Regolamento (UE) 2024/1674
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1674 della Commissione, del 13 giugno 2024, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo SANICALCO Q conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/1674 concede a CARMEUSE EUROPE S.A. un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo "SANICALCO Q", sulla base della procedura semplificata per uno stesso biocida prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. La Commissione recepisce il parere favorevole dell'ECHA, che ha ritenuto le differenze rispetto al biocida di riferimento essenzialmente amministrative e ha verificato la conformità ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento biocidi. L'autorizzazione copre usi professionali in ambito zootecnico e di trattamento di fanghi di depurazione, con prescrizioni tecniche stringenti su dosi, tempi di contatto, dispositivi di protezione individuale e condizioni ambientali. La validità dell'autorizzazione è fissata fino al 30 novembre 2033, in coerenza con la scadenza del biocida di riferimento.
Rilascio dell'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo "SANICALCO Q" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito di applicazione
Si applica alla società CARMEUSE EUROPE S.A. quale titolare dell'autorizzazione e, in pratica, alla messa a disposizione sul mercato e all'uso del biocida singolo "SANICALCO Q" nell'Unione europea. L'autorizzazione riguarda un prodotto biocida contenente ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime come principio attivo, per i tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali) e 3 (igiene veterinaria), con uso professionale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Sono stabiliti specifici usi autorizzati, condizioni d'impiego, misure di mitigazione del rischio, requisiti di imballaggio e condizioni di conservazione; la validità dell'autorizzazione decorre dal 4 luglio 2024 al 30 novembre 2033.
Autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo "SANICALCO Q"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1674 della Commissione concede un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo "SANICALCO Q" a favore di CARMEUSE EUROPE S.A., nell'ambito della disciplina dei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L'atto si inserisce nella procedura per lo "stesso biocida" prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, prendendo le mosse dal biocida di riferimento "EuLA oxi-lime 23" già autorizzato.
La Commissione richiama il parere dell'ECHA e ne recepisce le conclusioni: le differenze rispetto al prodotto di riferimento sono considerate limitate a profili amministrativi e il biocida risulta conforme all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La data di scadenza dell'autorizzazione è allineata a quella del biocida di riferimento.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'autorizzazione riguarda CARMEUSE EUROPE S.A. come titolare, ma disciplina in concreto la messa a disposizione sul mercato e l'uso del prodotto "SANICALCO Q" nell'Unione. Il biocida contiene ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime come principio attivo, approvato a livello unionale per i tipi di prodotto 2 e 3.
Il prodotto è destinato a usi professionali ed è autorizzato per:
- disinfezione dei fanghi di depurazione (tipo di prodotto 2);
- disinfezione del letame (tipo di prodotto 3);
- disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali (tipo di prodotto 3);
- disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all'aperto (tipo di prodotto 3).
Dati amministrativi essenziali
L'allegato riporta il numero di autorizzazione EU-0029399-0000, il numero di approvazione R4BP corrispondente e la data di rilascio fissata al 4 luglio 2024. La scadenza è stabilita al 30 novembre 2033.
Sono inoltre elencati diversi fabbricanti del prodotto e del principio attivo, localizzati in Francia, Cechia, Romania, Ungheria, Belgio e Slovacchia. Le denominazioni commerciali indicate sono "SANICALCO Q" e "SANICALCO CODECAL".
Composizione e formulazione
Il prodotto è costituito al 100% dal principio attivo ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, identificato dal CAS 1305-78-8 e dal numero CE 215-138-9. La formulazione è una polvere idonea alla polverizzazione, presentata come prodotto pronto all'uso (RTU).
Usi autorizzati e condizioni tecniche
Per i fanghi di depurazione, il prodotto deve essere dosato in modo da mantenere un pH superiore a 12 e una temperatura superiore a 50°C per 24 ore; il tasso di applicazione è pari a 0,15-1,5 kg di prodotto per kg di peso secco del substrato, con contenuto tipico di solidi secchi del 12-25% nei fanghi. L'applicazione avviene in ambiente chiuso con dosaggio automatico e miscelazione meccanica.
Per il letame, il prodotto deve mantenere pH > 12 e temperatura > 60°C per 24 ore; non può essere applicato oltre 100 kg/m3 di letame. È richiesto che la miscela sia inumidita e che eventuali autoaccensioni siano spente con acqua. Dopo il tempo di contatto, il letame trattato deve essere rimosso e il suo impiego è soggetto alla legislazione locale.
Per la disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali, il prodotto va distribuito a 800 g/m2, con 48 ore di contatto. Sono previste istruzioni differenziate per pavimenti in cemento e in terra battuta, entrambe basate su bagnatura preventiva, distribuzione del prodotto e aggiunta di 0,9 litri/m2 di acqua. Nel caso del trasporto di animali, dopo la spazzolatura occorre risciacquare e pulire il veicolo.
Per i pavimenti dei recinti per animali all'aperto, la dose è di 600-800 g/m2, con 48 ore di contatto e un massimo di due applicazioni all'anno. L'uso è consentito solo prima dell'introduzione di nuovi animali, in assenza di vento o pioggia.
Misure di mitigazione del rischio
Il regolamento prevede un apparato dettagliato di misure di sicurezza. In particolare, il caricamento del prodotto, l'applicazione e la gestione degli imballaggi vuoti devono avvenire, ove richiesto, in modo completamente automatico e, per i big bag, con sollevatore telescopico dotato di cabina chiusa.
Durante le operazioni di carico, applicazione e smaltimento degli imballaggi vuoti, l'utilizzatore professionale deve impiegare:
- protezione respiratoria con fattore di protezione assegnato almeno pari a 40 e filtro P3 o equivalente;
- guanti resistenti agli agenti chimici conformi a EN 374 o equivalenti;
- tuta protettiva conforme a EN 13982 o, per la movimentazione dei fanghi o del letame trattati, EN 14126 o equivalente.
Per il trattamento di fanghi e letame, è inoltre raccomandato l'uso di protezione respiratoria specifica per gas di ammoniaca, in assenza di misure collettive adeguate a prevenire l'esposizione oltre l'OEL UE di 14 mg/m3 per tale gas.
Le norme su DPI e sicurezza non sostituiscono l'applicazione della direttiva 98/24/CE e delle altre norme dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Precauzioni ambientali e di esercizio
L'allegato insiste su alcune cautele operative: il prodotto non deve essere applicato in caso di pioggia o vento per gli usi esterni; gli animali devono essere assenti durante il trattamento; mangime e acqua potabile devono essere coperti o rimossi durante l'applicazione; i residui del prodotto vanno rimossi prima del rientro degli animali.
È vietato l'impiego se i rilasci provenienti da stalle, aree di stoccaggio di letame/liquame o aree di disinfezione possono essere convogliati verso impianti di trattamento delle acque reflue o direttamente nelle acque superficiali.
Smaltimento, conservazione e durata
Il prodotto non utilizzato non può essere scaricato nel suolo, nei corsi d'acqua, nelle tubazioni o nelle fognature. Smaltimento del prodotto, degli imballaggi e dei rifiuti deve avvenire secondo la normativa locale applicabile.
Per la conservazione, il regolamento richiede:
- temperatura non superiore a 30°C;
- protezione dall'umidità;
- durata di conservazione pari a 15 mesi.
Entrata in vigore
L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il regolamento è altresì indicato come rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Rilascio dell'autorizzazione dell'Unione
L'articolo 1 rilascia a CARMEUSE EUROPE S.A. l'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida singolo "SANICALCO Q", con numero di autorizzazione EU-0029399-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato in allegato. L'autorizzazione è valida dal 4 luglio 2024 al 30 novembre 2033.
Base procedurale e motivazione
Il regolamento si fonda sull'articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione accoglie il parere dell'ECHA, che ha rilevato che le differenze tra "SANICALCO Q" e il biocida di riferimento "EuLA oxi-lime 23" sono limitate a informazioni modificabili in via amministrativa e che il prodotto soddisfa le condizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Campo di applicazione del prodotto autorizzato
L'allegato autorizza l'uso del prodotto come tipo di prodotto 2 per la disinfezione dei fanghi di depurazione e come tipo di prodotto 3 per la disinfezione del letame, delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali, nonché dei pavimenti dei recinti per animali all'aperto. Il prodotto è un RTU in polvere, con uso professionale e specifiche confezioni ammesse (bulk, big bags e sacchi con strato interno in PP o PE; per alcuni usi anche sacchi di carta da 25 kg).
Condizioni d'impiego e dosaggi
Sono fissate dosi, tempi di contatto e condizioni operative: per i fanghi di depurazione, 0,15-1,5 kg di prodotto per kg di peso secco del substrato, con pH > 12 e temperatura > 50°C per 24 ore; per il letame, dose sufficiente a mantenere pH > 12 e temperatura > 60°C per 24 ore e massimo 100 kg/m3; per le superfici interne dei pavimenti, 800 g/m2 con 48 ore di contatto; per i pavimenti dei recinti esterni, 600-800 g/m2 con 48 ore di contatto e massimo due applicazioni annue.
Misure di mitigazione del rischio e DPI
Il prodotto deve essere caricato e applicato con processi completamente automatizzati, ove previsto con sollevatore telescopico e cabina chiusa. Sono prescritti DPI specifici: protezione respiratoria con APF almeno 40 e filtro P3 o equivalente, guanti resistenti agli agenti chimici EN 374 o equivalenti, tute protettive EN 13982 o EN 14126 a seconda dell'uso; in alcune situazioni è raccomandato anche l'uso di protezione respiratoria specifica per gas di ammoniaca EN 14387. Le regole sui DPI non pregiudicano la direttiva 98/24/CE e altre norme UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Precauzioni ambientali e operative
Per gli usi esterni il prodotto non deve essere applicato in caso di pioggia o vento. Gli animali, terzi e animali domestici non devono entrare nell'area di trattamento durante l'intero ciclo d'uso. Il prodotto non deve essere applicato se i reflui o i rilasci da stalle, aree di stoccaggio di letame/liquame o aree di disinfezione possono confluire verso impianti di trattamento delle acque reflue o direttamente nelle acque superficiali.
Smaltimento e conservazione
Il prodotto non utilizzato, gli imballaggi e i rifiuti devono essere smaltiti secondo la normativa locale; non devono essere scaricati nel suolo, nelle acque o nelle fognature. La conservazione richiede temperatura non superiore a 30°C, protezione dall'umidità e durata di conservazione di 15 mesi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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