Regolamento (UE) 2024/1689
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento crea il primo quadro orizzontale europeo sull’IA, basato su un approccio per livelli di rischio: vieta alcune pratiche considerate inaccettabili, disciplina i sistemi ad alto rischio e introduce obblighi di trasparenza per determinati sistemi e per i contenuti sintetici o manipolati. Contemporaneamente, regola i modelli di IA per finalità generali, con obblighi rafforzati per quelli a rischio sistemico, e istituisce una governance multilivello con ufficio per l’IA, consiglio per l’IA, autorità nazionali competenti e banca dati UE. Il testo coordina inoltre il nuovo regime con la normativa UE su prodotti, dati personali, servizi digitali e protezione dei consumatori, e prevede sanzioni amministrative rilevanti. L’applicazione è scaglionata nel tempo, con talune disposizioni già operative dal 2 febbraio 2025 e il regime generale dal 2 agosto 2026.
Regolamento quadro sull'intelligenza artificiale che introduce regole armonizzate per sistemi e modelli di IA nell’Unione, con divieti per pratiche inaccettabili, requisiti per i sistemi ad alto rischio, obblighi di trasparenza e disciplina specifica per i modelli di IA per finalità generali.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA o modelli di IA per finalità generali nell’Unione, ai deployer stabiliti o situati nell’Unione, ai fornitori e deployer di paesi terzi quando l’output è usato nell’Unione, nonché a importatori, distributori, fabbricanti, rappresentanti autorizzati e, in alcuni casi, alle persone interessate nell’Unione. Restano escluse le attività e i sistemi di IA utilizzati esclusivamente per scopi militari, di difesa o sicurezza nazionale, i sistemi o modelli sviluppati e messi in servizio solo per ricerca e sviluppo scientifici, le attività di ricerca/prova/sviluppo prima dell’immissione sul mercato o messa in servizio, e gli usi personali non professionali dei privati; per i sistemi open source vi sono esenzioni solo parziali, salvo che siano ad alto rischio o rientrino nelle ipotesi degli articoli 5 o 50. Per alcuni sistemi collegati alla normativa di armonizzazione UE dell’allegato I, si applicano in via prioritaria le regole specifiche del regolamento e, in parte, quelle settoriali; il regolamento si applica anche alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione quando agiscono come fornitori o deployer.
Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale
Il regolamento istituisce un quadro armonizzato europeo per lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso dei sistemi di IA, con una logica basata sul rischio. Il legislatore UE intende conciliare innovazione e libera circolazione dei prodotti e servizi basati sull’IA con un livello elevato di tutela di salute, sicurezza, diritti fondamentali, democrazia, Stato di diritto e ambiente.
Finalità e impostazione generale
Il regolamento mira a evitare frammentazioni del mercato interno e a prevenire la proliferazione di regole nazionali divergenti. Per questo introduce un regime uniforme che non sostituisce, ma integra, la disciplina UE esistente in materia di protezione dei dati, responsabilità da prodotto, servizi digitali, sicurezza dei prodotti, tutela dei consumatori e diritto del lavoro.
Ambito di applicazione e rapporti con altri settori
Il regolamento si applica ai fornitori di sistemi di IA e di modelli di IA per finalità generali, ai deployer, agli importatori, distributori e fabbricanti che li immettono sul mercato o li mettono in servizio nell’Unione, nonché ai soggetti di paesi terzi quando l’output è utilizzato nell’UE. Restano escluse le attività esclusivamente militari, di difesa e sicurezza nazionale, la ricerca e sviluppo scientifici in senso stretto e gli usi personali non professionali. Per gli atti settoriali di armonizzazione UE elencati nell’allegato I, il regolamento si coordina con le procedure di conformità già previste, evitando duplicazioni.
Definizioni centrali
L’articolo 3 fornisce definizioni tecniche determinanti per l’applicazione del regime: sistema di IA, fornitore, deployer, rappresentante autorizzato, modifica sostanziale, identificazione biometrica remota, riconoscimento delle emozioni, categorizzazione biometrica, sistema di IA per finalità generali, rischio sistemico, log automatici, prova in condizioni reali e altri concetti operativi. La qualificazione giuridica del sistema e del soggetto coinvolto dipende in larga misura da tali definizioni.
Pratiche vietate
L’articolo 5 contiene il nucleo più rigoroso del regolamento: vieta pratiche di manipolazione o sfruttamento delle vulnerabilità, social scoring, predizione del rischio di reato basata solo su profilazione o tratti personali, scraping indiscriminato di volti per banche dati di riconoscimento facciale, inferenza delle emozioni nel lavoro e nell’istruzione, categorizzazione biometrica su attributi sensibili e identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici a fini di contrasto, salvo eccezioni tassative e sottoposte ad autorizzazione, valutazione d’impatto e limiti molto stringenti.
Sistemi di IA ad alto rischio
Gli articoli 6 e 7 definiscono due grandi categorie di alto rischio: sistemi incorporati in prodotti o essi stessi prodotti soggetti a normativa UE con valutazione di conformità di terza parte; e sistemi elencati nell’allegato III, che copre biometria, infrastrutture critiche, istruzione, lavoro, servizi essenziali, contrasto, migrazione/asilo/frontiere, giustizia e processi democratici. Alcuni sistemi dell’allegato III possono essere esclusi se non incidono materialmente sul processo decisionale o non generano un rischio significativo; tuttavia, la profilazione li riporta comunque nell’alto rischio.
Requisiti per i sistemi ad alto rischio
La sezione 2 del capo III (articoli 8-15) impone requisiti sostanziali: gestione del rischio lungo tutto il ciclo di vita, governance dei dati, documentazione tecnica, log degli eventi, trasparenza verso i deployer, sorveglianza umana, accuratezza, robustezza e cibersicurezza. Il regolamento pone particolare attenzione ai dati di addestramento, convalida e prova, che devono essere pertinenti, rappresentativi, il più possibile esenti da errori e coerenti con il contesto di utilizzo, con misure per prevenire bias e discriminazioni. In via eccezionale, il trattamento di dati personali particolari è ammesso per correggere distorsioni, ma solo con garanzie stringenti.
Obblighi della filiera e valutazione di conformità
Gli articoli 16-25 disciplinano gli obblighi dei fornitori e degli altri operatori: sistema di gestione della qualità, conservazione della documentazione, conservazione dei log, valutazione di conformità, dichiarazione UE di conformità, marcatura CE, registrazione e misure correttive. Importatori e distributori devono verificare la conformità prima di mettere a disposizione il sistema, mentre il fornitore di paesi terzi deve nominare un rappresentante autorizzato nell’Unione. Chi appone il proprio marchio, modifica sostanzialmente il sistema o ne cambia la finalità può diventare, a tutti gli effetti, il nuovo fornitore.
Obblighi dei deployer e tutela dei diritti fondamentali
I deployer devono usare il sistema secondo le istruzioni, assicurare sorveglianza umana adeguata, monitorare il funzionamento, gestire i log e reagire a rischi o incidenti gravi. Per molti sistemi ad alto rischio usati da soggetti pubblici o da privati che erogano servizi pubblici è richiesta, prima del primo uso, una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, con notifica all’autorità competente e aggiornamento quando mutano le circostanze. Sul luogo di lavoro devono inoltre essere informati i lavoratori e le loro rappresentanze.
Trasparenza e contenuti sintetici o manipolati
Il regolamento introduce regole di trasparenza anche per sistemi non necessariamente ad alto rischio: chi interagisce con un sistema di IA deve essere informato, salvo che ciò sia evidente; gli output sintetici devono essere marcati e rilevabili come artificiali; deep fake e testo generato per informare il pubblico devono essere chiaramente etichettati, con eccezioni per usi artistici, editoriali o di contrasto. Le soluzioni tecniche devono essere efficaci, interoperabili e proporzionate allo stato dell’arte.
Modelli di IA per finalità generali e rischio sistemico
Il capo V disciplina i modelli di IA per finalità generali, distinguendoli dai sistemi di IA. I fornitori devono redigere documentazione tecnica, fornire informazioni ai fornitori a valle, adottare politiche per il rispetto del diritto d’autore e pubblicare una sintesi dei contenuti di addestramento. I modelli con rischio sistemico sono soggetti a obblighi ulteriori: valutazioni, test contraddittori, mitigazione continua dei rischi, reporting di incidenti gravi e forte presidio di cibersicurezza. La soglia presuntiva di capacità di impatto elevato è fissata a 10^25 operazioni in virgola mobile di addestramento, con possibilità di classificazione anche tramite decisione della Commissione.
Codici di buone pratiche e standardizzazione
Il regolamento fa largo uso di strumenti di soft law e standardizzazione: codici di buone pratiche, norme armonizzate e specifiche comuni fungono da meccanismi di conformità e presunzione di conformità. La Commissione può approvare codici di buone pratiche o, in mancanza, adottare norme comuni tramite atti di esecuzione. Per i modelli di IA per finalità generali, i codici di buone pratiche servono anche a chiarire la gestione dei rischi sistemici e la trasparenza sui dati usati per l’addestramento.
Innovazione, sandbox e prove in condizioni reali
Gli Stati membri devono istituire almeno una sandbox normativa per l’IA, operativa entro il 2 agosto 2026, per consentire sviluppo, addestramento, test e convalida in un ambiente controllato. Il regolamento disciplina anche le prove in condizioni reali fuori dalle sandbox, con consenso informato, limiti temporali, registrazione e controlli. PMI e start-up beneficiano di accesso prioritario, canali dedicati, supporto informativo e semplificazioni, mentre le microimprese possono applicare in modo semplificato alcuni elementi del sistema di gestione della qualità.
Governance, vigilanza e banca dati UE
La governance è multilivello: ufficio per l’IA presso la Commissione, consiglio per l’IA, forum consultivo, gruppo di esperti scientifici e autorità nazionali competenti. Il capo sulla vigilanza del mercato si coordina con il regolamento (UE) 2019/1020; per alcuni settori intervengono autorità settoriali o il Garante europeo della protezione dei dati. Una banca dati UE centralizzata raccoglie le registrazioni dei sistemi ad alto rischio e di alcune prove in condizioni reali, con sezioni pubbliche e sezioni riservate per i casi più sensibili.
Sanzioni, reclami e spiegazioni
Le sanzioni sono elevate: fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale per le violazioni dei divieti; fino a 15 milioni o al 3% per le principali violazioni di obblighi; fino a 7,5 milioni o all’1% per informazioni inesatte o fuorvianti. Per i fornitori di modelli di IA per finalità generali la Commissione può irrogare sanzioni fino al 3% del fatturato mondiale o 15 milioni di euro. Sono inoltre garantiti il diritto di reclamo, il diritto a ottenere spiegazioni in caso di decisioni individuali basate su output di sistemi ad alto rischio e la protezione dei segnalanti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica in via generale dal 2 agosto 2026. Alcune disposizioni, in particolare divieti e norme generali, si applicano dal 2 febbraio 2025; le regole su governance, organismi notificati, modelli di IA per finalità generali e sanzioni scattano dal 2 agosto 2025; gli obblighi sui sistemi ad alto rischio preesistenti e sui modelli già immessi sul mercato seguono un calendario transitorio specifico. La Commissione deve inoltre effettuare revisioni periodiche, con particolare attenzione all’aggiornamento delle liste di pratiche vietate, dei casi ad alto rischio, degli obblighi di trasparenza e dell’efficacia della governance.
Disposizioni principali
Oggetto e struttura del regime
L’articolo 1 definisce la finalità del regolamento: migliorare il mercato interno e promuovere un’IA antropocentrica e affidabile, garantendo elevata protezione di salute, sicurezza, diritti fondamentali, democrazia, Stato di diritto e ambiente. Il regolamento introduce regole armonizzate sull’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso dei sistemi di IA; divieti di pratiche vietate; requisiti per i sistemi ad alto rischio; regole di trasparenza; disciplina dei modelli di IA per finalità generali; misure di governance e sostegno all’innovazione.
Ambito soggettivo, territoriale ed esclusioni
L’articolo 2 estende il regolamento a fornitori, deployer, importatori, distributori, fabbricanti e rappresentanti autorizzati, anche stabiliti in paesi terzi se l’output è usato nell’Unione. Sono esclusi, tra l’altro, gli usi esclusivamente militari, di difesa o sicurezza nazionale, i sistemi e modelli sviluppati e messi in servizio solo per ricerca e sviluppo scientifici, le attività di ricerca/prova/sviluppo prima dell’immissione sul mercato o messa in servizio e l’uso personale non professionale. Per i sistemi connessi ad atti di armonizzazione UE dell’allegato I o agli articoli 5 e 50 sono previste applicazioni mirate e, per gli open source, un’esenzione generale salvo i casi espressamente previsti.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, sistema di IA, rischio, fornitore, deployer, rappresentante autorizzato, modifica sostanziale, marcatura CE, dati biometrici, identificazione biometrica, categorizzazione biometrica, identificazione biometrica remota in tempo reale e a posteriori, sistema di riconoscimento delle emozioni, spazio accessibile al pubblico, sistema di IA per finalità generali e rischio sistemico. Le definizioni sono rilevanti per determinare la qualificazione dei sistemi, gli obblighi applicabili e l’eventuale sottoposizione alla disciplina rafforzata.
Alfabetizzazione in materia di IA
L’articolo 4 impone a fornitori e deployer di adottare misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA per il personale e per chi opera per loro conto, tenendo conto di conoscenze tecniche, esperienza, istruzione, formazione e contesto di utilizzo.
Pratiche di IA vietate
L’articolo 5 vieta pratiche manipolative o ingannevoli con tecniche subliminali o sfruttamento di vulnerabilità, social scoring, valutazioni del rischio basate unicamente su profilazione e tratti personali per prevedere reati, scraping non mirato di immagini facciali per banche dati di riconoscimento facciale, inferenza di emozioni nel lavoro e nell’istruzione, categorizzazione biometrica su attributi sensibili e identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici per finalità di contrasto salvo eccezioni tassative e molto ristrette. Per l’identificazione biometrica remota in tempo reale sono previste condizioni cumulative, autorizzazione preventiva, valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, notifica e limiti temporali, geografici e personali.
Classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio
L’articolo 6 qualifica come ad alto rischio i sistemi incorporati in prodotti o essi stessi prodotti soggetti a normativa UE di armonizzazione con valutazione di conformità di terza parte, e i sistemi elencati nell’allegato III. Alcuni sistemi dell’allegato III possono essere esclusi se non producono un rischio significativo o non incidono materialmente sul processo decisionale, ma restano comunque ad alto rischio se effettuano profilazione. Gli articoli 7 e 6 prevedono atti delegati per aggiornare criteri, condizioni ed elenco dei casi ad alto rischio.
Requisiti sostanziali per i sistemi ad alto rischio
Gli articoli 8-15 impongono un sistema di gestione dei rischi lungo l’intero ciclo di vita, governance dei dati e set di dati pertinenti, rappresentativi e il più possibile esenti da errori, documentazione tecnica, registrazione automatica degli eventi, trasparenza verso i deployer, sorveglianza umana, adeguati livelli di accuratezza, robustezza e cibersicurezza. Sono previste specifiche garanzie per i sistemi biometrici e per il trattamento eccezionale di categorie particolari di dati personali per correggere distorsioni, nel rispetto delle condizioni dettate dal regolamento e dal diritto sulla protezione dei dati.
Obblighi dei fornitori e degli altri operatori nella catena del valore
Gli articoli 16-25 disciplinano gli obblighi dei fornitori, compresi sistema di gestione della qualità, documentazione, log, valutazione di conformità, dichiarazione UE di conformità, marcatura CE, registrazione e misure correttive; quelli di rappresentanti autorizzati, importatori e distributori; e la ripartizione delle responsabilità lungo la catena del valore. Un distributore, importatore, deployer o terzo diventa fornitore se appone il proprio nome/marchio, effettua una modifica sostanziale o cambia la finalità prevista. I fornitori di paesi terzi devono nominare un rappresentante autorizzato nell’Unione.
Obblighi dei deployer e valutazione d’impatto sui diritti fondamentali
L’articolo 26 richiede ai deployer di usare i sistemi secondo istruzioni, assicurare sorveglianza umana competente, monitorare il funzionamento, conservare log e informare autorità e fornitori in caso di rischio o incidente grave; sul luogo di lavoro è prevista informazione a lavoratori e rappresentanze. L’articolo 27 impone, per determinati deployer pubblici e privati che forniscono servizi pubblici e per alcuni casi dell’allegato III, una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prima del primo uso, con notifica all’autorità di vigilanza del mercato e aggiornamento quando il contesto cambia.
Organismi notificati e valutazione di conformità
Gli articoli 28-39 disciplinano autorità di notifica, organismi notificati, requisiti di indipendenza, competenza, riservatezza e procedure di notifica e monitoraggio. L’articolo 43 distingue tra controllo interno e valutazione con organismo notificato, a seconda della tipologia di sistema e dell’esistenza di norme armonizzate o specifiche comuni; sono previsti nuovi controlli in caso di modifica sostanziale. Gli articoli 44-48 regolano certificati, obblighi informativi, deroghe in casi eccezionali, dichiarazione di conformità UE e marcatura CE.
Registrazione in banca dati UE
L’articolo 49 prevede la registrazione nella banca dati UE di diversi sistemi di IA ad alto rischio e, per i deployer pubblici, anche dell’uso del sistema; taluni casi di biometria, migrazione, asilo e frontiere sono collocati in una sezione non pubblica. L’articolo 71 istituisce la banca dati UE, gestita dalla Commissione, con informazioni pubbliche o riservate a seconda del caso, e con requisiti di accessibilità e leggibilità meccanica.
Obblighi di trasparenza per sistemi e contenuti sintetici
L’articolo 50 impone notifiche all’utente quando interagisce con un sistema di IA, salvo evidenza contraria o eccezioni di legge. Per sistemi che generano contenuti audio, immagini, video o testi sintetici, gli output devono essere marcati in formato leggibile meccanicamente e rilevabili come artificiali; per i deep fake e per alcuni testi divulgativi è richiesto un chiaro avviso dell’origine artificiale. Sono previste eccezioni per editing standard, usi di contrasto e specifiche ipotesi artistiche o editoriali.
Regole per i modelli di IA per finalità generali
Gli articoli 51-56 definiscono e classificano i modelli di IA per finalità generali, distinguendo quelli con rischio sistemico, con soglia presuntiva di 10^25 operazioni in virgola mobile per l’addestramento. I fornitori devono documentare il modello, fornire informazioni ai fornitori a valle, adottare una politica sul diritto d’autore, pubblicare una sintesi dei dati di addestramento e, se stabiliti in paesi terzi, nominare un rappresentante autorizzato; i modelli open source beneficiano di esenzioni parziali, salvo i casi con rischio sistemico. Per i modelli con rischio sistemico sono previsti valutazione, red teaming, mitigazione continua, reporting di incidenti gravi e cibersicurezza rafforzata.
Codici di buone pratiche e norme tecniche
Gli articoli 56, 40 e 41 valorizzano codici di buone pratiche, norme armonizzate e specifiche comuni come strumenti di conformità. La Commissione può approvare codici di buone pratiche o, in mancanza, adottare norme comuni; la conformità a norme armonizzate o specifiche comuni dà presunzione di conformità nei limiti coperti.
Sostegno all’innovazione, sandbox e prove in condizioni reali
Gli articoli 57-63 impongono agli Stati membri di istituire almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l’IA operativo entro il 2 agosto 2026, con regole dettagliate per partecipazione, monitoraggio, protezione dei dati e relazioni finali. Sono previste prove in condizioni reali anche al di fuori delle sandbox, con consenso informato, limiti temporali, registrazione e tutele per i gruppi vulnerabili. PMI e start-up beneficiano di accesso prioritario, canali dedicati, modelli standardizzati e, per le microimprese, di talune semplificazioni sul sistema di gestione della qualità.
Governance: ufficio per l’IA, consiglio per l’IA, forum consultivo e gruppo scientifico
Gli articoli 64-69 istituiscono la governance multilivello del regolamento: l’ufficio per l’IA presso la Commissione, il consiglio per l’IA composto dagli Stati membri, il forum consultivo e il gruppo di esperti scientifici indipendenti. Questi organi supportano coordinamento, orientamenti, standardizzazione, segnalazioni qualificate sui modelli a rischio sistemico, monitoraggio dei modelli di IA per finalità generali e cooperazione tecnica con autorità e stakeholder.
Autorità nazionali competenti e vigilanza del mercato
Gli articoli 70, 74-84 disciplinano designazione di autorità di notifica e vigilanza del mercato, risorse, riservatezza, poteri ispettivi e procedure di salvaguardia. Il regolamento si coordina con il regolamento (UE) 2019/1020; per alcuni settori vigilanza e controllo sono assegnati ad autorità settoriali, al Garante europeo della protezione dei dati o alla Commissione/ufficio per l’IA per i modelli di IA per finalità generali. Sono previsti accesso alla documentazione, ai dati di addestramento e, in casi eccezionali, al codice sorgente.
Mezzi di tutela, reclami e whistleblowing
Gli articoli 85-87 riconoscono il diritto di presentare reclami alle autorità di vigilanza del mercato, il diritto a spiegazioni per le decisioni individuali basate su output di sistemi ad alto rischio e la protezione dei segnalanti ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937.
Sanzioni e responsabilità
Gli articoli 99-101 stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo per violazioni dei divieti dell’articolo 5; fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato per violazioni di obblighi essenziali di fornitori, rappresentanti, importatori, distributori, deployer e organismi notificati; fino a 7,5 milioni di euro o all’1% per informazioni inesatte o fuorvianti. Per i fornitori di modelli di IA per finalità generali, la Commissione può imporre sanzioni fino al 3% del fatturato mondiale annuo o 15 milioni di euro; per istituzioni e organi UE sanzioni fino a 1,5 milioni per l’articolo 5 e 750 mila euro per le altre violazioni.
Modifiche ad atti settoriali e coordinamento con il diritto UE esistente
Gli articoli 102-110 modificano una serie di atti settoriali su aviazione, automotive, ferrovie, equipaggiamento marittimo, dispositivi medici e azioni rappresentative, imponendo di tenere conto dei requisiti del capo III, sezione 2, per i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza. Il regolamento chiarisce inoltre che non pregiudica la normativa UE su protezione dei dati, servizi digitali, consumatori, concorrenza e responsabilità da prodotto.
Disposizioni transitorie, riesame ed entrata in applicazione
L’articolo 113 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 2 agosto 2026, con anticipazione al 2 febbraio 2025 per i capi I e II e al 2 agosto 2025 per varie disposizioni di governance, modelli di IA per finalità generali e sanzioni. I modelli di IA per finalità generali immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 devono conformarsi entro il 2 agosto 2027; i sistemi ad alto rischio preesistenti si adeguano in base a specifiche scadenze, incluso il 31 dicembre 2030 per alcuni sistemi IT su larga scala e il 2 agosto 2030 per sistemi destinati a usi pubblici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 giu 2024Regolamento (UE) 2024/1672
- Regolamento · 13 giu 2024Regolamento (UE) 2024/1674
- Regolamento · 13 giu 2024Regolamento (UE) 2024/1679
- Regolamento · 13 giu 2024Regolamento (UE) 2024/1717
- Regolamento · 13 giu 2024Regolamento (UE) 2024/1735
- Regolamento · 13 giu 2024Regolamento (UE) 2024/1747
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →