Circolare numero 84 del 26-3-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare modifica il criterio già indicato nel 1987 sulla decorrenza della pensione ai superstiti spettante al coniuge divorziato. Alla luce della giurisprudenza consolidata, per i decessi dell’assicurato o del pensionato avvenuti prima del 12 marzo 1987 la prestazione deve essere riconosciuta dal primo giorno del mese successivo al decesso, entro i limiti della prescrizione, e non dalla sola entrata in vigore della legge n. 74/1987. Viene quindi aggiornato il precedente orientamento amministrativo contenuto nella nota (5) della circolare n. 53644 AGO n. 10497/0 del 9 novembre 1987.
Decorrenza della pensione ai superstiti all'ex coniuge divorziato per decessi anteriori al 12 marzo 1987
Pensione ai superstiti all’ex coniuge divorziato: decorrenza per decessi anteriori al 12 marzo 1987
La circolare interviene per modificare il criterio applicativo già contenuto nella circolare n. 53644 AGO n. 10497/0 del 9 novembre 1987 in materia di pensione ai superstiti spettante al coniuge divorziato. L’aggiornamento nasce dal consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale che riconosce la decorrenza della prestazione dal mese successivo al decesso del dante causa anche per fatti anteriori all’entrata in vigore della legge n. 74/1987.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama la legge 6 marzo 1987, n. 74, recante nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. In base alle istruzioni originarie, il diritto a pensione in favore dell’ex coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto era riconoscibile, in mancanza di un coniuge superstite titolare del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, anche quando il decesso fosse intervenuto prima del 12 marzo 1987, data di entrata in vigore della legge.
Orientamento precedente dell’Istituto
Nella circolare del 1987 era stato precisato che, in tali ipotesi, il diritto doveva essere riconosciuto dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, ma la prestazione doveva essere materialmente corrisposta soltanto a decorrere dal 1 aprile 1987. La circolare odierna prende in esame proprio questo criterio e ne dispone il superamento.
Intervento della magistratura e fondamento del nuovo indirizzo
La Magistratura, pronunciandosi su ricorsi e istanze promosse da coniugi divorziati, ha più volte condannato l’Istituto a corrispondere la pensione ai superstiti a partire dalla morte dell’assicurato o del pensionato dante causa, anziché dall’entrata in vigore della legge n. 74/1987. La circolare evidenzia che, già prima della legge del 1987, la giurisprudenza di legittimità aveva stabilito che la prestazione patrimoniale allora spettante era equiparata, quanto alla misura, alla pensione comprensiva di perequazione e che la decorrenza coincideva con il mese successivo al decesso.
Da tale premessa la circolare trae la conclusione che la norma sopravvenuta non può comprimere nel tempo una prestazione già dovuta secondo l’ordinamento previgente, né rendere non più esigibile quanto era già spettante.
Criterio applicativo aggiornato
Alla luce di tale orientamento, ritenuto consolidato, l’Istituto deve adeguare il proprio comportamento. Pertanto:
- in caso di decesso del pensionato o dell’assicurato intervenuto prima del 12 marzo 1987;
- la pensione ai superstiti in favore del coniuge divorziato deve essere corrisposta;
- la decorrenza va fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa;
- restano fermi i limiti derivanti dalla prescrizione.
Effetti sulla precedente circolare
La circolare dispone infine che il criterio sopra indicato deve intendersi come modifica della nota (5) della circolare n. 53644 AGO n. 10497/0 del 9 novembre 1987, sostituendo il precedente orientamento limitativo della decorrenza della prestazione.
Punti principali
Richiamo alla disciplina della legge n. 74/1987
La circolare richiama le istruzioni applicative della legge 6 marzo 1987, n. 74, che ha introdotto nuove norme sullo scioglimento del matrimonio e sul riconoscimento della pensione in favore dell’ex coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto.
Orientamento iniziale sulla decorrenza
In origine era stato chiarito che, in assenza di un coniuge superstite avente diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, il diritto dell’ex coniuge poteva essere riconosciuto anche per decessi avvenuti prima del 12 marzo 1987, ma la prestazione doveva essere corrisposta solo dal 1 aprile 1987, pur decorrendo giuridicamente dal primo giorno del mese successivo al decesso.
Interventi della magistratura
Successivamente la magistratura ha più volte condannato l’Istituto a pagare la pensione ai superstiti al coniuge divorziato a partire dalla morte dell’assicurato o del pensionato dante causa, e non dall’entrata in vigore della legge n. 74/1987.
Motivazione del nuovo indirizzo
La circolare rileva che, già prima della legge n. 74/1987, la giurisprudenza di legittimità aveva equiparato la prestazione patrimoniale allora spettante alla pensione comprensiva di perequazione e aveva chiarito che la decorrenza coincideva con il mese successivo al decesso. Per questo motivo si esclude che la norma sopravvenuta possa limitare nel tempo un diritto già spettante secondo l’ordinamento previgente.
Nuovo criterio applicativo per l'Istituto
L’orientamento giurisprudenziale viene considerato consolidato e l’Istituto viene invitato ad adeguarvisi: per i decessi intervenuti anteriormente al 12 marzo 1987, la pensione ai superstiti in favore del coniuge divorziato deve essere corrisposta, nei limiti della prescrizione, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Superamento del precedente riferimento circolare
Viene espressamente precisato che questo nuovo criterio modifica la nota (5) della circolare n. 53644 AGO n. 10497/0 del 9 novembre 1987.
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