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Circolare

Circolare numero 83 del 26-3-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’assegnazione provvisoria e definitiva delle classi di contribuzione volontaria per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione speciale, in attesa dei decreti ministeriali e della classificazione aziendale prevista dalla legge n. 233/1990. Viene stabilito che le domande già sospese non devono più restare in attesa: le Sedi rilasciano l’autorizzazione e inseriscono provvisoriamente gli assicurati nella prima classe della tabella E, con versamento almeno pari al minimo dei lavoratori dipendenti comuni. La circolare definisce anche i criteri per il calcolo del reddito medio settimanale, le modalità di successivo conguaglio e l’evidenza da tenere per le pratiche pensionistiche. Per i mezzadri e coloni reinseriti nell’AGO si prevede invece l’uso provvisorio delle tabelle 1990 o 1991, con ricalcolo successivo degli importi definitivi e regole specifiche per l’utilizzo dei contributi ai fini pensionistici.

Contribuzione volontaria nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dei mezzadri e coloni reinseriti nell’AGO

Contribuzione volontaria nella Gestione speciale CD/CM e per i mezzadri e coloni reinseriti nell’AGO

La circolare interviene per disciplinare la prosecuzione volontaria nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché il regime dei mezzadri e coloni reinseriti nell’AGO. Lo scopo è superare la sospensione delle domande di autorizzazione e indicare criteri provvisori di classificazione e versamento in attesa dei decreti ministeriali e della classificazione delle aziende prevista dalla legge n. 233/1990.

Quadro normativo e ragioni dell’intervento

In origine, le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 30 giugno 1990 erano state sospese perché mancavano i decreti ministeriali previsti dall’art. 7, comma 5, necessari per determinare le classi di reddito della tabella E. La situazione era resa più complessa dal fatto che l’art. 13 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 28, aveva prorogato al 31 marzo 1991 il termine per le denunce aziendali previste dall’art. 14 della legge n. 233/1990, denunce indispensabili per classificare le aziende nelle fasce di reddito della tabella D.

La circolare evidenzia inoltre che l’importo del contributo volontario minimo dei CD/CM non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti comuni. Poiché gli importi delle prime tre classi della tabella E risultano inferiori a tale minimo, e verosimilmente lo saranno anche gli importi aggiornati per il 1991, l’Amministrazione decide di non mantenere sospese le domande e di procedere comunque alle autorizzazioni.

Autorizzazione provvisoria per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Le Sedi devono rilasciare l’autorizzazione agli aventi diritto, inserendoli provvisoriamente nella prima classe della tabella E. Ne consegue che i soggetti autorizzati versano, in concreto, per il secondo semestre 1990 e per il 1991, il contributo volontario minimo vigente per i lavoratori dipendenti comuni.

La circolare precisa che, ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione ai versamenti volontari, la legge n. 233/1990 non ha innovato rispetto alla normativa precedente: resta quindi fermo il sistema di verifica già in uso.

Determinazione definitiva della classe di contribuzione

La classe definitiva della tabella E deve essere attribuita in base al reddito medio settimanale degli ultimi tre anni di lavoro, cioè delle ultime 156 settimane. Il lavoratore autorizzato alla prosecuzione volontaria va collocato nella classe il cui reddito medio settimanale è pari o immediatamente inferiore al reddito medio settimanale di lavoro così determinato.

Per la ricostruzione del reddito medio settimanale la circolare richiama il meccanismo dell’art. 7 della legge n. 233/1990: a decorrere dal 1 luglio 1990, a ciascuna unità attiva è attribuito un reddito annuo pari al prodotto del reddito medio giornaliero convenzionale stabilito annualmente con decreto ministeriale per il numero di giornate indicate nella tabella D, secondo la fascia di reddito dell’azienda di appartenenza.

Per i periodi di lavoro anteriori al 1 luglio 1990, ai fini della determinazione della classe da assegnare ai prosecutori volontari, devono essere utilizzati i redditi richiamati dall’art. 8, comma 5:

  • per i soggetti iscritti alla gestione al 1 luglio 1990, il reddito individuale determinato per il 1990 in base alla fascia di reddito della tabella D dell’azienda di appartenenza;
  • per i soggetti che hanno cessato l’attività prima del 1 luglio 1990, il reddito individuale attribuibile per il 1990 alle unità appartenenti alle aziende classificate nella prima fascia della tabella D.

Metodo operativo di calcolo

Per determinare il reddito medio settimanale delle ultime 156 settimane di lavoro, la circolare indica il seguente procedimento:

  • individuare gli anni solari nei quali ricadono le 156 settimane accreditate nella gestione speciale CD/CM;
  • attribuire a ciascun gruppo di settimane, per ogni anno, una quota di reddito pari a tanti 52esimi del reddito annuo individuale quanti sono i singoli gruppi settimanali considerati;
  • sommare i redditi così ottenuti e dividere il totale per 156.

La settimana di lavoro per i CD/CM è considerata pari a 3 giornate di iscrizione negli elenchi.

Nel caso in cui l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata concessa con cumulo di contribuzione obbligatoria versata in un’altra gestione speciale dei lavoratori autonomi o nell’AGO, il reddito medio settimanale va determinato prendendo a riferimento esclusivamente le ultime 156 settimane di contribuzione obbligatoria della gestione CD/CM o, se non disponibili, il minor numero di settimane accreditate in tale gestione.

Esempi applicativi per la Gestione CD/CM

La circolare riporta tre esempi per chiarire il criterio di inserimento nelle classi della tabella E.

Nel primo esempio, con autorizzazione dal 3 novembre 1990, iscrizione CD/CM dal 1985 al 1989 e parte del 1990, azienda collocata nella seconda fascia della tabella D e reddito convenzionale giornaliero ipotizzato pari a L. 60.000, il reddito medio settimanale risulta L. 240.000. Il soggetto va collocato nella 1ª classe della tabella E, il cui reddito medio settimanale è L. 210.000, immediatamente inferiore.

Nel secondo esempio, con autorizzazione dal 1 settembre 1990, iscrizione come commercianti dal 1985 al 1989 e parte del 1990, azienda in terza fascia della tabella D e reddito giornaliero convenzionale di L. 60.000, il reddito medio settimanale è L. 300.000. Il soggetto deve essere inserito nella 2ª classe della tabella E, il cui reddito medio settimanale è L. 245.000.

Nel terzo esempio, con autorizzazione dal 4 agosto 1990 e sola anzianità CD/CM del 1986, il reddito medio settimanale è L. 180.000. Il soggetto deve essere necessariamente inserito nella 1ª classe della tabella E, anche se il relativo reddito medio settimanale è superiore a quello di lavoro calcolato.

Evidenze amministrative e conguagli

Le pratiche di autorizzazione devono essere oggetto di apposita evidenza, anche mediante elenchi nominativi forniti dalla Direzione centrale per la tecnologia informatica, per consentire l’assegnazione della classe definitiva quando saranno disponibili i decreti ministeriali e la classificazione delle aziende nella tabella D.

Gli eventuali importi a conguaglio dovuti in relazione alla classe definitivamente attribuita saranno richiesti agli interessati mediante procedura automatizzata. Analoga evidenza va costituita per le pratiche di pensione nelle quali i contributi volontari già accreditati siano stati utilizzati per liquidare la prestazione, così da verificare il successivo pagamento dei conguagli.

Utilizzo ai fini pensionistici dei contributi volontari CD/CM

La circolare afferma che i contributi volontari versati sulla base della classificazione provvisoria possono essere considerati utili ai fini dei trattamenti pensionistici, sia per il diritto sia per la misura della prestazione. Tuttavia, poiché le pensioni sono liquidate provvisoriamente con il sistema di calcolo contributivo vigente prima della legge n. 233/1990, per ogni settimana di contribuzione volontaria deve essere accreditato il contributo base di L. 18.

Mezzadri e coloni reinseriti nell’AGO

La nuova disciplina incide anche sui mezzadri e coloni reinseriti nell’AGO. Dal 1 luglio 1990 è necessario rideterminare sia la quota di contribuzione obbligatoria integrativa dovuta per il reinserimento nell’AGO, ai sensi dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, sia gli importi dei contributi volontari.

In attesa dei nuovi importi, i soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria continuano a versare, anche per i periodi successivi al 30 giugno 1990, gli importi della tabella 1990 contenuta nell’allegato n. 6 della circolare n. 137 del 13 giugno 1990.

Classi applicabili e decorrenze per i mezzadri e coloni reinseriti

Per le autorizzazioni con decorrenza compresa tra il 1 luglio e il 31 dicembre 1990, gli interessati devono essere classificati sulla base della tabella 1990, valida per tutto l’anno 1990 quanto all’inserimento nelle classi di contribuzione. Essi pagano provvisoriamente il contributo indicato nella tabella in corrispondenza della classe assegnata.

Per le autorizzazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1990, si applicano le classi di contribuzione vigenti per il 1991 riportate nell’allegato 2; il pagamento provvisorio resta ancorato alla tabella 1990, in corrispondenza della classe attribuita secondo la tabella 1991.

Trattamento dei contributi ai fini pensionistici per i mezzadri e coloni

I contributi volontari versati in via provvisoria dopo il 30 giugno 1990 possono essere utilizzati ai fini della liquidazione della pensione solo se risultano determinanti per il perfezionamento del diritto alla prestazione. Le pratiche interessate devono essere evidenziate per la successiva verifica dell’avvenuto pagamento degli eventuali conguagli.

Se invece l’accreditamento dei contributi non è determinante per il diritto, la pensione deve essere liquidata provvisoriamente senza tener conto di tali contributi.

Tabelle allegate

L’allegato 1 riporta gli importi dei contributi volontari dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione speciale in vigore dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990:

  • 1ª classe: reddito medio settimanale fino a L. 210.000, contributo L. 29.400;
  • 2ª classe: oltre L. 210.000 e fino a L. 280.000, contributo L. 34.300;
  • 3ª classe: oltre L. 280.000 e fino a L. 350.000, contributo L. 44.100;
  • 4ª classe: oltre L. 350.000, contributo L. 53.900.

È specificato che il contributo non può essere inferiore a quello volontario minimo dei lavoratori dipendenti comuni, pari a L. 47.865 per il 1990.

L’allegato 2 elenca invece le classi di contribuzione volontaria per i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO in vigore per il 1991, dalla classe 18 alla classe 46 e oltre, con un limite minimo di retribuzione settimanale pari a L. 201.600 per la 18ª classe e con il divieto di contribuzione inferiore alla 18ª classe.

Punti principali

Sblocco delle domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria

Le domande di autorizzazione con decorrenza successiva al 30 giugno 1990, in precedenza tenute in sospeso per mancanza dei decreti ministeriali previsti dall’art. 7, comma 5, non devono più attendere ulteriormente. Le Sedi devono rilasciare l’autorizzazione agli aventi diritto, inserendoli provvisoriamente nella prima classe della tabella E.

Classificazione provvisoria e importo minimo dei contributi CD/CM

L’inserimento provvisorio nella prima classe comporta, in concreto, il pagamento del contributo volontario minimo vigente per i lavoratori dipendenti comuni, sia per il secondo semestre 1990 sia per il 1991. La circolare richiama il limite minimo previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 233/1990 e segnala che gli importi delle prime classi della tabella E risultano inferiori al minimo dei dipendenti comuni.

Criteri per la determinazione della classe definitiva della tabella E

La classe definitiva va attribuita in base al reddito medio settimanale degli ultimi tre anni di lavoro, cioè 156 settimane, determinato secondo il meccanismo dell’art. 7 della legge n. 233/1990. Per i periodi anteriori al 1 luglio 1990 occorre utilizzare i redditi richiamati dall’art. 8, comma 5: per chi risultava iscritto al 1 luglio 1990, il reddito individuale del 1990 secondo la fascia della tabella D; per chi aveva cessato l’attività prima di tale data, il reddito individuale attribuibile per il 1990 alle unità della prima fascia della tabella D.

Metodo di calcolo del reddito medio settimanale

Per ricostruire il reddito medio settimanale delle ultime 156 settimane si devono individuare gli anni solari interessati, attribuire a ciascun gruppo di settimane la quota di reddito annuo corrispondente e poi sommare i redditi parziali dividendo il totale per 156. Una settimana di lavoro per i CD/CM corrisponde a 3 giornate di iscrizione negli elenchi. Se vi è cumulo con contribuzione obbligatoria di altre gestioni o dell’AGO, si considerano solo le ultime 156 settimane di contribuzione obbligatoria della gestione CD/CM, o, se inferiori, il minor numero di settimane accreditate in tale gestione.

Gestione provvisoria delle pratiche e conguagli

Le pratiche di autorizzazione devono essere evidenziate separatamente per consentire, una volta disponibili i decreti ministeriali e la classificazione delle aziende nella tabella D, l’assegnazione della classe definitiva tramite supporti informatici ed elenchi nominativi. Gli eventuali importi a conguaglio saranno richiesti agli interessati con procedura automatizzata. Va inoltre tenuta apposita evidenza per le pratiche di pensione già liquidate con utilizzo dei contributi volontari, così da verificare il successivo pagamento dei conguagli.

Utilizzabilità dei contributi volontari ai fini pensionistici

I contributi volontari versati secondo il criterio provvisorio possono essere considerati utili ai fini dei trattamenti pensionistici, sia per il diritto sia per la misura della prestazione. Tuttavia, poiché le pensioni sono liquidate provvisoriamente con il sistema di calcolo contributivo previgente alla legge n. 233/1990, per ogni settimana di contribuzione volontaria deve essere accreditato il contributo base di L. 18.

Esempi applicativi per i CD/CM

La circolare illustra tre esempi di determinazione della classe di autorizzazione. Nei casi esaminati, il metodo porta all’inserimento nella 1ª classe quando il reddito medio settimanale è L. 240.000 o L. 180.000, e nella 2ª classe quando il reddito medio settimanale è L. 300.000. Gli esempi servono a mostrare come combinare settimane di iscrizione, fascia di reddito della tabella D e reddito convenzionale giornaliero ipotizzato di L. 60.000.

Mezzadri e coloni reinseriti nell’AGO: adeguamenti provvisori

La nuova disciplina della legge n. 233/1990 incide anche sui mezzadri e coloni reinseriti nell’AGO. Dal 1 luglio 1990 occorre ricalcolare sia la contribuzione obbligatoria integrativa per il reinserimento nell’AGO sia gli importi dei contributi volontari. In attesa dei nuovi importi, i soggetti già autorizzati continuano a versare gli importi della tabella 1990 allegata alla circolare n. 137/1990.

Regole di classificazione per i mezzadri e coloni reinseriti

Per le autorizzazioni con decorrenza tra il 1 luglio e il 31 dicembre 1990 si applica la tabella 1990 per l’inserimento nelle classi di contribuzione; per le autorizzazioni successive al 31 dicembre 1990 si applicano le classi vigenti per il 1991 riportate nell’allegato 2, con pagamento provvisorio secondo la tabella 1990 in corrispondenza della classe attribuita. Anche in questo caso gli eventuali conguagli saranno richiesti tramite procedura automatizzata.

Utilizzo dei contributi volontari dei mezzadri e coloni ai fini pensionistici

Ai fini pensionistici, i contributi volontari versati in via provvisoria dopo il 30 giugno 1990 possono essere utilizzati solo se determinanti per il perfezionamento del diritto alla prestazione. Le pratiche interessate devono essere evidenziate per il successivo controllo del pagamento dei conguagli; se i contributi non sono determinanti, la pensione è liquidata provvisoriamente senza considerarli.

Tabelle allegate

L’allegato 1 riporta gli importi dei contributi volontari dei CD/CM dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990, con quattro classi e relativo reddito medio settimanale; l’importo del contributo non può comunque essere inferiore al minimo dei lavoratori dipendenti comuni, pari a L. 47.865 per il 1990. L’allegato 2 contiene le classi di contribuzione volontaria per i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO valide per il 1991, dalla classe 18 alla 46 e oltre, con il divieto di contribuzione inferiore alla 18ª classe.

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