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Sentenza

Sentenza del 08/01/2021 n. 2 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Sanzioni amministrative tributarie - principio tassatività - si applica. Sanzioni amministrative - disapplicazione - equità - non sussiste - necessità della sanzione - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria prevista dalla normativa speciale, sostenendo che il giudice dovesse applicare il principio di equità o disapplicare la sanzione praeter legem in considerazione di circostanze di fatto o di sproporzione.

La decisione

Il giudice ha rigettato l'argomentazione del ricorrente ritenendo che le sanzioni amministrative tributarie sono ipotesi tipizzate dal legislatore e disciplinate da una riserva di legge; pertanto soggiacciono al principio di tassatività delle disposizioni speciali e non possono essere disapplicate dal giudice tributario mediante applicazione del principio di equità. Conseguentemente la sanzione è stata confermata nella misura prevista dalla legge.

Norme richiamate

  • principio di tassatività delle sanzioni tributarie

    Le fattispecie sanzionatorie e gli importi sono stabiliti dal legislatore per legge e non possono essere creati o rimossi dal giudice; le sanzioni tributari sono dunque determinate in conformità alla riserva di legge.

  • riserva di legge in materia tributaria

    La disciplina delle sanzioni tributarie rientra nella materia regolata dalla riserva di legge, con conseguente tassatività delle ipotesi sanzionatorie e delle misure applicabili.

  • principio di equità

    Il principio di equità non può giustificare la disapplicazione praeter legem di norme tributarie sanzionatorie tipizzate; il giudice tributario non ha potere di sostituire la valutazione del legislatore con un criterio puramente equitativo.

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative tributarie devono essere applicate conformemente alle fattispecie e alle misure previste dalla legge; il giudice non può eliminarle invocando l'equità.
  • In situazioni di presunta sproporzione o ingiustizia pratiche, la via corretta non è la disapplicazione giudiziale praeter legem ma la richiesta di intervento legislativo o l'applicazione degli eventuali strumenti di attenuazione espressamente previsti dalla normativa (es. riduzioni, ravvedimento operoso, sanzioni commisurate se previste).
  • Il controllo giudiziale è comunque possibile sui profili di legittimità della norma applicata (es. violazione di legge, vizi procedurali, errori di fatto o di diritto), ma non per sostituire la disciplina sanzionatoria prevista dal legislatore con criteri di equità.
  • Il contribuente che ritenga la sanzione eccessiva dovrebbe verificare se la normativa prevede meccanismi di riduzione o esimenti e, se assenti, valutare rimedi politici o legislativi oltre a quelli giurisdizionali limitati al rispetto della legge.

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