Sentenza del 08/01/2021 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Massima n. 20/2021 ACCERTAMENTO - Notifica - Notifica al legale rappresentante della società - Luogo diverso da quello di domicilio fiscale della società.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2015 relativo al disconoscimento di costi non documentati, costi non di competenza, utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e indebita detrazione IVA. Contestazioni anche di carattere processuale: incompetenza territoriale dell'Ufficio (presunta traslazione della sede legale a Milano), nullità della notifica per eseguita in luogo diverso dal domicilio fiscale e dalla sede legale, nullità per difetto di sottoscrizione, illegittimità della verifica per ‘‘fishing expedition'', carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa e del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto legittima la competenza territoriale della D.P. di Salerno in base alla sede legale risultante alla data di presentazione della dichiarazione. Ha dichiarato valida la notifica: l'invio all'indirizzo operativo e la consegna al rappresentante legale sono stati considerati legittimi (art. 58, 3° co. DPR 600/73 e art. 145 c.p.c.), e il fallito primo tentativo di notifica al domicilio fiscale è stato documentato. Per la tempestiva proposizione del ricorso è stata richiamata l'applicazione analogica dell'art. 156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo) ai vizi di notifica degli atti tributari. Sostanzialmente, sul merito la Commissione ha ritenuto provati indizi di fraudolenza e l'inesistenza soggettiva di importanti acquisti (fatture/cedenti inesistenti), non essendo il contribuente riuscito a dimostrare la propria buona fede e l'uso dell'ordinaria diligenza. L'accertamento è quindi stato confermato e la società è stata condannata alle spese di lite (liquidate in € 3.500,00).
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973, art. 58, 3° comma
La notifica dell'accertamento presso la sede operativa della società è legittima anche quando diversa dal domicilio fiscale o sede legale, ove ricorra il caso di irreperibilità al domicilio dichiarato.
Codice di Procedura Civile, art. 145
La notifica al rappresentante legale è equipollente e alternativa alla notifica presso la sede legale; nel caso di irreperibilità del destinatario, tale modalità è lecita.
Codice di Procedura Civile, art. 156
Norma sui vizi degli atti processuali per raggiungimento dello scopo: applicata analogicamente ai vizi della notifica degli atti sostanziali/tributari quando il ricorso è proposto nei termini, con efficacia sanante quando è raggiunto lo scopo della conoscenza dell'atto.
D.P.R. 600/1973, art. 31, 2° comma
La competenza territoriale spetta all'ufficio nella circoscrizione del domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata; la variazione successiva non altera la competenza già determinata.
Codice di Procedura Civile, art. 140
Norma richiamata per la notifica al domicilio del rappresentante in caso di irreperibilità relativa; utilizzata quale fondamento della legittimità della notifica al legale rappresentante.
D.P.R. 600/1973, art. 42, commi 1 e 3
L'avviso di accertamento deve riportare la sottoscrizione prescritta; la nullità è prevista solo per omissione della sottoscrizione materialmente attestabile, elemento non sussistente nel caso (l'atto era sottoscritto dal Direttore Provinciale).
D.P.R. 633/1972, art. 52 richiamato dall'art. 33 D.P.R. 600/73
Consente la verifica generale mirata alla situazione fiscale dell'operatore; distingue l'accertamento mirato dalle illegittime 'fishing expedition'.
Giurisprudenza (Cass. 4/11/2015, n. 22476)
Sostiene l'applicabilità dell'art. 156 c.p.c. ai vizi di notifica degli atti tributari e che la notifica è condizione di efficacia, non requisito di esistenza dell'atto impositivo.
Giurisprudenza (Cass. Ord. 8378/2017 e altre)
Principio che l'avviso di accertamento non è automaticamente nullo per non avere dettagliatamente riportato la valutazione delle osservazioni del contribuente; la nullità occorre solo per vizi espressamente previsti o che ledano diritti essenziali.
Massime di principio
- La competenza territoriale dell'ufficio tributario si determina in base al domicilio fiscale alla data della presentazione della dichiarazione; variazioni successive non valgono a trasferire automaticamente la competenza.
- La notifica dell'avviso di accertamento presso la sede operativa o al rappresentante legale è normalmente legittima quando sia documentato il fallimento del primo tentativo di notifica al domicilio fiscale; è essenziale lasciare traccia del tentativo e della consegna.
- Se il contribuente propone ricorso entro i termini di decadenza, vizi formali della notifica possono essere sanati con l'applicazione, anche analogica, del principio di 'raggiungimento dello scopo' (art. 156 c.p.c.), purché l'atto abbia effettivamente raggiunto la conoscenza del destinatario.
- La mancanza di sottoscrizione dell'atto determina nullità solo se effettivamente omessa; la semplice contestazione formale della firma è inefficace se l'atto risulta regolarmente sottoscritto dall'autorità competente.
- Le verifiche fiscali mirate disciplinate dagli artt. 52 DPR 633/72 e 33 DPR 600/73 non costituiscono 'fishing expedition' se fondate su elementi istruttori; la contestazione dell'accertamento per 'indagine indiscriminata' richiede prova che la verifica fosse priva di scopi istruttori specifici.
- Per resistere a contestazioni su operazioni con possibili cedenti inesistenti, il contribuente ha l'onere di provare la propria buona fede e di aver adottato la diligenza ordinaria: documentazione, controlli sul fornitore, ordini, contratti, riscontri di consegna e pagamenti tracciabili sono elementi decisivi.
- L'avviso di accertamento può richiamare il verbale di verifica (PVC) e trascriverne i contenuti; non è necessario ripetere integralmente nel corpo dell'avviso ogni dettaglio già noto e custodito nel p.v.c., purché quest'ultimo sia a disposizione e le ragioni dei rilievi siano sufficientemente esposte.
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