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Sentenza

Sentenza del 08/01/2021 n. 6 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Controversia giudiziaria - chiusura transattiva - somma riconosciuta per spese legali e contabili - natura reddituale - non sussiste - imponibilità - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

In sede di chiusura transattiva di una lite pendente tra il socio di minoranza e la società, al socio è stata riconosciuta una somma destinata a compensare spese legali, contabili e amministrative sostenute dal socio. La questione giuridica è se tale somma debba concorrere a formare il reddito imponibile ai sensi del d.P.R. 917/1986.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la somma riconosciuta al socio, avendo natura risarcitoria/indennitaria rispetto alle spese legali, contabili e amministrative sostenute, non concorre a formare il reddito imponibile (nella specie ai sensi dell'art. 67 d.P.R. 917/86). Pertanto la somma non è imponibile. Il giudice ha escluso che valga una diversa conclusione alla luce della disposizione richiamata (art. 6 d.P.R. 917/86), la quale rende imponibile la somma solo se questa ha funzione di sostituto di un reddito altrimenti imponibile.

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/1986, art. 67

    La somma erogata a titolo di compensazione delle spese legali, contabili e amministrative non concorre a formare il reddito imponibile: il pagamento ha natura risarcitoria/indennitaria e non costituisce reddito tassabile.

  • d.P.R. 917/1986, art. 6

    Secondo il Tribunale, l'art. 6 non impone tassazione quando la somma non abbia funzione sostitutiva di un reddito altrimenti imponibile; quindi l'imponibilità sussiste solo se il corrispettivo sostituisce un reddito imponibile.

Massime di principio

  • Le somme ricevute in esito a transazioni che hanno funzione di rimborso o indennizzo di spese effettivamente sostenute (legali, contabili, amministrative) tendono a non concorrere al formarsi del reddito imponibile, purché la natura compensativa sia documentalmente provata.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla concreta causa della somma: se è risarcitoria/indennitaria per spese, non è reddito; se invece sostituisce un reddito perduto o sarebbe altrimenti imponibile, allora è tassabile.
  • È importante che l'accordo transattivo specifichi la destinazione della somma (es. rimborso spese) e sia supportato da documentazione (fatture, parcelle, rendiconti) per resistere a contestazioni dell'Amministrazione finanziaria.
  • In ipotesi simili, l'onere probatorio spetta a chi dichiara l'assenza di imponibilità: provare l'effettiva sussistenza e la entità delle spese rimborsate e la mancanza di funzione sostitutiva di reddito.
  • Occorre valutare con attenzione la natura del pagatore: pagamenti effettuati da una società a un socio possono essere scrutinati per verificare se si tratta di distribuzioni/cespiti o di rimborsi documentati; la corretta qualificazione contrattuale e contabile è determinante.

Testo integrale

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