Circolare numero 85 del 27-3-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce i criteri per riconoscere l'indennita' di malattia durante le cure idrotermali, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimita' e delle modifiche normative intervenute. Vengono indicati i requisiti sostanziali della cura, i limiti temporali e le esclusioni, le modalita' di documentazione e controllo, nonche' la disciplina applicabile ai casi iniziati dopo il 31 marzo 1989 e ai casi pregressi. La circolare chiarisce inoltre le regole speciali per alcune categorie, in particolare gli autoferrotranvieri, e precisa gli adempimenti a carico di lavoratori, aziende, USL e sedi INPS.
Indennizzabilita' delle cure idrotermali fuori ferie e congedi ordinari
Indennizzabilita' delle cure idrotermali fuori ferie e congedi ordinari
La circolare definisce il regime applicabile alle prestazioni economiche di malattia in occasione delle cure idrotermali, recependo gli orientamenti della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione e coordinandoli con la disciplina legislativa succedutasi nel tempo. L'obiettivo e' stabilire quando l'assenza per cure termali puo' essere trattata come assenza per malattia e quali requisiti, limiti e adempimenti sono necessari per il riconoscimento dell'indennita'.
Quadro giurisprudenziale di riferimento
La circolare richiama innanzitutto la sentenza della Corte costituzionale n. 559 del 10/18 dicembre 1987, che ha escluso l'illegittimita' dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 463/1983, ritenendo che l'affezione curata con trattamenti idrotermali rientri nel concetto di malattia tutelabile ex art. 2110 c.c. Viene poi richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 17 ottobre 1988, n. 5634, la quale ha affermato la sostanziale equiparazione dell'assenza per cure idrotermali a quella per malattia comune, purche' sussista uno stato patologico che renda temporaneamente inesigibile la prestazione lavorativa e richieda cure non dilazionabili alle ferie.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 297 del 14/19 giugno 1990, ha poi escluso il contrasto tra la norma e il dettato costituzionale, chiarendo che il parametro corretto non e' l'assoluta necessita' di cure immediate, ma la loro maggiore utilita' ed efficacia rispetto al risultato terapeutico o riabilitativo perseguito. La tempestivita' della cura va quindi valutata in relazione alla sua funzione terapeutica o riabilitativa complementare.
Norme applicate e ambito temporale
La circolare si fonda sull'art. 13, commi 3, 4, 5 e 6, della legge n. 638/1983, che consente la concessione di prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista della USL, ovvero, per i lavoratori avviati alle cure dall'INPS o dall'INAIL, dei medici dei predetti enti.
Sono inoltre richiamati:
- il limite massimo di quindici giorni l'anno per i permessi di cura;
- l'intervallo minimo di quindici giorni tra i periodi di cura e le ferie o i congedi ordinari;
- l'art. 1, comma 8, della legge n. 8/1990, che impone l'inizio delle cure entro 30 giorni dalla richiesta del medico curante e prevede che le prestazioni termali preventive erogate dall'INPS non diano diritto all'indennita' economica di malattia.
Le istruzioni si applicano alle cure iniziate dal 31 marzo 1989 e, nei limiti della prescrizione annuale e dell'assenza di giudicato, anche ai rapporti precedenti, secondo la disciplina transitoria esposta dalla circolare.
Requisiti per il riconoscimento dell'indennita'
Perche' l'assenza sia indennizzabile, la cura deve essere autorizzata ai sensi di legge e la prescrizione specialistica deve contenere una motivazione specifica. La motivazione non deve limitarsi a richiamare genericamente la sussistenza dei requisiti, ma deve indicare:
- l'esistenza di uno stato patologico;
- la specifica idoneita' terapeutica o riabilitativa della cura;
- la maggiore efficacia e utilita' della cura se eseguita in periodo extraferiale.
La circolare sottolinea che il diritto non richiede la prova di un'urgenza assoluta, ma della maggiore utilita' della prestazione fuori ferie ai fini del miglior conseguimento dello scopo terapeutico o riabilitativo.
Casi esclusi dall'indennita'
Sono esclusi dal riconoscimento dell'indennita' di malattia, a carico dell'INPS, i seguenti casi:
- cure prive dell'attestazione USL dei requisiti di legge, comprese le cure meramente preventive;
- periodi di cura eccedenti i quindici giorni per anno solare;
- cure effettuate senza l'intervallo minimo di quindici giorni rispetto alle ferie o ai congedi ordinari;
- cure iniziate in completa contemporaneita' con ferie gia' programmate di durata pari o inferiore al ciclo di cura;
- cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari, anche se concesse a invalidi civili o ad altre categorie di invalidi richiamate dalla norma;
- cure iniziate oltre 30 giorni dalla richiesta del medico curante, da intendersi come medico specialista USL della branca;
- periodi di cura comunque retribuiti ai sensi della legge n. 138/1943;
- cure concesse dai medici dell'INAIL;
- cure erogate dall'INPS, per le quali e' gia' previsto altro trattamento economico previdenziale, in particolare la prestazione alberghiero-termale e le spese di viaggio.
Giorni indennizzabili e regole di calcolo
Nel periodo massimo di quindici giorni sono indennizzabili solo le giornate in cui la cura e' stata effettivamente praticata. La circolare precisa che possono essere comprese anche domeniche e festivita' quando coincidano con la chiusura ordinaria dello stabilimento termale, se cio' rileva per la categoria del lavoratore avente diritto alle indennita' nelle giornate festive. Se lo stabilimento non osserva chiusure festive, ai fini dell'indennizzabilita' si assume come riferimento il ciclo effettivo di 12 applicazioni consecutive.
Per gli operai, di regola, sono indennizzate 12 giornate, al netto della carenza, salvo prosecuzione di malattia. Per i lavoratori autoferrotranvieri soggetti all'accordo nazionale del 29 ottobre 1963 restano ferme le precedenti disposizioni sulle giornate di viaggio e sulle festivita'.
Restano esclusi:
- i primi tre giorni di carenza, salvo che vi sia una malattia gia' in atto al momento dell'inizio della cura;
- le giornate in cui la cura non e' stata effettuata, salvo che siano festivita' ricomprese nel periodo e lo stabilimento sia normalmente chiuso.
Se il periodo complessivo attestato e' maggiore, occorre individuare le giornate di mancata terapia; in mancanza di elementi, le giornate da non indennizzare sono, in linea di massima, le ultime del periodo dichiarato.
Interruzione o sospensione del ciclo terapeutico
La circolare ammette l'indennizzabilita' anche quando il ciclo risulti inferiore a 12 applicazioni, qualora la riduzione dipenda da:
- malattia sopravvenuta;
- motivi sanitari sopraggiunti, come una crisi termale o insofferenza alla terapia, attestati da un sanitario del luogo di cura;
- situazioni familiari o personali di particolare rilevanza, debitamente comprovate, purche' non comportino incapacita' lavorativa nel periodo considerato.
In tali ipotesi possono essere indennizzate solo le giornate di terapia effettivamente svolta. Se invece l'interruzione o la sospensione non e' giustificata, l'intero periodo e' non indennizzabile, poiche' non e' ammessa la gestione autonoma di singole giornate di cura al di fuori del ciclo autorizzato.
Adempimenti documentali e controlli
La corresponsione delle prestazioni richiede:
- copia dell'autorizzazione alle cure e della prescrizione dello specialista USL della branca, da trasmettere al datore di lavoro e all'INPS nei termini previsti per la certificazione di malattia, decorrenti dalla data di effettivo inizio delle cure;
- comunicazione del recapito temporaneo, del periodo di cura, dello stabilimento termale prescelto e dell'indirizzo abituale, se non gia' indicato nell'autorizzazione USL;
- documentazione rilasciata dallo stabilimento termale che attesti l'effettivo svolgimento delle cure, da inviare al datore di lavoro e all'INPS dopo la cura.
Le sedi INPS devono tenere apposita nota delle cure indennizzabili per rilevazioni annuali sugli oneri sostenuti. La circolare richiede inoltre verifiche coordinate con le USL e con gli Assessorati regionali alla sanita' per accertare la reale esecuzione della terapia e l'adozione di sistemi di registrazione della presenza degli interessati.
Controlli di malattia e sanzioni
L'assenza per cure idrotermali e' sostanzialmente assimilata all'assenza per malattia, ma la sua giustificazione avviene a posteriori tramite l'effettivo svolgimento della cura, previamente autorizzata. Per questa ragione, in linea generale, non sono previsti controlli diretti sullo stato morboso durante il periodo di cure e il lavoratore non e' tenuto alla reperibilita' nelle fasce orarie di controllo.
Resta pero' possibile verificare con le USL la regolare effettuazione delle cure. La circolare precisa inoltre che la fruizione delle cure non interrompe l'operativita' della sanzione prevista dall'art. 5 della legge n. 638/1983 per assenze ingiustificate: non essendo le cure equiparabili a ricovero ospedaliero o a precedente visita di controllo, restano fermi gli effetti sanzionatori per eventuali assenze ingiustificate riferite a eventi morbosi preesistenti o successivi al periodo di cura.
Casi con malattia preesistente o non compatibile
Quando esiste un evento morboso preesistente o diverso da quello che ha determinato la concessione delle cure, devono essere verificati sia la compatibilita' sia il fatto che lo spostamento nella localita' termale non pregiudichi il decorso della malattia, secondo le istruzioni della circolare n. 49 PMMC - n. 1043 ASMM/153 del 5 giugno 1987.
Se dalla documentazione emerge l'assenza dei presupposti di indennizzabilita' - ad esempio per mancanza o insufficienza della motivazione specialistica, per prescrizione di cure climatiche o similari, o per incompatibilita' con l'evento morboso preesistente - la non riconoscibilita' deve essere comunicata con immediatezza al datore di lavoro e al lavoratore.
Disciplina per i casi pregressi
Per le cure iniziate dopo il 31 marzo 1989, ma anche per i rapporti ancora pendenti, la circolare consente il riconoscimento con applicazione delle regole della parte I, previo rispetto della prescrizione annuale e dell'eventuale benestare dell'Istituto quando sia gia' decorso un anno dall'esecuzione delle cure e vi siano atti interruttivi della prescrizione. Per il settore autoferrotranvieri valgono regole particolari sulla prescrizione, richiamate nel messaggio PMMC n. 33175 del 5 maggio 1989.
Per i casi tra la legge n. 638/1983 e il 30 marzo 1989, si applicano i criteri della circolare, con esclusione pero' delle limitazioni introdotte successivamente alle lettere e) e h) del paragrafo I. Per i casi anteriori alla legge n. 526/1982, la circolare richiama la declaratoria di illegittimita' costituzionale del divieto di congedi straordinari per cure idrotermali e ammette il possibile riconoscimento nei limiti della prescrizione e del giudicato.
Informativa e coordinamento operativo
La circolare conclude richiedendo che aziende e lavoratori siano tempestivamente informati con i consueti mezzi di diffusione interna. Il documento enfatizza infine la necessita' di sintonie operative tra sedi INPS, USL, Assessorati alla sanita' e, nei casi previsti, Autorita' giudiziaria, per intercettare eventuali anomalie e assicurare il corretto trattamento delle prestazioni economiche connesse alle cure idrotermali.
Punti principali
Quadro giurisprudenziale e normativo
La circolare richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 559/1987 e n. 297/1990 e le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione, che equiparano l'assenza per cure idrotermali all'assenza per malattia comune quando sussista uno stato patologico che renda necessarie cure terapeutiche o riabilitative da eseguire con tempestivita' in periodo extraferiale. Viene inoltre ricordato l'art. 13, commi 3, 4, 5 e 6 della legge n. 638/1983, integrato dall'art. 1, comma 8, della legge n. 8/1990, che introduce il termine di 30 giorni per l'inizio delle cure e esclude l'indennita' per le cure termali preventive erogate dall'INPS.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennita'
Per ottenere l'indennita' devono coesistere: stato patologico, specifica idoneita' terapeutica o riabilitativa delle cure, motivata prescrizione di uno specialista USL della branca e indicazione della maggiore efficacia/utilita' della cura in periodo extraferiale. La cura deve riguardare affezioni non meramente preventive e non puo' essere rinviata alle ferie o ai congedi ordinari quando la tempestivita' sia clinicamente e giuridicamente rilevante. La circolare richiama anche la necessita' di controlli da parte delle USL e di una documentazione idonea a comprovare sia l'autorizzazione sia l'effettivo svolgimento delle cure.
Esclusioni e limiti oggettivi
Sono esclusi dall'indennita' i trattamenti privi dei requisiti di legge, le cure meramente preventive, i periodi eccedenti quindici giorni per anno solare, le cure effettuate senza il necessario intervallo di almeno quindici giorni da ferie o congedi, le cure iniziate oltre 30 giorni dalla richiesta del medico curante, quelle comunque retribuite, quelle concesse dai medici INAIL e quelle erogate dall'INPS. Sono inoltre escluse le cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari, anche se richieste da invalidi civili o altri invalidi indicati dalla norma.
Modalita' di calcolo e giorni indennizzabili
Nel limite massimo di quindici giorni l'anno sono indennizzabili solo le giornate in cui la cura e' effettivamente praticata. La circolare precisa che, se lo stabilimento e' chiuso nei festivi, possono essere ricomprese anche domeniche e festivita' eventualmente incluse nel periodo; se invece il centro e' aperto nei festivi, il ciclo va considerato secondo i primi 12 giorni di calendario. Restano esclusi i primi tre giorni di carenza, salvo prosecuzione di malattia gia' in atto, e le giornate in cui la cura non e' stata effettuata, che vanno individuate secondo i criteri indicati nella circolare.
Interruzioni, sospensioni e cure incomplete
Se la cura si interrompe per malattia sopravvenuta, crisi termale, intolleranza documentata o gravi motivi familiari/personali, il trattamento puo' essere considerato valido anche se effettuato in numero inferiore a 12 applicazioni, con indennizzo delle sole giornate effettivamente curate ove sussistano i presupposti. In assenza di tali ragioni, l'interruzione e' considerata arbitraria e comporta la non indennizzabilita' dell'intero periodo, poiche' non sono autorizzate singole giornate di cura ma un intero ciclo.
Adempimenti documentali e controlli
Il lavoratore deve inviare copia dell'autorizzazione e della prescrizione specialistica USL, insieme alla comunicazione del recapito temporaneo, del periodo e dello stabilimento termale, nei termini previsti per la malattia decorrenti dall'effettivo inizio delle cure. Dopo la terapia deve essere trasmessa la documentazione dello stabilimento attestante lo svolgimento effettivo delle cure. Le sedi INPS devono registrare le prestazioni indennizzabili, effettuare verifiche amministrative e coordinarsi con USL e Assessorati alla sanita'; la circolare precisa anche che, in linea generale, non e' richiesta reperibilita' durante le fasce orarie di controllo, pur restando possibili verifiche sulla regolare effettuazione delle cure.
Regime per i casi iniziati dal 31 marzo 1989 e per i casi pregressi
Le istruzioni si applicano alle cure iniziate dal 31 marzo 1989, data di entrata in vigore del D.L. n. 111/1989, e, su istanza del lavoratore, anche ai rapporti pendenti non prescritti e non coperti da giudicato relativi a periodi precedenti. Per i casi tra legge n. 638/1983 e 30 marzo 1989 si applicano i criteri della parte I, con le precisazioni sulle diverse norme succedutesi; per i casi anteriori alla legge n. 526/1982 si richiama la declaratoria di illegittimita' costituzionale del divieto di congedi straordinari per cure idrotermali, con possibilita' di riconoscimento se non intervenuta prescrizione o giudicato.
Disposizioni particolari per autoferrotranvieri e altre categorie
Per gli autoferrotranvieri dipendenti da aziende aderenti all'accordo nazionale del 29 ottobre 1963 restano ferme le precedenti disposizioni sulle giornate di viaggio e sulle festivita'. La circolare distingue anche le aziende non aderenti all'accordo, per le quali si applica la nuova disciplina generale, e richiama regole specifiche sulla carenza e sull'integrazione della rendita INAIL nei casi di cure concesse dai medici dell'Istituto.
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