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Sentenza

Sentenza del 17/11/2016 n. 5988 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Dazi Antidumping - Relazione Olaf - Motivazione per relationem - Legittima - Riproduzione dei tratti essenziali a garantire il diritto di difesa - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di rettifica dell’accertamento e il conseguente atto di irrogazione delle sanzioni relativi ai dazi doganali del 2011. L’Agenzia sosteneva, sulla base di un’indagine OLAF, che le merci dichiarate come originarie delle Filippine fossero invece prodotte a Taiwan e successivamente triangolate, così da beneficiare indebitamente del dazio preferenziale filippino invece del dazio antidumping del 23,6% applicabile ai prodotti taiwanesi. La società ha contestato, tra l’altro, la mancata allegazione del rapporto OLAF, l’insufficienza della motivazione e della prova sull’origine taiwanese, la violazione delle regole di origine, la propria buona fede e l’illegittimità delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Il giudice ha ritenuto in astratto legittimo il richiamo per relationem ai verbali e alla documentazione OLAF, purché l’atto impositivo ne riporti i tratti essenziali per consentire il diritto di difesa; ha inoltre riconosciuto che tali elementi possono fondare il recupero dei dazi e che spetta all’importatore provare i presupposti dell’agevolazione. Tuttavia, nel caso concreto, l’avviso di rettifica era stato notificato a un rappresentante indiretto e non direttamente all’importatore. La notifica è stata quindi dichiarata nulla, con conseguente illegittimità dell’avviso di rettifica e dell’atto sanzionatorio. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 9 del Regolamento CE n. 1073/1999, oggi Regolamento UE n. 883/2013

    La documentazione proveniente dall’OLAF ha piena efficacia probatoria delle condotte fraudolente ivi indicate.

    I documenti e i verbali OLAF possono essere utilizzati dall’autorità doganale come prova delle irregolarità, anche mediante richiamo per relationem, purché l’atto impositivo riproduca gli elementi essenziali della documentazione richiamata.

  • Art. 24 del Codice doganale comunitario

    La disciplina delle regole di origine è rilevante per stabilire il paese di produzione delle merci e, conseguentemente, il dazio applicabile.

  • Art. 40 TULD

    La disciplina della notificazione degli atti doganali è stata interpretata nel senso di richiedere la notifica al soggetto legittimato a ricevere l’atto; secondo il giudice, la norma non consente di equiparare automaticamente il rappresentante indiretto al rappresentante diretto dell’importatore.

  • Art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 374/1990

    In caso di rettifica dell’accertamento a seguito di revisione d’ufficio, la notifica deve avvenire direttamente all’operatore interessato.

    L’avviso di rettifica derivante da revisione d’ufficio deve essere notificato direttamente all’importatore o operatore interessato; la consegna al solo rappresentante indiretto non è sufficiente.

  • Art. 303 TULD

    La società ne aveva contestato l’applicabilità alle irregolarità relative all’indicazione dell’origine e la proporzionalità delle sanzioni, ma tali questioni sono state assorbite dalla declaratoria di nullità della notifica.

  • Art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997

    La società aveva invocato la riduzione delle sanzioni al di sotto del minimo in ragione della buona fede e delle circostanze concrete; anche questa questione è rimasta assorbita.

  • Cassazione n. 6238/2013

    Conferma la legittimità della motivazione per relationem mediante richiamo a documenti OLAF, a condizione che siano riportati i tratti essenziali necessari per permettere al contribuente di difendersi.

  • Cassazione n. 23985/2008

    Stabilisce che gli elementi delle indagini OLAF possono giustificare il recupero dei dazi non pagati e che l’onere di dimostrare i presupposti per beneficiare di un regime agevolato grava sul soggetto passivo.

Massime di principio

  • I rapporti e i verbali OLAF possono costituire una prova valida per il recupero di dazi e l’applicazione di misure antidumping, anche se richiamati per relationem, purché l’atto impositivo esponga i loro contenuti essenziali e consenta una difesa effettiva.
  • L’importatore che invoca un’origine preferenziale o un regime daziario agevolato deve dimostrare concretamente la sussistenza dei relativi presupposti; la mera documentazione commerciale o la buona fede non sono necessariamente sufficienti.
  • La validità sostanziale della pretesa doganale non esclude la necessità di rispettare rigorosamente le regole di notificazione dell’atto.
  • In caso di revisione d’ufficio dell’accertamento, l’avviso deve essere notificato direttamente all’operatore interessato quando il soggetto che ha curato le dichiarazioni agisce come rappresentante indiretto; la consegna a quest’ultimo può determinare la nullità della notifica.
  • La nullità della notifica dell’avviso di rettifica può travolgere anche il conseguente atto di irrogazione delle sanzioni, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori contestazioni di merito.

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