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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15302/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la condanna per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. (molestia) per la mancata considerazione del requisito oggettivo relativo al "luogo": la norma richiede che la molestia sia commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico (o tramite telefono). Nel caso di specie la telecamera era installata sul muro perimetrale di confine della proprietà privata dell'imputato e inquadrava esclusivamente spazi privati (cortile interno, finestre del bagno e della camera da letto della parte offesa). Il ricorrente ha altresì dedotto vizio di motivazione sulla petulanza/biasimevole motivo e sull'attribuibilità della condotta, richiamando elementi probatori (rilievi fotografici del 2019, testi) che avrebbero mostrato incongruenze nelle ricostruzioni della parte offesa e indicato che la telecamera era stata installata dal padre.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, perché è mancato il requisito spaziale richiesto dall'art. 660 c.p.: l'intera vicenda si è svolta tra proprietà private senza che né l'agente né la persona offesa fossero in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Perciò è stato disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata "perché il fatto non sussiste"; le statuizioni civili sono state travolte. La Corte ha comunque osservato che la condotta, in astratto, potrebbe rientrare nella più grave fattispecie di cui all'art. 615-bis c.p., ma non risultando provato che siano state illecitamente procurate immagini o notizie della vita privata, ciò non è stato valutato ulteriormente. Le ulteriori doglianze del ricorrente sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    la contravvenzione richiede, oltre alla condotta molesta, l'esistenza dell'ulteriore presupposto oggettivo costituito dalla pubblicità o dall'apertura al pubblico del luogo di consumazione della molestia ovvero l'impiego del telefono quale mezzo di realizzazione della condotta

    La Corte interpreta la norma nel senso che il reato si configura solo se la molestia si realizza in luogo pubblico o aperto al pubblico (o quando almeno uno tra agente e persona offesa si trovi in tale luogo) o tramite telefono. Quando la molestia è interamente confinata tra ambiti privatistici il reato non è configurabile.

  • art. 615-bis cod. pen.

    Richiamato quale fattispecie più grave potenzialmente pertinente (interferenza illecita nella vita privata mediante captazione/registrazione di immagini), ma non approfondito perché non risultava provato che l'imputato si fosse procurato indebitamente immagini o notizie.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 9888/1975; Sez. 1, n. 28853/2009; Sez. 1, n. 11524/1986)

    Si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti; devono essere considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni. Il requisito della pubblicità sussiste anche quando agente e persona offesa si trovino, alternativamente, l'uno in luogo pubblico o aperto al pubblico e l'altra in luogo privato.

    La Corte richiama e applica questi principi per precisare il perimetro del requisito spaziale dell'art. 660: la valutazione deve accertare se il luogo è effettivamente accessibile al pubblico o a categorie di persone; nel caso concreto tale requisito non è emerso.

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 660 c.p. è necessario verificare il requisito spaziale: la molestia deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure almeno una delle parti deve trovarsi in tale contesto; se l'interferenza è interamente tra proprietà private il reato non sussiste.
  • L'installazione di una telecamera su proprietà privata che inquadri esclusivamente spazi altrui privati non integra automaticamente l'art. 660 c.p.; può tuttavia assumere rilievo ai fini di reati diversi e più gravi (es. art. 615-bis) se è provata l'acquisizione illecita di immagini o informazioni sulla vita privata.
  • Il giudice deve motivare in modo specifico la sussistenza del requisito "luogo" quando è contestata la rilevanza pubblicistica o l'apertura al pubblico; l'omessa o insufficiente motivazione su tale elemento è vizio decisivo.
  • In procedimenti su telecamere e privacy è fondamentale valutare e confrontare tutti i mezzi di prova temporali (rilievi fotografici, data di installazione, testimonianze) per attribuire la responsabilità e la titolarità dell'installazione.
  • Se l'imputazione è basata su una fattispecie meno grave e i fatti possono ricondursi a una fattispecie più grave, il giudice di merito (o di legittimità) deve verificare se gli elementi probatori consentono il riconoscimento della fattispecie più grave; in mancanza di prove specifiche, non è d'uopo procedere a qualificazioni più gravi.

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