorizzazione

L'autorizzazione è intestata alla società Nordkalk Oy Ab, con sede indicata nel sommario delle caratteristiche del prodotto. Essa riguarda la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida singolo "Nordkalk QL 90" nell'Unione, con numero di autorizzazione EU-0029368-0000. L'autorizzazione è valida dal 4 luglio 2024 al 30 novembre 2033 e si applica ai tipi di prodotto 2 e 3, rispettivamente disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali, e igiene veterinaria.

Composizione, formulazione e classificazione del prodotto

Il principio attivo è l'ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, indicato con CAS 1305-78-8 e CE 215-138-9, in concentrazione del 100%. La formulazione è una polvere idonea alla polverizzazione. Nel sommario sono riportate anche le indicazioni di pericolo H315, H318, H335 ed EUH014, nonché i relativi consigli di prudenza, che confermano la natura corrosiva/irritante del prodotto e la necessità di rigorose misure preventive durante manipolazione e impiego.

Usi autorizzati

L'allegato autorizza quattro impieghi principali, tutti per utilizzatori professionali:

  • disinfezione dei fanghi di depurazione, in uso al chiuso, con applicazione diretta automatica e tempo di contatto di 24 ore;
  • disinfezione del letame, in uso al chiuso, con applicazione diretta automatica e tempo di contatto di 24 ore;
  • disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali, in uso al chiuso, con applicazione diretta e tempo di contatto di 48 ore;
  • disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all'aperto, con applicazione diretta e tempo di contatto di 48 ore e massimo due applicazioni annue.

Prescrizioni operative specifiche per ciascun uso

Per i fanghi di depurazione, la dose deve essere sufficiente a mantenere un pH superiore a 12 e una temperatura superiore a 50°C per 24 ore; il prodotto va dosato tra 0,15 e 1,5 kg per kg di sostanza secca, con contenuto tipico di solidi secchi pari al 12-25%. Per il letame, la dose deve mantenere pH > 12 e temperatura > 60°C per 24 ore, con limite di 100 kg di prodotto per m3 di letame; la miscela deve essere inumidita e l'eventuale autoaccensione estinta con acqua.

Per le superfici interne di alloggi e trasporti degli animali, il prodotto va steso sui pavimenti, manualmente o con tecniche automatizzate, nella misura di 800 g/m2, con aggiunta di 0,9 litri/m2 di acqua e mantenimento per almeno 48 ore; per il trasporto di animali, dopo il trattamento il veicolo deve essere risciacquato e pulito. Per i recinti all'aperto, il prodotto va applicato prima dell'introduzione di nuovi animali, in dose di 600-800 g/m2, con aggiunta di 0,9 litri/m2 di acqua e tempo di contatto di almeno 48 ore; il trattamento non è consentito in caso di vento o pioggia.

Misure di mitigazione del rischio e protezione degli operatori

Il regolamento contiene prescrizioni molto puntuali per ridurre l'esposizione degli operatori. In più punti impone che il caricamento nell'unità di trattamento e l'applicazione avvengano in modo completamente automatico. Per i big bag o sacchi da 500-1200 kg, il caricamento e lo smaltimento dei contenitori vuoti devono avvenire con sollevatore telescopico dotato di cabina chiusa.

Durante caricamento, applicazione e smaltimento dei sacchi vuoti, devono essere indossati:

  • protezione respiratoria con almeno APF 40, in particolare semimaschera filtrante EN 149 con filtro P3 o equivalente;
  • guanti resistenti agli agenti chimici conformi a EN 374 o equivalente;
  • tuta protettiva conforme a EN 13982 o, per alcune operazioni con materiale biologico, a EN 14126.

Per il trattamento di fanghi e letame, se mancano misure collettive idonee a evitare esposizioni superiori all'OEL UE di 14 mg/m3 per l'ammoniaca, è raccomandato l'uso di RPE ad aria o a bombole specifici per tale gas. Inoltre, la pulizia dell'unità di trattamento deve essere evitata oppure effettuata con processo automatizzato senza esposizione dell'operatore. Le prescrizioni DPI non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE e della restante normativa UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Precauzioni ambientali e limitazioni d'uso

Il regolamento vieta o sconsiglia l'uso in situazioni che possano comportare scarichi diretti verso impianti di trattamento delle acque reflue o verso acque superficiali. Per il letame, il prodotto non va applicato se i rilasci provenienti da ricoveri o aree di stoccaggio possono confluire in tali recapiti; analogo divieto è previsto per le aree di disinfezione dei trasporti di animali. Per i trattamenti interni è richiesto che il mangime e l'acqua potabile siano coperti o rimossi, e che gli animali non siano presenti per tutta la durata del trattamento.

Primo soccorso, smaltimento e stoccaggio

Il sommario delle caratteristiche del prodotto fornisce istruzioni di primo soccorso per inalazione, ingestione, contatto cutaneo e oculare, con indicazione di ricorrere rapidamente a un centro antiveleni o ai servizi di emergenza. Per lo smaltimento, il prodotto non utilizzato non deve essere scaricato nel suolo, nei corsi d'acqua, nelle tubazioni o nelle fognature; imballaggi e rifiuti devono essere gestiti secondo la normativa locale.

Le condizioni di stoccaggio prevedono di non superare i 30°C e di proteggere il prodotto dall'umidità. La durata di conservazione in condizioni normali è di 15 mesi.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'Unione

Rilasciata a Nordkalk Oy Ab un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dello stesso biocida singolo "Nordkalk QL 90", con numero di autorizzazione EU-0029368-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell'allegato. L'autorizzazione è valida dal 4 luglio 2024 al 30 novembre 2033.

Base procedurale e valutazione tecnica

La domanda è stata presentata il 18 luglio 2018 ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. L'ECHA ha trasmesso un parere il 6 settembre 2022 e il progetto riveduto di sommario il 22 gennaio 2024; la Commissione ha condiviso il parere, ritenendo soddisfatte le condizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Rapporto con il biocida singolo di riferimento

Il biocida "Nordkalk QL 90" è considerato lo stesso biocida singolo del biocida di riferimento "EuLA oxi-lime 23", successivamente autorizzato con regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703. Le differenze tra i due prodotti sono ritenute limitate a informazioni modificabili in via amministrativa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.

Tipo di prodotto e principio attivo

L'autorizzazione riguarda i tipi di prodotto 2 e 3. Il principio attivo è l'ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, incluso nell'elenco dell'Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 3.

Usi autorizzati e condizioni operative

Sono autorizzati usi professionali per la disinfezione dei fanghi di depurazione, del letame, delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali, nonché dei pavimenti dei recinti per animali all'aperto. Per ciascun uso sono fissati organismi bersaglio, modalità di applicazione, dosi, tempi di contatto, frequenze e condizioni di utilizzo, con specifiche prescrizioni su automatizzazione, ventilazione, copertura di mangime e acqua, assenza di animali durante il trattamento e divieti in caso di vento, pioggia o possibili scarichi verso acque reflue o superficiali.

Misure di mitigazione del rischio e DPI

L'allegato impone caricamento e applicazione completamente automatizzati in varie ipotesi, uso di sollevatore telescopico con cabina chiusa per i big bag, e DPI minimi: protezione respiratoria con APF 40 e filtro P3 o equivalente, guanti chimico-resistenti EN 374 o equivalente, tute EN 13982 o EN 14126 secondo il caso. In alcune attività è raccomandato l'uso di RPE ad aria o a bombole per gas di ammoniaca in assenza di misure collettive adeguate, con riferimento a un OEL UE di 14 mg/m3.

Primo soccorso, smaltimento e stoccaggio

Sono fornite istruzioni dettagliate per inalazione, ingestione, contatto con pelle e occhi, nonché divieti di scarico del prodotto in suolo, acque o fognature. Il prodotto non utilizzato, gli imballaggi e i rifiuti vanno smaltiti secondo la normativa locale. In stoccaggio non deve superarsi 30°C, il prodotto va protetto dall'umidità e la durata di conservazione è di 15 mesi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezza sul lavorochimicatutela ambientaleigiene veterinaria

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