Circolare numero 80 del 25-3-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina introdotta dall’art. 6 della legge n. 407/1990 per i lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia, che possono optare per la prosecuzione dell’attività fino ai 62 anni anche se già in possesso dell’anzianità contributiva massima. Vengono chiariti termini per la comunicazione dell’opzione, rapporti con la normativa sui licenziamenti individuali, effetti sull’esercizio del recesso del datore di lavoro e regole di decorrenza della pensione. La circolare disciplina inoltre i flussi informativi tra datori di lavoro e INPS, la registrazione delle opzioni negli archivi ARPA, l’istruttoria delle domande di pensione e il calcolo del trattamento pensionistico più favorevole, con riconoscimento di una maggiorazione per il periodo di differimento del pensionamento.
Art. 6 legge n. 407/1990: opzione per il mantenimento in servizio fino a 62 anni e criteri di liquidazione della pensione
Art. 6 legge n. 407/1990: mantenimento in servizio fino a 62 anni e disciplina pensionistica
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che introduce una facoltà di opzione per i lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia. La disciplina mira a favorire il differimento del pensionamento, regolando sia la prosecuzione del rapporto di lavoro sia la decorrenza e la misura del trattamento pensionistico.
Ambito di applicazione dell’opzione
La norma consente ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive di proseguire l’attività lavorativa fino al compimento del 62° anno di età, anche se hanno già raggiunto l’anzianità contributiva massima utile prevista dal rispettivo ordinamento pensionistico. La facoltà è però subordinata al fatto che il lavoratore non abbia ottenuto né richiesto la liquidazione della pensione di vecchiaia o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell’AGO.
La circolare evidenzia che questa disciplina si distingue dall’analoga opzione prevista dall’art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, che opera invece solo per chi non abbia ancora raggiunto l’anzianità contributiva massima e consente il mantenimento in servizio fino al suo perfezionamento, e comunque non oltre i 65 anni.
Termini per la comunicazione
L’opzione deve essere comunicata al datore di lavoro e all’ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Il D.L. 28 gennaio 1991, n. 29, art. 6, comma 2, introduce una deroga per gli assicurati che abbiano maturato o maturino i requisiti entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, rispetto ai quali non opera il termine ordinario di comunicazione.
Rapporti con la disciplina dei licenziamenti
Per l’applicazione dell’art. 6 della legge n. 407/1990, la circolare richiama la legge 11 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, secondo cui il licenziamento individuale è ammesso solo per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. o per giustificato motivo. La legge n. 604/1966 escludeva in origine dalla tutela i lavoratori già titolari di pensione di vecchiaia o già in possesso dei requisiti per conseguirla; la Corte costituzionale è intervenuta con le sentenze n. 174/1971 e n. 137/1986, ampliando la tutela anche a favore dei lavoratori ultrasessantacinquenni non pensionati e delle lavoratrici mantenute in servizio fino al 60° anno di età.
Con la legge n. 407/1990, la facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 2118 c.c., risulta ulteriormente limitata: in presenza dell’opzione del lavoratore, il recesso può essere esercitato solo dopo il compimento del 62° anno di età.
Effetti dell’opzione e presentazione della domanda di pensione
La circolare interpreta il combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 6 nel senso che il lavoratore che si è avvalso dell’opzione non deve aver presentato domanda di pensione e, in linea di principio, non ha interesse a presentarla fino a quando intende mantenere gli effetti dell’opzione stessa. Se, dopo l’opzione, il lavoratore presenta domanda di pensione prima del 62° anno di età, cessano gli effetti dell’opzione e torna integralmente esercitabile il potere di licenziamento del datore di lavoro.
La norma non si applica nei casi in cui il mantenimento in servizio oltre l’età pensionabile sia già assicurato da altre disposizioni legislative o regolamentari. In tali ipotesi trova applicazione l’art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, che fissa la decorrenza della pensione al primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, salvo diversa volontà dell’interessato espressa nella domanda.
Decorrenza della pensione per gli optanti
Per chi si è avvalso della facoltà di opzione prevista dalla legge n. 407/1990, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda viene presentata dopo il compimento del 62° anno di età e l’interessato non chiede espressamente la decorrenza dal mese successivo alla domanda ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 155/1981, la decorrenza va fissata al primo giorno del mese successivo al compimento del 62° anno, poiché in quel momento cessano gli effetti dell’opzione.
La coesistenza delle due discipline sulla decorrenza della pensione impone un coordinamento tra INPS e datori di lavoro, per evitare che il rapporto sia proseguito ai sensi della legge n. 407/1990 e, contemporaneamente, che la pensione sia liquidata con decorrenza retroattiva in base all’art. 6 della legge n. 155/1981.
Adempimenti informativi di datori di lavoro e sedi INPS
Per rendere operativa la disciplina, i datori di lavoro devono trasmettere copia delle opzioni presentate dai dipendenti alla sede INPS presso cui vengono effettuati i versamenti contributivi. Devono inoltre segnalare i nominativi dei dipendenti che, pur esonerati dalla comunicazione, vanno comunque considerati optanti in forza del comma 3 dell’art. 6 della legge n. 407/1990, integrato dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 29/1991.
Le informazioni sulle opzioni devono essere registrate negli archivi regionali ARPA con le modalità previste per le opzioni ex legge n. 54/1982, come indicato nel punto 4.4 del manuale operativo allegato alla circolare n. 135 del 9 giugno 1988. Nel campo "NOTE" devono essere riportati gli estremi della legge n. 407/1990. Le opzioni, una volta registrate, vanno conservate in apposita raccolta ordinata presso l’Ufficio liquidazione pensione.
Le sedi INPS devono inoltre inviare alle aziende della propria circoscrizione istruzioni specifiche, secondo il fac-simile contenuto nell’allegato 3.
Istruttoria delle domande di pensione di vecchiaia
Le sedi devono verificare, per le domande di pensione di vecchiaia presentate dal 16 gennaio 1991 da assicurati ultrasessantenni con oltre 40 anni di contribuzione, se sia stata esercitata la facoltà di opzione. Se l’opzione non risulta agli atti della sede né negli archivi ARPA, prima della liquidazione della pensione va acquisita la dichiarazione Mod. 62/pens, da inviare all’interessato affinché sia compilata dal datore di lavoro.
Se l’opzione risulta esercitata, la pensione decorre secondo le regole speciali sopra richiamate; se la domanda è presentata dopo il compimento dei 62 anni, la decorrenza segue la regola del mese successivo al compimento di tale età, salvo richiesta espressa dell’interessato ai sensi della legge n. 155/1981. Se invece l’opzione non è stata esercitata, la decorrenza va fissata secondo i criteri ordinari.
Criteri di calcolo della pensione e maggiorazione per il differimento
La circolare precisa che l’art. 6 della legge n. 407/1990 non deroga ai criteri di liquidazione previsti dall’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Tuttavia, la norma garantisce all’optante un trattamento non inferiore a quello che avrebbe ottenuto liquidando la pensione alla normale età pensionabile.
Per questo motivo la pensione deve essere calcolata con due procedimenti distinti, scegliendo il più favorevole:
- un primo calcolo sulla base della retribuzione pensionabile risultante dalle ultime 260 settimane coperte da contribuzione precedenti la decorrenza della pensione, rivalutate secondo la legge n. 297/1982, e dell’anzianità contributiva complessivamente maturata alla stessa decorrenza, entro il limite di 2.080 settimane;
- un secondo calcolo riferito all’anzianità contributiva maturata alla fine del mese di compimento dell’età pensionabile, sempre entro il limite di 2.080 settimane, e alle retribuzioni percepite nelle ultime 260 settimane antecedenti tale data, rivalutate con i coefficienti della legge n. 297/1982 in funzione dell’anno di decorrenza effettiva del trattamento.
Se al compimento dell’età pensionabile non risulta ancora raggiunta l’anzianità contributiva massima utile, il secondo calcolo va effettuato sulla base dei dati determinati alla fine del mese in cui tale anzianità viene perfezionata. All’importo così determinato deve essere aggiunto il supplemento relativo al periodo di lavoro prestato dopo il compimento dell’età pensionabile o del quarantennio di contribuzione fino alla cessazione dell’attività lavorativa. Tale supplemento va calcolato con i criteri ordinari, utilizzando retribuzioni e contribuzione del periodo successivo.
La somma dei due importi costituisce il trattamento da confrontare con quello risultante dal primo procedimento. Una volta individuata la pensione più favorevole, le sedi devono procedere alla liquidazione tramite le procedure automatizzate utilizzando i relativi elementi costitutivi.
Collaborazione con i datori di lavoro
La nuova disciplina presuppone un collegamento operativo con i datori di lavoro, ai quali l’Istituto deve fornire collaborazione anche in relazione alle notizie sull’eventuale presentazione della domanda di pensione da parte dei lavoratori optanti. In via ordinaria, comunque, i datori di lavoro vengono a conoscenza della domanda in occasione della richiesta dei dati retributivi necessari alla liquidazione.
L’intervento richiesto alle sedi è quindi duplice: raccogliere e registrare correttamente le opzioni e, al tempo stesso, assicurare il coordinamento informativo necessario per evitare difformità tra prosecuzione del rapporto di lavoro e liquidazione del trattamento pensionistico.
Punti principali
Ambito della nuova facoltà di opzione
L’art. 6 della legge n. 407/1990 riconosce ai lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia, o già in possesso dei requisiti ma ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge, la possibilità di continuare a lavorare fino al compimento del 62° anno di età. La facoltà opera anche quando sia già stata raggiunta l’anzianità contributiva massima prevista dai singoli ordinamenti pensionistici, purché non sia stata liquidata o richiesta una pensione di vecchiaia a carico dell’INPS o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria.
Rapporto con la disciplina dei licenziamenti
La circolare richiama la legge n. 604/1966, come modificata dalla legge n. 108/1990, e precisa che il recesso del datore di lavoro resta soggetto a giusta causa o giustificato motivo. L’art. 6 della legge n. 407/1990 limita ulteriormente la facoltà di licenziamento in caso di opzione del lavoratore, consentendola solo dopo il compimento del 62° anno di età. Si ricorda inoltre il quadro costituzionale e le sentenze della Corte Costituzionale che hanno già inciso sulla materia, inclusa la tutela dei lavoratori oltre i 65 anni non pensionati e la disciplina delle lavoratrici mantenute in servizio fino ai 60 anni.
Termini di comunicazione dell’opzione
L’esercizio dell’opzione deve essere comunicato al datore di lavoro e all’ente previdenziale competente almeno sei mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. Tuttavia, l’art. 6, comma 2, del D.L. n. 29/1991 prevede una deroga per gli assicurati che abbiano maturato o maturino i requisiti entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto. La circolare sottolinea che, in tali casi, non opera l’ordinario termine semestrale di comunicazione.
Effetti dell’opzione e rapporto con la domanda di pensione
Il lavoratore che abbia esercitato l’opzione non dovrebbe presentare domanda di pensione finché intende mantenerne gli effetti. Se, dopo l’opzione, presenta domanda di pensione prima del compimento del 62° anno, cessano gli effetti dell’opzione e torna pienamente esercitabile il potere di licenziamento del datore di lavoro. Per i lavoratori che siano già tutelati da altre norme che garantiscano il mantenimento in servizio oltre l’età pensionabile, la disciplina dell’art. 6 della legge n. 407/1990 non si applica.
Decorrenza della pensione
Per gli optanti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è presentata dopo il compimento del 62° anno e non è stata espressamente chiesta la decorrenza dal mese successivo alla domanda, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del 62° anno, poiché a tale data cessano gli effetti dell’opzione. Nei casi in cui non vi sia opzione, la decorrenza segue i criteri ordinari previsti dalla normativa vigente.
Adempimenti dei datori di lavoro e archivi ARPA
I datori di lavoro devono trasmettere alla sede INPS competente copia delle opzioni presentate dai dipendenti e segnalare anche i nominativi dei lavoratori che, pur esonerati dalla comunicazione, devono comunque essere considerati optanti ai sensi della legge n. 407/1990 e del D.L. n. 29/1991. Le informazioni devono essere registrate negli archivi regionali ARPA con le stesse modalità già previste per le opzioni ex legge n. 54/1982, riportando nel campo "NOTE" gli estremi della legge n. 407/1990. Le opzioni devono poi essere conservate in ordine presso l’Ufficio liquidazione pensione.
Istruttoria delle domande di pensione
Le sedi INPS devono verificare, per le domande di pensione di vecchiaia presentate dal 16 gennaio 1991 da assicurati ultrasessantenni con oltre 40 anni di contribuzione, se sia stata esercitata l’opzione. Se l’opzione non risulta agli atti né negli archivi ARPA, prima della liquidazione occorre acquisire il Mod. 62/pens, da far compilare dal datore di lavoro. Se l’opzione risulta esercitata, si applicano le regole di decorrenza specifiche della legge n. 407/1990; in mancanza di opzione, si applicano i criteri ordinari.
Criteri di calcolo del trattamento pensionistico
La legge n. 407/1990 non deroga ai criteri generali di liquidazione previsti dall’art. 3 della legge n. 297/1982, ma introduce un meccanismo volto a garantire all’optante un trattamento non inferiore a quello ottenibile alla normale età pensionabile. La pensione va quindi calcolata con due procedimenti distinti e va scelto quello più favorevole: uno basato sulla retribuzione pensionabile e sull’anzianità contributiva maturata alla decorrenza della pensione, l’altro riferito alla situazione esistente alla fine del mese di compimento dell’età pensionabile, con eventuale aggiustamento se a tale data non è ancora maturata l’anzianità massima utile.
Maggiorazione per il differimento del pensionamento
Per il periodo in cui il lavoratore ha differito il pensionamento deve essere riconosciuta, a domanda, una maggiorazione pari al supplemento di pensione di cui all’art. 7 della legge n. 155/1981, da aggiungere alla pensione e da considerare parte integrante del trattamento. La domanda di pensione vale anche come domanda di liquidazione della maggiorazione, se il trattamento risultante è più favorevole rispetto al calcolo ordinario. Il supplemento va determinato con i criteri consueti, utilizzando retribuzioni e contribuzione del periodo successivo al compimento dell’età pensionabile o del quarantennio contributivo.
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