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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1747

Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R1747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riforma in modo ampio il mercato elettrico dell’Unione per ridurre l’esposizione dei consumatori alla volatilità dei combustibili fossili e favorire prezzi più prevedibili, investimenti nelle rinnovabili, flessibilità e reti. Introduce nuovi strumenti: contratti bidirezionali per differenza per i nuovi investimenti, misure di sostegno alla flessibilità non fossile, rafforzamento dei mercati a termine e della trasparenza sulla capacità di rete. Interviene anche su mercato infragiornaliero, gestione dei picchi di domanda, dati di misurazione, prodotti offshore e coordinamento tra regolazione energetica e regole finanziarie. Le modifiche sono accompagnate da numerose relazioni e valutazioni della Commissione e di ACER entro termini prestabiliti.

Modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per riformare l’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione, rafforzando prezzi stabili, flessibilità, reti, mercati a termine e meccanismi di sostegno agli investimenti.

Ambito di applicazione

Si applica al mercato interno dell’energia elettrica dell’Unione, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Incide su gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, NEMO, autorità di regolazione nazionali, ACER, partecipanti al mercato, produttori, clienti finali, aggregatori, nonché su regimi di sostegno, meccanismi di capacità e strumenti di copertura a termine. Talune disposizioni prevedono deroghe o regimi transitori specifici, in particolare per Estonia, Lettonia e Lituania, per i mercati infragiornalieri fino al 2029 e per alcuni meccanismi di capacità e progetti offshore. Restano salvi il diritto UE in materia di concorrenza, aiuti di Stato e normativa finanziaria, nonché la disciplina GDPR per il trattamento dei dati personali.

Regolamento (UE) 2024/1747 sul miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione

Il regolamento interviene sul quadro del mercato elettrico europeo in risposta alla crisi dei prezzi iniziata nel 2021 e aggravata dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. L’obiettivo è ridurre la trasmissione della volatilità dei combustibili fossili alle bollette, rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento e accelerare investimenti in rinnovabili, flessibilità e reti.

Ambito e finalità della riforma

La riforma modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943, incidendo su mercato all’ingrosso, mercati a termine, capacità, tariffe di rete, dati di misurazione e strumenti di sostegno pubblico. Il nuovo impianto mira a mercati elettrici più integrati, competitivi e resilienti, coerenti con la neutralità climatica entro il 2050 e con gli obiettivi 2030 dell’Unione per energia e clima.

Mercati a breve termine: coupling, liquidità e chiusura infragiornaliera

I gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO devono cooperare per massimizzare gli scambi del giorno prima e infragiornalieri, con liquidità condivisa fra tutti i NEMO e divieto di negoziazione fuori dal coupling unico per i prodotti interessati. Dal 1° gennaio 2026 la chiusura del mercato infragiornaliero interzonale deve collocarsi non oltre 30 minuti prima del tempo reale, salvo deroghe motivate con piano di attuazione e previa valutazione di impatto. I mercati devono inoltre consentire prodotti di dimensione ridotta, con offerte minime pari o inferiori a 100 kW, per favorire demand response, storage e piccola generazione rinnovabile.

Prodotto livellatore delle punte di carico

Il regolamento introduce un nuovo strumento da attivare solo in caso di crisi dei prezzi dell’energia elettrica dichiarata a livello regionale o unionale. Il prodotto livellatore delle punte di carico è destinato a ridurre la domanda nelle ore di punta mediante procedure competitive, requisiti di mercato e limiti stringenti: non deve alterare la capacità interzonale, non deve provocare avvio di generazione fossile oltre il punto di misurazione e non deve distorcere i mercati o sottrarre domanda ai servizi ordinari di gestione della domanda.

Dati di misurazione, digitalizzazione e privacy

Per favorire la partecipazione attiva dei clienti e la gestione flessibile della domanda, i gestori dei sistemi e i partecipanti al mercato possono utilizzare, previo consenso, i dati di appositi dispositivi di misurazione. L’uso di tali dati è subordinato alle regole UE sulla protezione dei dati, in particolare al GDPR, e gli Stati membri devono fissare regole di validazione volte a garantirne qualità, coerenza e interoperabilità. Il testo chiarisce che, ove possibile, si devono preferire dati anonimizzati e aggregati.

Mercati a termine, diritti di trasmissione e hub virtuali regionali

I mercati a termine vengono rafforzati per consentire a consumatori e produttori di coprirsi contro la volatilità dei prezzi. I gestori di trasmissione devono rilasciare diritti di trasmissione a lungo termine o misure equivalenti, mentre la Commissione è chiamata a valutare l’eventuale introduzione di hub virtuali regionali e a definire, se necessario, strumenti ulteriori con atto di esecuzione entro il 17 luglio 2026. La piattaforma unica di allocazione assume un ruolo centrale nell’offerta e nello scambio dei diritti di trasmissione a lungo termine.

PPA e sostegno agli investimenti

Il regolamento attribuisce un ruolo esplicito agli accordi di compravendita di energia elettrica (PPA) come strumento di stabilizzazione dei ricavi e di sostegno agli investimenti privati in nuova capacità rinnovabile. Gli Stati membri devono rimuovere ostacoli ingiustificati, possono predisporre garanzie a prezzi di mercato e devono evitare qualunque sostegno ai PPA relativi a elettricità prodotta da combustibili fossili. Sono previsti monitoraggio annuale da parte di ACER, modelli volontari e, se del caso, orientamenti della Commissione.

Contratti bidirezionali per differenza per nuovi investimenti

Per nuovi impianti di generazione da fonti rinnovabili e low-carbon indicate, i regimi di sostegno diretto dei prezzi devono assumere la forma di contratti bidirezionali per differenza o regimi equivalenti con gli stessi effetti, per i contratti conclusi dal 17 luglio 2027, con estensione al 17 luglio 2029 per alcuni progetti offshore ibridi. Il regolamento disciplina la distribuzione dei proventi recuperati, che vanno ai clienti finali o possono finanziare ulteriori riduzioni dei costi dell’energia o nuovi investimenti. La partecipazione ai regimi resta volontaria e devono essere preservati gli incentivi a operare secondo i segnali di mercato.

Flessibilità non fossile e meccanismi di capacità

La riforma introduce una cornice organica per la valutazione delle esigenze di flessibilità non fossile e per eventuali regimi di sostegno dedicati. Gli Stati membri devono predisporre, sulla base di relazioni nazionali, obiettivi indicativi per la flessibilità non fossile, compresi gli apporti di demand response e storage, e possono ricorrere a pagamenti per capacità disponibile se gli investimenti di mercato non bastano. Vengono anche rivisti i meccanismi di capacità, con limiti più stringenti, riesame della Commissione e specifiche deroghe temporanee per Estonia, Lettonia e Lituania nonché per alcuni meccanismi preesistenti approvati prima del 4 luglio 2019.

Reti, connessioni e tariffe

Le tariffe di rete devono dare corretti segnali economici per investimenti, efficienza, flessibilità, smart grid, smart metering e ottimizzazione della rete esistente. I gestori dei sistemi devono pubblicare informazioni trasparenti e aggiornate sulla capacità disponibile per nuove connessioni, con indicazioni sui criteri di calcolo e sullo stato delle richieste, per ridurre i ritardi di connessione che ostacolano in particolare la nuova generazione rinnovabile.

Revisione, atti delegati/esecutivi e rapporti con altri regimi

La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 30 giugno 2026 e presentare una relazione complessiva, anche sull’efficacia dei mercati a breve termine, sulle reti di distribuzione e sull’eventuale istituzione di piattaforme UE per i PPA. Restano salvi il diritto della concorrenza, le regole sugli aiuti di Stato e la normativa finanziaria (MiFID II, EMIR e benchmark), che continuano ad applicarsi alle attività di mercato pertinenti.

Disposizioni principali

Finalità della riforma e principi del mercato elettrico

Vengono ridefiniti gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/943: transizione efficiente verso neutralità climatica entro il 2050, mercato elettrico integrato, accesso non discriminatorio, sviluppo dei mercati a termine, tutela dei consumatori, flessibilità, integrazione dei sistemi e remunerazione a prezzi di mercato dell’energia rinnovabile. Si aggiungono obiettivi specifici di sostegno agli investimenti a lungo termine e di predisposizione di misure per affrontare crisi dei prezzi dell’energia elettrica.

Nuove definizioni chiave

Sono introdotte o precisate definizioni di ora di punta, livellamento delle punte di carico, prodotto livellatore delle punte di carico, hub virtuale regionale, contratto bidirezionale per differenza, accordo di compravendita di energia elettrica, apposito dispositivo di misurazione e flessibilità. È modificata anche la definizione di meccanismo di capacità, chiarendo che esso remunera la disponibilità delle risorse e non i servizi ancillari o la gestione delle congestioni.

Mercati del giorno prima e infragiornalieri

I gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO devono organizzare congiuntamente i mercati integrati del giorno prima e infragiornalieri, con collaborazione a livello UE o regionale e sotto vigilanza regolatoria. È imposto che i NEMO condividano la liquidità: tutti gli ordini per prodotti del giorno prima e infragiornalieri devono confluire nel coupling unico, vietando la compravendita fuori dal coupling unico per i prodotti interessati. Il mercato deve consentire scambi quanto più possibile in tempo reale; dal 1° gennaio 2026 il market closing infragiornaliero interzonale deve cadere non oltre 30 minuti prima del tempo reale, con deroghe fino al 1° gennaio 2029 e ulteriori proroghe limitate in casi motivati.

Prodotto livellatore delle punte di carico

In caso di crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o UE, gli Stati membri possono chiedere ai gestori dei sistemi di proporre l’acquisizione di prodotti livellatori delle punte di carico per ridurre la domanda nelle ore di punta. La proposta deve essere approvata dall’autorità di regolazione e rispettare requisiti di necessità, proporzionalità, gara competitiva, offerta minima non superiore a 100 kW, attivazione entro il mercato del giorno prima e divieto di attivare nuova generazione fossile oltre il punto di misurazione. ACER deve valutarne l’impatto entro sei mesi dalla fine della crisi e, entro il 30 giugno 2025, anche nelle condizioni normali di mercato.

Dati di misurazione e protezione dei dati

I gestori dei sistemi e i partecipanti al mercato, previo consenso del cliente finale, possono usare i dati di appositi dispositivi di misurazione per osservabilità e regolazione dei servizi di domanda e flessibilità, inclusi gli impianti di stoccaggio. Se mancano contatori intelligenti o la granularità è insufficiente, tali dati possono essere usati per regolazione dei servizi di flessibilità, con requisiti nazionali di convalida, qualità, coerenza e interoperabilità. Il regolamento costituisce base giuridica per il trattamento dei dati personali, nel rispetto del GDPR e dei principi di minimizzazione e, ove possibile, anonimizzazione/aggregazione.

Mercati a termine, diritti di trasmissione e hub virtuali regionali

I gestori dei sistemi di trasmissione devono rilasciare diritti di trasmissione a lungo termine o misure equivalenti, salvo che le opportunità di copertura siano già sufficienti. È rafforzato il ruolo della piattaforma unica di allocazione, che deve offrire e agevolare lo scambio dei diritti per conto dei gestori di sistema. La Commissione deve valutare entro il 17 gennaio 2026 l’impatto di possibili misure sui mercati a termine, inclusi frequenza e scadenza dei diritti, mercato secondario e hub virtuali regionali, e adottare un atto di esecuzione entro il 17 luglio 2026 se necessario.

Tariffe di rete e investimenti nelle reti

Le metodologie tariffarie devono riflettere costi fissi, spese operative e in conto capitale, promuovere integrazione di mercato, rinnovabili, sicurezza dell’approvvigionamento, servizi di flessibilità, connessioni flessibili, innovazione e raggiungimento degli obiettivi di interconnessione. Le autorità di regolazione devono consentire incentivi per investimenti efficienti, compresi investimenti ex ante, smart grid e smart metering, e possono introdurre segnali localizzati di investimento tramite la struttura tariffaria.

Compensazione per progetti offshore ibridi

È previsto un meccanismo di compensazione, finanziato dalla rendita di congestione, per i gestori di impianti offshore rinnovabili direttamente connessi a due o più zone di offerta quando la capacità di esportazione concordata non viene messa a disposizione secondo le regole di calcolo della capacità. La compensazione non deve determinare sovracompensazione, non copre indisponibilità/manutenzione e deve evitare doppia compensazione rispetto ad altri regimi di sostegno o contratti per differenza. I dettagli applicativi sono demandati a successivi atti di esecuzione.

Accordi di compravendita di energia elettrica (PPA)

Gli Stati membri devono promuovere i PPA eliminando ostacoli ingiustificati, procedure o oneri sproporzionati o discriminatori, per garantire prevedibilità dei prezzi e sostegno alla decarbonizzazione. Devono favorire strumenti di riduzione del rischio finanziario, come regimi di garanzia a prezzi di mercato, e non sostenere PPA su energia da combustibili fossili. I PPA devono indicare zona di offerta di consegna e regole per i diritti di trasmissione in caso di cambio di zona; possono essere previsti modelli volontari e ACER deve pubblicare una valutazione annuale del mercato PPA e, se necessario, modelli standard.

Sostegno diretto dei prezzi tramite contratti bidirezionali per differenza

Per i nuovi investimenti in impianti di generazione da fonti indicate nel regolamento, i regimi di sostegno diretto dei prezzi devono assumere la forma di contratti bidirezionali per differenza o regimi equivalenti con gli stessi effetti, per contratti conclusi dal 17 luglio 2027 (dal 17 luglio 2029 per alcuni progetti offshore ibridi). Il meccanismo si applica a energia eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza serbatoio e nucleare. I regimi devono preservare incentivi operativi, evitare distorsioni concorrenziali e includere clausole penali in caso di recesso unilaterale anticipato. I ricavi recuperati devono essere distribuiti ai clienti finali o, in alternativa, usati per ridurre costi energetici o finanziare investimenti e sostegni; il tutto senza pregiudicare la concorrenza tra fornitori.

Flessibilità non fossile e obiettivi nazionali indicativi

Gli Stati membri devono valutare periodicamente le esigenze di flessibilità nazionale per i successivi 5-10 anni, basandosi su una metodologia comune ENTSO-E/EU DSO approvata da ACER. Devono poi fissare entro sei mesi un obiettivo nazionale indicativo per la flessibilità non fossile, compresi contributi di demand response e storage, da riflettere nei piani nazionali energia-clima. Se gli investimenti sono insufficienti, possono applicare regimi di sostegno alla flessibilità non fossile sotto forma di pagamenti per capacità disponibile. Tali regimi devono essere aperti, competitivi, volontari, non discriminatori e non devono attivare generazione fossile oltre il punto di misurazione.

Meccanismi di capacità e deroghe transitorie

Gli Stati membri possono introdurre meccanismi di capacità nell’ambito degli articoli 107, 108 e 109 TFUE; essi sono approvati dalla Commissione per un periodo non superiore a dieci anni. Si restringono e si riformano le regole sui limiti di emissione di CO2, con possibili deroghe eccezionali e temporanee per alcuni meccanismi approvati prima del 4 luglio 2019, previa relazione nazionale e piano di uscita progressiva. Estonia, Lettonia e Lituania beneficiano di deroghe specifiche per contratti finanziari di bilanciamento e per l’allocazione interzonale, in funzione della sincronizzazione con l’Europa continentale.

Trasparenza sulla capacità di rete e tempi delle connessioni

I gestori dei sistemi di trasmissione devono pubblicare e aggiornare almeno mensilmente informazioni chiare, ad alta granularità spaziale, sulla capacità disponibile per nuove connessioni e sui criteri di calcolo; devono inoltre comunicare entro tre mesi lo stato delle richieste di connessione e aggiornare almeno trimestralmente le informazioni non definite in via definitiva. I gestori dei sistemi di distribuzione devono cooperare per garantire informazioni uniformi e coerenti a livello di rete.

Riesame della Commissione e monitoraggio ACER

La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 30 giugno 2026 e presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio, eventualmente con proposta legislativa, valutando in particolare mercati a breve termine, crisi, reti di distribuzione e potenziale di piattaforme UE per i PPA. Deve inoltre presentare entro il 17 gennaio 2025 una relazione sulla semplificazione del processo dei meccanismi di capacità e, entro il 17 aprile 2025, eventuali proposte. ACER ha ulteriori obblighi di relazione su PPA, prodotti livellatori delle punte di carico e flessibilità.

Rapporto con aiuti di Stato e normativa finanziaria

Il regolamento lascia impregiudicata l’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE e la competenza della Commissione in materia di aiuti di Stato. Restano altresì salvi i regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) n. 600/2014 e la direttiva 2014/65/UE per le attività che comportano strumenti finanziari.

Come è indicizzato

Materieenergiamercato internoaiuti di statoprotezione dei datiservizi finanziari

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