Regolamento (UE) 2024/1717
Regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul codice frontiere Schengen per rafforzare il funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne e rendere più coerente la risposta dell’Unione a crisi migratorie, minacce alla sicurezza e emergenze sanitarie. Introduce un meccanismo UE per restrizioni temporanee di viaggio verso l’Unione in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala e aggiorna le definizioni e le regole sulla sorveglianza delle frontiere esterne. Al tempo stesso riscrive in modo articolato le condizioni, le procedure, i limiti temporali e le garanzie per il ripristino dei controlli alle frontiere interne, incluse notifiche, consultazioni, valutazioni del rischio, relazioni ex post e misure di attenuazione.
Modifica del codice frontiere Schengen per rafforzare la gestione delle frontiere esterne, disciplinare restrizioni di viaggio in caso di emergenze di sanità pubblica su vasta scala e riformare le regole sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne e sulla gestione di situazioni di strumentalizzazione dei migranti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che partecipano allo spazio Schengen e alle autorità competenti nazionali coinvolte nel controllo di frontiera, nella sorveglianza di frontiera, nelle verifiche all’interno del territorio e nelle procedure di trasferimento nelle zone di frontiera interne. Riguarda i cittadini dell’Unione, i cittadini di paesi terzi, i soggiornanti di lungo periodo, i beneficiari di protezione internazionale, i viaggiatori essenziali e non essenziali, nonché i vettori e le autorità di polizia, doganali, sanitarie e di frontiera. Include frontiere esterne e interne Schengen; prevede regole specifiche per emergenze di sanità pubblica su vasta scala, minacce gravi all’ordine pubblico o alla sicurezza interna, situazioni di strumentalizzazione dei migranti e spostamenti non autorizzati su vasta scala. Non si applica alla Danimarca, non vincola né si applica all’Irlanda, ferma restando la partecipazione degli Stati associati Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein) secondo i rispettivi accordi; non pregiudica la direttiva 2004/38/CE e i diritti fondamentali, né la disciplina UE in materia di protezione dei dati.
Regolamento (UE) 2024/1717 – modifica del codice frontiere Schengen
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2016/399 per rafforzare la tenuta dello spazio Schengen, alla luce delle crisi recenti: pressione migratoria, strumentalizzazione dei migranti, emergenze di sanità pubblica e minacce alla sicurezza interna. Il legislatore europeo ribadisce che il ripristino dei controlli alle frontiere interne deve restare eccezionale e di ultima istanza, ma al contempo introduce strumenti più articolati di coordinamento, notifica e controllo ex post.
Ambito e finalità
La riforma riguarda il regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone nello spazio Schengen, con particolare attenzione a frontiere esterne, frontiere interne, sorveglianza, restrizioni di viaggio, trasferimento di cittadini di paesi terzi e salvaguardie per la libera circolazione. Il regolamento si fonda sull’esigenza di garantire un equilibrio tra sicurezza, salute pubblica, ordine pubblico e libera circolazione, con norme uniformi e proporzionate applicabili agli Stati membri partecipanti.
Nuove definizioni e inquadramento delle frontiere esterne
L’articolo 2 del codice frontiere Schengen viene aggiornato con definizioni funzionali all’impianto riformato. In particolare, viene introdotta la nozione di "emergenza di sanità pubblica su vasta scala", intesa come emergenza riconosciuta a livello di Unione dalla Commissione, sulla base delle informazioni nazionali, tale da incidere su larga scala sul diritto di libera circolazione. Vengono inoltre definite le categorie di "viaggi essenziali" e "viaggi non essenziali" e la categoria dei "poli di trasporto".
Sul piano della sorveglianza di frontiera, la definizione viene ampliata per includere attività preventive volte a impedire o individuare attraversamenti non autorizzati, elusione dei controlli, rafforzamento della conoscenza situazionale e contrasto della criminalità transfrontaliera.
Sorveglianza delle frontiere esterne
L’articolo 13, sostituito integralmente, consolida il ruolo della sorveglianza quale strumento di prevenzione e contrasto dell’ingresso irregolare e della criminalità transfrontaliera. La sorveglianza deve basarsi su analisi dei rischi e può essere svolta con unità fisse o mobili, mezzi tecnici, dispositivi elettronici, sistemi di sorveglianza e infrastrutture fisse e mobili. È confermato il dovere di rintracciare le persone entrate illegalmente e di sottoporle alle procedure previste dalla direttiva 2008/115/CE.
È inoltre attribuito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il quadro con modalità supplementari di sorveglianza e norme minime comuni, tenendo conto del tipo di frontiera, del livello di impatto attribuito alle sezioni di frontiera esterna ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896 e di altre specificità geografiche.
Restrizioni temporanee di viaggio in caso di emergenza sanitaria
Il nuovo articolo 21 bis disciplina il meccanismo UE per le emergenze di sanità pubblica su vasta scala. In tale ipotesi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento di esecuzione che imponga restrizioni temporanee ai viaggi verso gli Stati membri alle frontiere esterne. Le restrizioni possono includere misure sanitarie quali test, quarantena e autoisolamento.
Il meccanismo è costruito su criteri di proporzionalità e non discriminazione. Gli Stati membri possono adottare misure più rigorose, ma queste non devono incidere negativamente sul funzionamento dello spazio Schengen. Restano sempre tutelati i beneficiari della libera circolazione UE e alcuni cittadini di paesi terzi, in particolare soggiornanti di lungo periodo, beneficiari di protezione internazionale e titolari di visto nazionale per soggiorno di lunga durata, oltre ai loro familiari.
Il regolamento di esecuzione dovrà individuare, se necessario, categorie di viaggi essenziali esentate, aree geografiche o paesi terzi soggetti a restrizioni, condizioni di ingresso e procedure di riesame periodico fondate su metodologie e criteri oggettivi, soprattutto epidemiologici. In via eccezionale, anche i viaggi essenziali possono essere sottoposti a restrizioni temporanee.
Verifiche interne e divieto di controlli equivalenti
L’articolo 23 chiarisce che il divieto di controllo alle frontiere interne non impedisce agli Stati membri di esercitare poteri di polizia o altri pubblici poteri nel territorio, comprese le zone di frontiera, purché non producano un effetto equivalente ai controlli di frontiera. La norma precisa quando tali verifiche non sono considerate equivalenti: devono essere non finalizzate al controllo di frontiera, basate su informazioni generali di polizia o di sanità pubblica, dirette a contrastare criminalità transfrontaliera, immigrazione irregolare o diffusione di malattie infettive con potenziale epidemico, e chiaramente distinte dai controlli sistematici ai valichi.
È inoltre riconosciuta la possibilità per gli Stati membri di imporre, nel diritto nazionale, l’obbligo di possedere o portare documenti d’identità e di dichiarare la presenza dei cittadini di paesi terzi, con obblighi specifici anche per le strutture ricettive.
Procedura di trasferimento delle persone rintracciate nelle zone di frontiera interne
L’articolo 23 bis introduce una procedura rapida di trasferimento di cittadini di paesi terzi rintracciati nelle zone di frontiera interne durante controlli condotti nel quadro di cooperazione bilaterale, compresi pattugliamenti congiunti. La procedura si applica solo se vi sono indicazioni chiare che la persona sia arrivata direttamente da un altro Stato membro e che non abbia diritto di soggiornare nello Stato di rintraccio.
Sono espressamente esclusi i richiedenti protezione internazionale e i beneficiari di protezione internazionale. La decisione di trasferimento è immediatamente esecutiva, ma deve essere motivata per iscritto e accompagnata da garanzie di ricorso effettivo ex articolo 47 della Carta; il ricorso non ha effetto sospensivo. Lo Stato membro ricevente deve cooperare e accogliere il soggetto secondo le procedure dell’allegato XII, mentre gli Stati membri devono disciplinare le modalità pratiche in cooperazione bilaterale. Dal 11 luglio 2025 devono inoltre trasmettere annualmente alla Commissione i dati registrati.
Ripristino dei controlli alle frontiere interne: criteri, termini e garanzie
La riforma è particolarmente incisiva sul regime di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. L’articolo 25 conferma che il ripristino è possibile solo in via eccezionale in presenza di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, e individua tra le possibili fonti della minaccia terrorismo, criminalità organizzata grave, emergenze di sanità pubblica su vasta scala, spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi ed eventi internazionali di ampia portata o alto profilo.
La misura deve essere extrema ratio e rispettare i criteri di necessità e proporzionalità dell’articolo 26. Il controllo può essere ripristinato o prorogato solo se gli obiettivi non possono essere raggiunti con misure alternative, tra cui verifiche interne proporzionate, cooperazione di polizia, procedura di trasferimento e misure comuni sulle restrizioni temporanee di viaggio.
Per le minacce imprevedibili è previsto il ripristino immediato, con durata massima di un mese, prorogabile fino a tre mesi. Per le minacce prevedibili il controllo può durare fino a sei mesi e poi essere prorogato per periodi di sei mesi fino a un massimo di due anni. In circostanze eccezionali, con valutazione del rischio e nuovo parere della Commissione, è possibile una ulteriore proroga finale di sei mesi, con limite massimo complessivo di tre anni per la stessa minaccia grave.
Notifica, valutazione del rischio e consultazione
L’articolo 27 dettaglia le informazioni da inserire nella notifica: motivi del ripristino, estensione territoriale, valichi autorizzati, data e durata, valutazione di necessità e proporzionalità e, se del caso, misure richieste ad altri Stati membri. Se il controllo è in vigore da sei mesi, ogni ulteriore proroga deve includere una valutazione del rischio, con indicazione dell’evoluzione della minaccia, delle sezioni di frontiera interessate e delle misure di coordinamento con gli altri Stati membri.
L’articolo 27 bis prevede un processo di consultazione con la Commissione, gli Stati membri coinvolti e, se del caso, le agenzie dell’Unione. La Commissione può avviare o essere tenuta ad avviare consultazioni anche su richiesta di uno Stato membro direttamente interessato. La Commissione può inoltre emettere pareri sulla necessità e proporzionalità del ripristino o della proroga, specialmente quando il controllo raggiunge 12 mesi complessivi.
Misure di attenuazione e impatto sulle regioni transfrontaliere
L’articolo 26 richiede agli Stati membri di adottare misure di accompagnamento per ridurre l’impatto sui cittadini e sul trasporto merci, con attenzione specifica ai legami sociali ed economici delle regioni transfrontaliere e ai viaggi essenziali. In tale prospettiva, il regolamento introduce anche una disciplina sulle regioni transfrontaliere: gli Stati membri con frontiere interne comuni devono individuarle entro l’11 gennaio 2025 e notificare la Commissione, con aggiornamenti successivi. Tali zone rilevano anche ai fini della gestione del traffico e delle misure di attenuazione.
Il regolamento richiama altresì l’esigenza di garantire corsie verdi per merci, addetti ai trasporti e marittimi, e di preservare la funzionalità del mercato unico e delle aree transfrontaliere, incluse le cosiddette città gemellate.
Meccanismo specifico per emergenze di sanità pubblica su vasta scala nello spazio Schengen
L’articolo 28 introduce un meccanismo di salvaguardia dello spazio Schengen per i casi in cui un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala colpisca più Stati membri e metta a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controlli interni. Se gli strumenti previsti dagli articoli 21 bis e 23 non bastano, la Commissione può proporre al Consiglio una decisione di esecuzione che autorizzi gli Stati membri a ripristinare i controlli alle frontiere interne, eventualmente con misure di attenuazione. La decisione dura al massimo sei mesi e può essere rinnovata per periodi di sei mesi finché l’emergenza perdura.
Il controllo ripristinato deve basarsi, dal momento dell’entrata in vigore della decisione del Consiglio, su tale atto. La Commissione deve riesaminare regolarmente la situazione e può proporre la revoca quanto prima se le misure non risultano più giustificate.
Relazioni, monitoraggio e trasparenza
L’articolo 33 rafforza gli obblighi di rendicontazione. Entro quattro settimane dalla soppressione del controllo, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. In caso di proroghe prolungate ai sensi dell’articolo 25 bis, la relazione va presentata al dodicesimo mese e poi ogni dodici mesi. Essa deve illustrare valutazione iniziale e successiva, rispetto dei criteri di necessità e proporzionalità, cooperazione con gli Stati confinanti, impatti sulla libera circolazione ed efficacia del controllo.
La Commissione adotta un modello uniforme di relazione e una relazione annuale sullo stato di Schengen, nella quale devono figurare tutte le decisioni di ripristino adottate, le azioni della Commissione, le valutazioni di necessità e proporzionalità e le tendenze relative agli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi.
Deleghe alla Commissione e procedura d’urgenza
L’articolo 36 attribuisce alla Commissione poteri delegati per modificare determinati allegati e per ampliare l’elenco delle categorie di viaggi essenziali nell’allegato XI, parte B. In casi di urgenza legati a emergenze di sanità pubblica su vasta scala, gli atti delegati possono seguire una procedura accelerata ex articolo 37 bis, con effetto immediato salvo obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio.
Profili di applicazione generale
Il regolamento ribadisce il rispetto della Carta dei diritti fondamentali, il divieto di discriminazione e la tutela dei dati personali, rinviando al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva (UE) 2016/680, secondo il rispettivo ambito di applicazione. L’atto è direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Nuove definizioni e aggiornamento del lessico normativo
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399 è modificato introducendo, tra l’altro, le nozioni di "emergenza di sanità pubblica su vasta scala", "viaggi essenziali", "viaggi non essenziali" e "poli di trasporto". È inoltre riformulata la definizione di "sorveglianza di frontiera", che include misure preventive per impedire o individuare attraversamenti non autorizzati, aumentare la conoscenza situazionale e contrastare la criminalità transfrontaliera.
Sorveglianza delle frontiere esterne e poteri di controllo
L’articolo 13 viene sostituito: la sorveglianza ha finalità di prevenzione e individuazione degli attraversamenti non autorizzati, contrasto alla criminalità transfrontaliera e gestione delle persone entrate illegalmente. Le guardie di frontiera devono utilizzare tutte le risorse necessarie, incluse unità fisse o mobili, mezzi tecnici e sistemi di sorveglianza, in modo proporzionato ai rischi; la Commissione può adottare atti delegati per modalità supplementari e norme minime comuni, tenendo conto del tipo di frontiera, del livello di impatto delle sezioni di frontiera esterna e delle specificità geografiche.
Restrizioni temporanee di viaggio verso l’Unione in caso di emergenza sanitaria
È inserito l’articolo 21 bis, applicabile alle emergenze di sanità pubblica su vasta scala. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento di esecuzione che imponga restrizioni temporanee di viaggio verso gli Stati membri alle frontiere esterne, incluse misure sanitarie come test, quarantena e autoisolamento. Le restrizioni devono essere proporzionate e non discriminatorie; possono essere adottate misure nazionali più rigorose solo se non incidono negativamente sul funzionamento dello spazio Schengen. Sono esentati in ogni caso i beneficiari del diritto di libera circolazione UE e taluni cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo o protetti; ulteriori esenzioni per viaggi essenziali possono essere previste dal regolamento di esecuzione o, in via eccezionale, possono essere imposte restrizioni anche a tali viaggiatori.
Verifiche interne e distinzione dal controllo di frontiera
Il nuovo articolo 23 chiarisce che l’assenza di controlli alle frontiere interne non impedisce l’esercizio di competenze di polizia o altri pubblici poteri nel territorio, comprese le zone di frontiera, purché non equivalgano a verifiche di frontiera. Sono legittime verifiche basate su informazioni di polizia o di sanità pubblica, svolte con finalità diverse dal controllo di frontiera, in modo distinto dalle verifiche sistematiche, anche nei poli di trasporto o a bordo dei mezzi, e fondate su valutazione del rischio. Sono ammessi obblighi nazionali di possesso di documenti d’identità e obblighi di dichiarazione della presenza per i cittadini di paesi terzi.
Procedura di trasferimento nelle zone di frontiera interne
È introdotto l’articolo 23 bis, che consente, nel quadro di cooperazione bilaterale tra Stati membri, il trasferimento immediato di cittadini di paesi terzi rintracciati in zone di frontiera interne e privi del diritto di soggiorno, se risultano chiari indizi che provengano direttamente da un altro Stato membro. La procedura non si applica a richiedenti protezione internazionale, beneficiari di protezione internazionale e ad altre categorie escluse. Sono previste garanzie procedurali: decisione scritta e motivata, diritto a ricorso effettivo ex articolo 47 della Carta, assenza di effetto sospensivo del ricorso, tutela rafforzata per i minori e obbligo per lo Stato ricevente di cooperare; dal 11 luglio 2025 gli Stati membri devono trasmettere annualmente i dati alla Commissione.
Ripristino dei controlli alle frontiere interne: quadro generale, procedura e limiti temporali
Gli articoli 25, 25 bis, 26, 27 e 27 bis riscrivono integralmente il regime del ripristino temporaneo del controllo di frontiera. Il ripristino resta misura di extrema ratio in caso di minaccia grave per ordine pubblico o sicurezza interna, inclusi terrorismo, criminalità organizzata, emergenze sanitarie su vasta scala, spostamenti non autorizzati improvvisi e su larga scala di cittadini di paesi terzi ed eventi internazionali di ampia portata. Per eventi imprevedibili è possibile un ripristino immediato per massimo un mese, prorogabile fino a tre mesi; per minacce prevedibili il controllo può essere ripristinato per massimo sei mesi e prorogato per periodi di sei mesi fino a un massimo di due anni, salvo una ulteriore proroga eccezionale di sei mesi + sei mesi in presenza di grave circostanza eccezionale e previo parere/raccomandazione della Commissione, con limite complessivo di tre anni per la stessa minaccia grave. Sono previsti criteri di necessità e proporzionalità, obblighi di notifica dettagliata, valutazione del rischio, consultazioni con la Commissione e altri Stati membri, e pareri della Commissione quando il controllo dura 12 mesi o più.
Meccanismo specifico per emergenze di sanità pubblica su vasta scala alle frontiere interne
L’articolo 28 introduce un meccanismo UE: quando la Commissione accerta un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala che colpisce diversi Stati membri e mette a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, può proporre al Consiglio una decisione di esecuzione che autorizza il ripristino del controllo alle frontiere interne, con eventuali misure di attenuazione. La decisione dura al massimo sei mesi ed è rinnovabile per ulteriori periodi di sei mesi finché perdura l’emergenza, previa revisione della Commissione. Dal momento dell’entrata in vigore della decisione, il controllo ripristinato deve basarsi su tale atto e gli Stati membri devono notificare immediatamente il ripristino.
Obblighi di relazione e monitoraggio ex post
L’articolo 33 prevede che gli Stati membri presentino una relazione entro quattro settimane dalla soppressione del controllo di frontiera ripristinato e, in caso di controlli prorogati ai sensi dell’articolo 25 bis, al dodicesimo mese e poi ogni 12 mesi. La relazione deve illustrare necessità e proporzionalità, rispetto dei criteri dell’articolo 26, cooperazione con gli Stati confinanti, impatti sulla libera circolazione, efficacia del controllo e valutazione ex post. La Commissione adotta un modello uniforme e riferisce almeno una volta l’anno sullo stato di Schengen, includendo le decisioni di ripristino, le azioni svolte e le tendenze sugli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi.
Deleghe, urgenza e modifiche agli allegati
L’articolo 36 conferisce alla Commissione il potere di modificare gli allegati III, IV e VIII e di integrare l’allegato XI, parte B, con ulteriori categorie di viaggi essenziali. È prevista una procedura d’urgenza ex articolo 37 bis per gli atti delegati adottati in caso di motivi imperativi legati alla natura dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala.
Regioni transfrontaliere e misure di attenuazione
Con l’articolo 42 ter gli Stati membri con frontiere interne comuni devono, entro l’11 gennaio 2025, determinare congiuntamente le zone considerate regioni transfrontaliere e notificarle alla Commissione, con successivi aggiornamenti. Inoltre l’articolo 39, paragrafo 1, è integrato per includere le regioni transfrontaliere tra gli elementi oggetto di informazione.
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