Circolare numero 82 del 25-3-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il passaggio all'INPS delle pensioni già erogate dall'ENPAO per le ostetriche, con decorrenza dal 1° luglio 1990, precisando importi, perequazione automatica, modalità di pagamento e adempimenti richiesti alle interessate. Viene inoltre chiarito che i ratei maturati fino al 30 giugno 1990 restano a carico dell'ENPAO e che per le ostetriche esercenti libera professione scatta l'iscrizione obbligatoria alla gestione commercianti, con specifiche condizioni per eventuali domande di pensione presentate dal 1° luglio 1990.
Scioglimento ENPAO e trasferimento all'INPS dei trattamenti pensionistici delle ostetriche
Scioglimento ENPAO e trasferimento dei trattamenti pensionistici all'INPS
La circolare dà attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 249, che ha disposto lo scioglimento dell'ENPAO e il passaggio all'INPS della gestione dei trattamenti pensionistici delle ostetriche. Il documento chiarisce quali ratei restano a carico dell'ENPAO, quali sono assunti in carico dall'INPS, con quali importi e con quali adempimenti amministrativi e fiscali.
Ambito di applicazione e decorrenze
L'art. 1, comma 1, della legge prevede che i ratei dei trattamenti pensionistici maturati successivamente al 30 giugno 1990 siano posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Pertanto, dal 1° luglio 1990 l'Istituto deve pagare le pensioni già in essere presso l'ENPAO.
Restano invece a carico dell'ENPAO i trattamenti pensionistici maturati fino al 30 giugno 1990. Per tali competenze, la circolare segnala che, grazie alla disponibilità dei fondi assegnati ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 249, è in corso il pagamento a cura del Ministero del Tesoro, Ispettorato Generale per gli Affari e la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti, dei ratei maturati fino a quella data, compreso il rateo di tredicesima mensilità relativo al primo semestre 1990.
Importi pensionistici e perequazione automatica
Il pagamento da parte dell'INPS deve avvenire nella misura già corrisposta dall'ENPAO, determinata ai sensi dell'art. 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127. La circolare riporta i seguenti importi:
- lire 1.530.750 annue, pari a lire 117.750 mensili, per i trattamenti aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1979;
- lire 1.170.000 annue, pari a lire 90.000 mensili, per i trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, salvo i casi previsti dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 127/1980, per i quali spetta l'importo annuo di lire 1.530.750.
L'art. 1, comma 2, della legge n. 249 stabilisce inoltre che tali pensioni sono soggette alla perequazione automatica con gli stessi criteri vigenti per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Di conseguenza, la rivalutazione automatica decorre dal 1° novembre 1990, prima decorrenza utile successiva all'assunzione in carico da parte dell'Istituto.
Modalità di pagamento e gestione operativa
In attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate per la gestione dei trattamenti, le Sedi devono provvedere ai pagamenti con la procedura "Pagamenti vari". Il pagamento va eseguito nei mesi pari, con la stessa scadenza prevista per le pensioni di vecchiaia della gestione speciale degli esercenti attività commerciali, e con addebito al conto GPA 51/99.
La circolare specifica inoltre che l'INPS ha già predisposto elaborati con i dati anagrafici delle ostetriche, l'indirizzo e gli importi mensili spettanti dal 1° luglio 1990, oltre agli importi perequati dal 1° novembre 1990. Sono stati calcolati anche:
- il primo pagamento dovuto per il periodo dal 1° luglio 1990 al 31 maggio 1991;
- il rateo di tredicesima mensilità relativo al secondo semestre 1990;
- le rate bimestrali dal 1° giugno 1991 al 31 gennaio 1992.
Gli importi di pensione sono stati calcolati al netto della trattenuta ONPI di lire 20 mensili. Non sono state invece effettuate le ritenute IRPEF, poiché l'ammontare delle detrazioni d'imposta previste per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi di lavoro dipendente e di pensione di minore importo risulta superiore all'imposta lorda corrispondente all'importo annuo delle pensioni considerate.
Documentazione da trasmettere alle pensionate
Per consentire il pagamento delle somme spettanti dal 1° luglio 1990 in poi, l'ENPAO trasmette alle Sedi provinciali, individuate in base al CAP della residenza delle pensionate, liste ENPAO 1 contenenti tutti i dati necessari. Per tre pensioni relative a titolari residenti all'estero, la trasmissione avviene alle Sedi provinciali nella cui circoscrizione è compreso il comune di nascita dell'interessata, acquisito per le vie brevi.
Alle interessate devono essere inviati i seguenti documenti:
- la lettera Mod. TPENS 4, per comunicare l'avvenuta assunzione in carico del trattamento pensionistico da parte dell'INPS;
- il Mod. OPZ. 2, per la scelta della modalità di pagamento della pensione;
- il Mod. DETRIMP, per la dichiarazione delle detrazioni d'imposta spettanti.
La circolare precisa che il pagamento deve essere disposto solo dopo la restituzione dei moduli OPZ. 2 e DETRIMP e dell'invio dello stato di famiglia. Quest'ultimo è richiesto per verificare e completare i dati anagrafici e l'indirizzo delle pensionate.
Trattamento fiscale e ritenute
Nei casi in cui non sia richiesta alcuna detrazione d'imposta, oppure la pensionata sia titolare di altro trattamento a carico dell'Istituto sul quale siano già operate le detrazioni, il pagamento deve essere disposto al netto delle ritenute IRPEF calcolate in ragione del 10 per cento.
La circolare richiama anche le istruzioni contenute nel Mod. DETRIMP, che consente alle interessate di dichiarare il diritto alle detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della ritenuta IRPEF alla fonte sulla pensione trasferita dall'ENPAO all'INPS.
Iscrizione delle ostetriche alla gestione commercianti e riflessi pensionistici
L'art. 2 della legge n. 249 dispone che, dal 1° luglio 1990, le ostetriche iscritte all'albo professionale ed esercenti la libera professione siano obbligatoriamente iscritte alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, con esclusione di quelle già iscritte ad altra forma obbligatoria di previdenza.
La circolare precisa che eventuali domande di pensione presentate dal 1° luglio 1990 in poi da ostetriche iscritte alla gestione commercianti possono essere accolte soltanto se, entro il 31 dicembre 1990, sia stata presentata domanda di riscatto dei periodi di iscrizione all'ENPAO ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 249, ed effettuato il versamento dei contributi dovuti. Ciò vale fino a quando i requisiti assicurativi e contributivi per il diritto ai trattamenti pensionistici non risultino perfezionati mediante il computo della contribuzione versata nella gestione commercianti o con il cumulo di altri periodi contributivi.
Per gli aspetti contributivi conseguenti all'iscrizione alla nuova gestione, la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 272 del 20 dicembre 1990.
Punti principali
Trasferimento all'INPS dei trattamenti pensionistici ENPAO
In base alla legge 7 agosto 1990, n. 249, i ratei dei trattamenti pensionistici maturati dopo il 30 giugno 1990 sono posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali presso l'INPS. Il pagamento dal 1° luglio 1990 deve avvenire nella misura già corrisposta dall'ENPAO, con importi differenziati secondo la decorrenza della pensione.
Importi delle pensioni e perequazione automatica
Per i trattamenti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1979 spetta l'importo annuo di lire 1.530.750, pari a lire 117.750 mensili; per quelli con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 spetta l'importo annuo di lire 1.170.000, pari a lire 90.000 mensili, salvo i casi previsti dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 127/1980, per i quali spetta l'importo annuo di lire 1.530.750. Le pensioni sono soggette a perequazione automatica con gli stessi criteri delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, con rivalutazione dal 1° novembre 1990.
Ratei fino al 30 giugno 1990 e competenze successive
I trattamenti maturati fino al 30 giugno 1990 restano a carico dell'ENPAO; i relativi ratei, comprensivi della tredicesima mensilità del primo semestre 1990, risultano in pagamento a cura del Ministero del Tesoro, Ispettorato Generale per gli Affari e la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti. L'INPS deve invece corrispondere i ratei dal 1° luglio 1990 in poi.
Modalità operative di pagamento da parte delle Sedi
In attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate, le Sedi devono utilizzare la procedura "Pagamenti vari". Il pagamento va effettuato nei mesi pari, con la stessa scadenza prevista per le pensioni di vecchiaia della gestione speciale degli esercenti attività commerciali, con addebito al conto GPA 51/99.
Liste ENPAO, documentazione e adempimenti delle interessate
L'ENPAO ha trasmesso liste con i dati identificativi delle pensionate, l'importo annuo e gli indirizzi; l'INPS ha predisposto elaborati con i dati anagrafici, l'indirizzo e gli importi mensili spettanti dal 1° luglio 1990 e dal 1° novembre 1990. Alle interessate devono essere inviati la lettera Mod. TPENS 4, il Mod. OPZ. 2 per la scelta della modalità di pagamento e il Mod. DETRIMP per le detrazioni d'imposta. Il pagamento è disposto dopo la restituzione dei moduli OPZ. 2 e DETRIMP e dell'invio dello stato di famiglia, richiesto per verificare e completare i dati anagrafici e di indirizzo.
Ritenute fiscali e casi particolari
Gli importi sono stati calcolati al netto della trattenuta ONPI di lire 20 mensili. Non sono state calcolate le ritenute IRPEF perché le detrazioni fiscali indicate risultano superiori all'imposta lorda corrispondente all'importo annuo delle pensioni; nei casi in cui non sia richiesta alcuna detrazione o la pensionata sia già titolare di altro trattamento INPS con detrazioni in corso, il pagamento va effettuato al netto delle ritenute IRPEF calcolate in ragione del 10 per cento.
Iscrizione obbligatoria alla gestione commercianti
Dal 1° luglio 1990 le ostetriche iscritte all'albo e esercenti la libera professione sono obbligatoriamente iscritte alla gestione dei commercianti dell'INPS, salvo quelle già iscritte ad altra forma obbligatoria di previdenza. Eventuali domande di pensione presentate dal 1° luglio 1990 da ostetriche iscritte a tale gestione possono essere accolte solo se, entro il 31 dicembre 1990, sia stata presentata domanda di riscatto dei periodi di iscrizione all'ENPAO ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 249, con versamento dei contributi dovuti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 25 mar 1991Circolare numero 80 del 25-3-1991
- Circolare · 25 mar 1991Circolare numero 81 del 25-3-1991
- Circolare · 26 mar 1991Circolare numero 84 del 26-3-1991
- Circolare · 26 mar 1991Circolare numero 83 del 26-3-1991
- Circolare · 23 mar 1991Circolare numero 79 del 23-3-1991
- Circolare · 27 mar 1991Circolare numero 85 del 27-3-1991
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →