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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1735

Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R1735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro organico per rafforzare l’ecosistema europeo delle tecnologie a zero emissioni nette, con l’obiettivo di ridurre le dipendenze strategiche, aumentare la capacità produttiva nell’Unione e sostenere la neutralità climatica al 2050. Interviene su più leve: semplificazione delle autorizzazioni, riconoscimento dei progetti strategici, distretti industriali dedicati, strumenti di domanda pubblica e aste per le rinnovabili, sviluppo di competenze e accademie, spazi di sperimentazione normativa e governance tramite piattaforme e gruppi dedicati. In parallelo, introduce un obiettivo UE per la capacità di iniezione di CO2 e obblighi specifici per i produttori di petrolio e gas, così da favorire la filiera CCS. Il regolamento modifica inoltre lo sportello digitale unico per rendere più agevole l’accesso alle informazioni e alle procedure.

Quadro UE di misure per rafforzare la produzione, la domanda, l’innovazione e le competenze nelle tecnologie a zero emissioni nette, con disciplina specifica sulla capacità di iniezione e stoccaggio di CO2.

Ambito di applicazione

Si applica, in via generale, alle tecnologie a zero emissioni nette elencate all’articolo 4 e ai relativi prodotti finali, componenti specifici e macchinari specifici principalmente utilizzati per la loro produzione, salvo l’esclusione delle materie prime critiche già disciplinate dal regolamento (UE) 2024/1252. Si applica anche, con alcune eccezioni, ai progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica che fanno parte della catena di approvvigionamento di una tecnologia a zero emissioni nette e riducono in modo significativo e permanente le emissioni di CO2 equivalente. Il regolamento riguarda l’intero territorio dell’Unione; per la parte CCS include siti di stoccaggio nel territorio dell’Unione, nelle zone economiche esclusive e sulla piattaforma continentale, e prevede obblighi per Stati membri, autorità competenti, amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, promotori di progetto e alcuni titolari di autorizzazioni petrolifere e gasiere. Alcune disposizioni si applicano solo dal 30 dicembre 2025 o dal 30 giugno 2026, e il regolamento è direttamente applicabile dal 29 giugno 2024.

Regolamento (UE) 2024/1735 sulle tecnologie a zero emissioni nette

Il regolamento si inserisce nel quadro del Green Deal europeo e del piano industriale del Green Deal, con l’obiettivo di rafforzare la base industriale dell’Unione nelle tecnologie a zero emissioni nette, ridurre le dipendenze strategiche e sostenere la neutralità climatica entro il 2050. Il legislatore UE considera essenziale un approccio comune per evitare frammentazione del mercato interno, accelerare gli investimenti e garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile.

Finalità e impostazione generale

Il regolamento mira a creare condizioni favorevoli alla produzione e diffusione di tecnologie chiave per la transizione verde, combinando misure lato offerta e lato domanda. L’architettura normativa include semplificazione autorizzativa, priorità per alcuni progetti, incentivi alla localizzazione industriale, strumenti di appalto e di gara, misure per le competenze e un sistema di governance e monitoraggio centralizzato.

Ambito di applicazione e definizioni

L’ambito riguarda le tecnologie a zero emissioni nette elencate all’articolo 4, nonché i relativi prodotti finali, componenti specifici e macchinari specifici principalmente utilizzati per la loro produzione. Sono escluse le materie prime critiche già disciplinate dal regolamento (UE) 2024/1252. Il testo estende in parte la disciplina anche ai progetti di decarbonizzazione di industrie ad alta intensità energetica, purché integrati nella catena di approvvigionamento delle tecnologie considerate.

Le definizioni sono molto ampie e comprendono, tra l’altro, tecnologie innovative, progetti strategici, procedure di rilascio delle autorizzazioni, distretti di accelerazione, capacità di iniezione di CO2, infrastrutture di trasporto di CO2, appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative. Per gli operatori italiani è importante la nozione di "principalmente utilizzati", che consente di ricomprendere anche componenti e macchinari non espressamente elencati nell’allegato se dimostrata la loro destinazione principale alla filiera net-zero.

Tecnologie incluse e obiettivi quantitativi

L’articolo 4 elenca una gamma ampia di tecnologie: solare, eolico, batterie e storage, pompe di calore e geotermia, idrogeno, biogas/biometano, CCS, reti elettriche, nucleare, combustibili alternativi sostenibili, idroelettrico, altre rinnovabili, efficienza energetica, combustibili rinnovabili di origine non biologica, soluzioni biotecnologiche, tecnologie industriali trasformative, trasporto e utilizzo di CO2, propulsione eolica/elettrica per i trasporti e altre tecnologie nucleari.

Sul piano degli obiettivi, il regolamento fissa due parametri di riferimento: entro il 2030 almeno il 40% del fabbisogno annuo UE di diffusione delle tecnologie pertinenti dovrebbe essere coperto dalla capacità di produzione interna; entro il 2040 l’Unione dovrebbe raggiungere il 15% della produzione mondiale in valore, salvo casi in cui ciò ecceda nettamente il fabbisogno interno.

Autorizzazioni, punti di contatto unici e tempi massimi

Una parte centrale del regolamento è dedicata alla semplificazione autorizzativa. Entro il 30 dicembre 2024 gli Stati membri devono istituire o designare punti di contatto unici, che fungono da interlocutore esclusivo per il promotore del progetto e coordinano l’intera procedura. Le domande possono essere presentate in formato elettronico; le autorità devono evitare duplicazioni di studi e autorizzazioni; le informazioni sulle controversie e sulle possibilità di finanziamento devono essere disponibili online in modo centralizzato.

I termini massimi sono stringenti: per i progetti ordinari 12 mesi sotto 1 GW e 18 mesi oltre 1 GW; per i progetti non misurati in GW 18 mesi. Per i progetti strategici i termini scendono a 9 mesi sotto 1 GW e 12 mesi oltre 1 GW; per lo stoccaggio di CO2 e il trasporto di CO2 il termine è di 18 mesi. Il testo disciplina in modo dettagliato la fase di completezza della domanda, il cronoprogramma, le valutazioni di impatto ambientale, le proroghe eccezionali e l’esclusione di talune fasi VIA dal computo dei termini.

Progetti strategici e interesse pubblico

I progetti strategici sono la leva per la realizzazione più rapida degli investimenti. Possono essere riconosciuti come strategici i progetti che rafforzano la resilienza, migliorano la catena di approvvigionamento o contribuiscono agli obiettivi clima/energia; la disciplina include anche progetti di stoccaggio di CO2 e infrastrutture connesse. Il riconoscimento comporta status prioritario, trattamento come progetto di interesse pubblico e, ove consentito dal diritto nazionale, il più alto livello di rilevanza nazionale possibile.

Il regolamento prevede anche che, nei procedimenti giudiziari o amministrativi, tali progetti siano trattati con urgenza se il diritto nazionale consente procedure accelerate. Resta fermo il rispetto delle direttive ambientali e della normativa su acque, habitat, uccelli, valutazione d’impatto e ripristino della natura.

Distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette

Gli Stati membri possono designare distretti di accelerazione per concentrare attività industriali net-zero in aree delimitate, favorendo sinergie industriali e semplificazione amministrativa. La decisione di designazione deve definire un ambito geografico e tecnologico chiaro, privilegiare aree industriali e dismesse e essere accompagnata da un piano di sostegno che includa infrastrutture, investimenti privati, riqualificazione della forza lavoro e pubblicità online delle informazioni.

I progetti localizzati nei distretti sono considerati di interesse pubblico. Le valutazioni ambientali effettuate a livello di distretto devono ridurre duplicazioni, ma non sostituire la verifica richiesta per i singoli progetti. Gli investimenti pubblici connessi ai distretti possono beneficiare dei massimali di cofinanziamento dei fondi di coesione, del Fondo per una transizione giusta e dell’FSE+.

CCS: obiettivo UE, dati, infrastrutture e obblighi dei produttori di petrolio e gas

Il regolamento introduce un obiettivo specifico per la cattura e lo stoccaggio della CO2: entro il 2030 deve essere disponibile nell’Unione una capacità di iniezione annua di almeno 50 milioni di tonnellate. Gli Stati membri devono pubblicare dati sulle aree idonee allo stoccaggio, rendere accessibili i dati geologici dei siti dismessi o disattivati e presentare relazioni annuali sui progetti di cattura, stoccaggio e trasporto.

Un elemento peculiare è il contributo individuale imposto ai titolari di autorizzazioni di produzione di petrolio e gas, calcolato in proporzione alla loro produzione UE nel periodo 1 gennaio 2020-31 dicembre 2023. Tali soggetti devono presentare piani entro il 30 giugno 2025 e relazioni annuali sui progressi; gli Stati membri devono introdurre sanzioni entro il 30 giugno 2026. La Commissione può esentare alcuni soggetti o concedere deroghe in presenza di una capacità di stoccaggio già adeguata nello Stato membro interessato.

Appalti pubblici, aste rinnovabili e altri interventi pubblici

Il regolamento usa la domanda pubblica come leva di mercato. Per gli appalti e le concessioni che includono tecnologie net-zero, le amministrazioni devono applicare prescrizioni minime obbligatorie di sostenibilità ambientale, da definire con atto di esecuzione entro il 30 marzo 2025. Per i lavori e le concessioni di lavori sono previste anche clausole sociali, requisiti di cibersicurezza e obblighi di consegna; in caso di forte dipendenza da paesi terzi possono scattare vincoli di resilienza e penali minime del 10%.

Per le aste delle tecnologie rinnovabili, gli Stati membri devono inserire criteri di preselezione relativi a condotta d’impresa, cibersicurezza, sicurezza dei dati e capacità di realizzazione, oltre a criteri di sostenibilità, innovazione, integrazione del sistema energetico e resilienza. La Commissione deve specificare meglio i criteri entro il 30 marzo 2025 e riesaminare periodicamente gli effetti delle misure, con possibilità di ampliamento progressivo delle quote soggette ai criteri non prezzo. Il regolamento prevede inoltre regimi per famiglie, imprese e consumatori con compensazioni aggiuntive limitate, anche per sostenere pompe di calore, solare sui tetti e prodotti finali net-zero.

Competenze, accademie e riconoscimento professionale

Il capo sulle competenze istituisce le accademie europee dell’industria a zero emissioni nette, sostenute dalla Commissione anche tramite finanziamenti di avviamento. Le accademie devono produrre programmi di formazione, materiali didattici, certificati e microcredenziali, con attenzione alla parità di genere, ai giovani, ai NEET, ai lavoratori in transizione e alle persone con disabilità o migranti.

Gli Stati membri devono verificare, entro nove mesi dalla disponibilità dei contenuti, se i programmi delle accademie sono equivalenti alle qualifiche richieste per professioni regolamentate rilevanti; in caso positivo devono facilitarne il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE. La piattaforma UE coordina il monitoraggio, mentre i programmi possono essere integrati in Europass, EURES e nei quadri nazionali delle qualifiche.

Innovazione e spazi di sperimentazione normativa

Il regolamento introduce gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, da istituire o designare entro il 30 marzo 2025. Si tratta di ambienti controllati in cui testare tecnologie innovative o altre tecnologie emergenti in condizioni reali, con possibilità di deroghe nazionali nei limiti del diritto UE e con forte presidio sui rischi per salute, sicurezza e ambiente. Le PMI e le start-up hanno accesso prioritario e riceveranno supporto amministrativo e informativo dedicato.

Governance, piattaforma e gruppo consultivo scientifico

La governance del regolamento ruota attorno alla piattaforma «Europa a zero emissioni nette», composta da Stati membri e Commissione, con compiti di coordinamento, consultazione e scambio di informazioni su autorizzazioni, finanziamenti, competenze, partenariati industriali e misure di mercato. È inoltre istituito un gruppo direttivo del piano SET per rafforzare il coordinamento di ricerca e innovazione nel settore energetico pulito, e un gruppo consultivo scientifico sull’onere normativo delle tecnologie a zero emissioni nette, incaricato di fornire valutazioni indipendenti basate su dati scientifici.

Monitoraggio, riesame e modifiche allo sportello digitale unico

La Commissione deve monitorare costantemente i progressi verso gli obiettivi del regolamento, inclusi l’andamento delle importazioni/esportazioni, della capacità produttiva, dell’occupazione, delle competenze, delle autorizzazioni e della capacità CCS. Gli Stati membri devono trasmettere dati periodici, salvo casi di sicurezza essenziale ai sensi dell’articolo 346 TFUE. È prevista una valutazione generale entro il 30 giugno 2028 e ogni tre anni, con possibile proposta di ampliamento dell’elenco delle tecnologie o di misure correttive.

Infine, il regolamento modifica il regolamento (UE) 2018/1724 per includere i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nello sportello digitale unico, in modo da rendere accessibili online informazioni, procedure, finanziamenti e servizi di supporto alle imprese. Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applicano dal 29 giugno 2024, con alcune decorrenze differite per appalti e interventi pubblici.

Disposizioni principali

Obiettivo generale e misure di sistema

L’articolo 1 fissa l’obiettivo generale di migliorare il funzionamento del mercato interno garantendo accesso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette, incrementando capacità produttiva e catene di approvvigionamento, contribuendo agli obiettivi climatici e creando posti di lavoro di qualità. Le misure riguardano: riduzione del rischio di perturbazioni dell’approvvigionamento; istituzione di un mercato UE dei servizi di stoccaggio di CO2; incentivo alla domanda tramite appalti, aste e altri interventi pubblici; sostegno alle competenze; sostegno all’innovazione; monitoraggio dei rischi di approvvigionamento.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 2 delimita il campo di applicazione alle tecnologie a zero emissioni nette, con esclusione delle materie prime critiche rientranti nel regolamento (UE) 2024/1252. Per gli impianti integrati, è il prodotto finale a determinare il regolamento applicabile. Le disposizioni si estendono, salvo eccezioni, anche ai progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica. L’articolo 3 contiene definizioni centrali, tra cui tecnologie a zero emissioni nette, componenti, materiale trasformato, tecnologie innovative, appalto precommerciale, appalto pubblico per soluzioni innovative, progetto di produzione, progetto strategico, procedura di rilascio delle autorizzazioni, decisione globale, spazio di sperimentazione normativa, asta, capacità di iniezione di CO2 e infrastruttura di trasporto di CO2.

Elenco delle tecnologie e parametri di riferimento

L’articolo 4 elenca le tecnologie incluse: solare, eolico, batterie e stoccaggio, pompe di calore/geotermia, idrogeno, biogas e biometano, CCS, reti elettriche, tecnologie nucleari e del ciclo del combustibile, combustibili alternativi sostenibili, idroelettrico, altre rinnovabili, efficienza energetica, combustibili rinnovabili di origine non biologica, soluzioni biotecnologiche, tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione, trasporto e utilizzo di CO2, propulsione eolica/elettrica per i trasporti. L’articolo 5 prevede due parametri di riferimento: almeno il 40 % del fabbisogno annuo UE di diffusione delle tecnologie pertinenti entro il 2030 e una quota del 15 % della produzione mondiale entro il 2040, salvo che ciò ecceda nettamente il fabbisogno UE.

Razionalizzazione delle autorizzazioni

Gli articoli 6-12 istituiscono il modello del punto di contatto unico, da creare o designare entro il 30 dicembre 2024, quale unico interlocutore del promotore del progetto. È prevista accessibilità online centralizzata alle informazioni, assistenza amministrativa, trasmissione elettronica delle domande, divieto di duplicazione di studi e autorizzazioni e personale/risorse adeguati per le autorità. Le procedure di autorizzazione sono soggette a termini massimi: per i progetti ordinari 12 mesi sotto 1 GW, 18 mesi oltre 1 GW e 18 mesi per tecnologie non misurabili in GW; per i progetti strategici 9 mesi sotto 1 GW, 12 mesi oltre 1 GW e 18 mesi per siti di stoccaggio e infrastrutture CO2. Sono disciplinati i rapporti con la VIA, i pareri preventivi, le proroghe eccezionali, la coordinazione delle valutazioni ambientali e l’obbligo di pubblicità delle decisioni, nel rispetto delle convenzioni di Aarhus ed Espoo.

Progetti strategici e distretti di accelerazione

Gli articoli 13-19 disciplinano la selezione, domanda e riconoscimento dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, nonché i distretti di accelerazione. I progetti strategici sono riconosciuti se contribuiscono alla resilienza o agli obiettivi clima/energia e soddisfano criteri specifici, incluso un impatto positivo sulla catena di approvvigionamento, sull’occupazione o sulla sostenibilità. La domanda va presentata allo Stato membro e la decisione deve intervenire entro un mese dalla completezza; è previsto un intervento della Commissione in caso di rigetto. I progetti strategici ottengono trattamento prioritario, interesse pubblico e, ove previsto dal diritto nazionale, massima rilevanza nazionale. I distretti sono zone geografiche e tecnologiche definite dagli Stati membri per accelerare attività industriali, con piano di misure di sostegno, valutazioni ambientali aggregate e possibili vantaggi in termini di cofinanziamento e autorizzazioni semplificate.

Capacità di iniezione di CO2 e filiera CCS

L’articolo 20 fissa un obiettivo UE di almeno 50 milioni di tonnellate annue di capacità di iniezione di CO2 entro il 2030 in siti di stoccaggio geologico autorizzati. Seguono obblighi di trasparenza dati per gli Stati membri (articolo 21), sviluppo dell’infrastruttura di trasporto (articolo 22) e contributo obbligatorio dei titolari di autorizzazioni petrolifere e gasiere (articolo 23), calcolato sulla loro quota di produzione 2020-2023. I soggetti interessati devono presentare piani entro il 30 giugno 2025 e relazioni annuali; gli Stati membri devono fissare sanzioni entro il 30 giugno 2026. La Commissione valuta il mercato della CO2 catturata entro il 30 giugno 2027 (articolo 24) e può proporre un’ulteriore disciplina legislativa.

Domanda pubblica, appalti e aste per rinnovabili

Gli articoli 25-29 impongono o incentivano criteri di sostenibilità e resilienza negli appalti pubblici e nelle aste per le rinnovabili. Per gli appalti di tecnologie rientranti nelle lettere da a) a k) dell’articolo 4, le amministrazioni devono applicare prescrizioni minime obbligatorie, da precisare in un atto di esecuzione della Commissione entro il 30 marzo 2025. Per i lavori e le concessioni di lavori sono previste condizioni contrattuali aggiuntive, inclusi requisiti sociali, di cibersicurezza e di consegna. È previsto un meccanismo di resilienza legato alla concentrazione dell’approvvigionamento extra-UE e penali minime del 10 %. Per le aste delle tecnologie rinnovabili, gli Stati membri devono introdurre criteri di preselezione su condotta d’impresa, cibersicurezza, tempi di realizzazione e criteri di sostenibilità/resilienza, con ponderazione minima e quota di volume annuale soggetta ai criteri; la Commissione deve riesaminare periodicamente il sistema. Sono inoltre disciplinati appalti precommerciali, appalti pubblici per soluzioni innovative e regimi di sostegno a famiglie, imprese e consumatori, con compensazioni e limiti specifici e con pubblicazione centralizzata delle informazioni.

Competenze, accademie e qualifiche professionali

Gli articoli 30-32 istituiscono le accademie europee dell’industria a zero emissioni nette, sostenute dalla Commissione anche con finanziamenti di avviamento. Le accademie devono produrre contenuti formativi, materiali, certificati e microcredenziali per i settori chiave, con attenzione a donne, giovani, NEET, lavoratori in transizione, persone con disabilità e migranti. Gli Stati membri devono valutare l’equivalenza dei programmi rispetto alle qualifiche nazionali per le professioni regolamentate rilevanti e agevolarne il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE. La piattaforma UE per le zero emissioni nette coordina il monitoraggio delle accademie, l’analisi delle carenze di competenze, i profili professionali europei, la mobilità e l’uso di EURES.

Innovazione, spazi di sperimentazione normativa e PMI

Gli articoli 33 e 34 introducono gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, da istituire o designare entro il 30 marzo 2025 con un punto di contatto unico. Le regole di funzionamento saranno fissate con atti di esecuzione; sono previste deroghe nazionali nei limiti del diritto UE, obblighi di gestione dei rischi, pubblicità dei rischi significativi e responsabilità dei partecipanti. Le PMI e le start-up beneficiano di accesso prioritario, sensibilizzazione e canali dedicati di assistenza.

Governance, piattaforma UE e monitoraggio

Gli articoli 35-47 istituiscono il gruppo direttivo del piano SET, la piattaforma «Europa a zero emissioni nette» e un gruppo consultivo scientifico sull’onere normativo. La piattaforma coordina Stati membri e Commissione su autorizzazioni, finanziamenti, mercati, competenze, partenariati industriali e misure commerciali, interagendo con le alleanze industriali esistenti. Il gruppo consultivo scientifico fornisce pareri indipendenti sugli oneri normativi con metodologia scientifica. L’articolo 42 impone un monitoraggio costante dei progressi rispetto agli obiettivi del regolamento, con raccolta di dati da parte degli Stati membri almeno ogni tre anni e rapporti dedicati anche per la CCS. È prevista una valutazione periodica del regolamento entro il 30 giugno 2028 e ogni tre anni, nonché la possibilità di ampliare l’elenco delle tecnologie. Sono disciplinate la delega di potere, la procedura di comitato, la riservatezza e la protezione dei dati sensibili.

Modifica dello sportello digitale unico e decorrenza

L’articolo 48 modifica il regolamento (UE) 2018/1724, inserendo i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette tra i contenuti e le procedure disponibili online e tra i servizi di assistenza. L’articolo 49 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 29 giugno 2024; alcune norme sugli appalti si applicano pienamente solo dal 30 giugno 2026, mentre gli articoli 26 e 28 si applicano dal 30 dicembre 2025.

Come è indicizzato

Materieenergiaindustriaconcorrenzaappalti pubbliciclima e ambienteinnovazioneoccupazione e competenze

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