Sentenza del 17/11/2016 n. 5988 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Dazi Antidumping - Relazione Olaf - Motivazione per relationem - Legittima - Riproduzione dei tratti essenziali a garantire il diritto di difesa - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di rettifica dell’accertamento e il conseguente atto di irrogazione delle sanzioni relativi ai dazi doganali del 2011. L’Agenzia sosteneva, sulla base di un’indagine OLAF, che le merci dichiarate come originarie delle Filippine fossero invece prodotte a Taiwan e successivamente triangolate, così da beneficiare indebitamente del dazio preferenziale filippino invece del dazio antidumping del 23,6% applicabile ai prodotti taiwanesi. La società ha contestato, tra l’altro, la mancata allegazione del rapporto OLAF, l’insufficienza della motivazione e della prova sull’origine taiwanese, la violazione delle regole di origine, la propria buona fede e l’illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Il giudice ha ritenuto in astratto legittimo il richiamo per relationem ai verbali e alla documentazione OLAF, purché l’atto impositivo ne riporti i tratti essenziali per consentire il diritto di difesa; ha inoltre riconosciuto che tali elementi possono fondare il recupero dei dazi e che spetta all’importatore provare i presupposti dell’agevolazione. Tuttavia, nel caso concreto, l’avviso di rettifica era stato notificato a un rappresentante indiretto e non direttamente all’importatore. La notifica è stata quindi dichiarata nulla, con conseguente illegittimità dell’avviso di rettifica e dell’atto sanzionatorio. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 9 del Regolamento CE n. 1073/1999, oggi Regolamento UE n. 883/2013
La documentazione proveniente dall’OLAF ha piena efficacia probatoria delle condotte fraudolente ivi indicate.
I documenti e i verbali OLAF possono essere utilizzati dall’autorità doganale come prova delle irregolarità, anche mediante richiamo per relationem, purché l’atto impositivo riproduca gli elementi essenziali della documentazione richiamata.
Art. 24 del Codice doganale comunitario
La disciplina delle regole di origine è rilevante per stabilire il paese di produzione delle merci e, conseguentemente, il dazio applicabile.
Art. 40 TULD
La disciplina della notificazione degli atti doganali è stata interpretata nel senso di richiedere la notifica al soggetto legittimato a ricevere l’atto; secondo il giudice, la norma non consente di equiparare automaticamente il rappresentante indiretto al rappresentante diretto dell’importatore.
Art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 374/1990
In caso di rettifica dell’accertamento a seguito di revisione d’ufficio, la notifica deve avvenire direttamente all’operatore interessato.
L’avviso di rettifica derivante da revisione d’ufficio deve essere notificato direttamente all’importatore o operatore interessato; la consegna al solo rappresentante indiretto non è sufficiente.
Art. 303 TULD
La società ne aveva contestato l’applicabilità alle irregolarità relative all’indicazione dell’origine e la proporzionalità delle sanzioni, ma tali questioni sono state assorbite dalla declaratoria di nullità della notifica.
La società aveva invocato la riduzione delle sanzioni al di sotto del minimo in ragione della buona fede e delle circostanze concrete; anche questa questione è rimasta assorbita.
Cassazione n. 6238/2013
Conferma la legittimità della motivazione per relationem mediante richiamo a documenti OLAF, a condizione che siano riportati i tratti essenziali necessari per permettere al contribuente di difendersi.
Cassazione n. 23985/2008
Stabilisce che gli elementi delle indagini OLAF possono giustificare il recupero dei dazi non pagati e che l’onere di dimostrare i presupposti per beneficiare di un regime agevolato grava sul soggetto passivo.
Massime di principio
- I rapporti e i verbali OLAF possono costituire una prova valida per il recupero di dazi e l’applicazione di misure antidumping, anche se richiamati per relationem, purché l’atto impositivo esponga i loro contenuti essenziali e consenta una difesa effettiva.
- L’importatore che invoca un’origine preferenziale o un regime daziario agevolato deve dimostrare concretamente la sussistenza dei relativi presupposti; la mera documentazione commerciale o la buona fede non sono necessariamente sufficienti.
- La validità sostanziale della pretesa doganale non esclude la necessità di rispettare rigorosamente le regole di notificazione dell’atto.
- In caso di revisione d’ufficio dell’accertamento, l’avviso deve essere notificato direttamente all’operatore interessato quando il soggetto che ha curato le dichiarazioni agisce come rappresentante indiretto; la consegna a quest’ultimo può determinare la nullità della notifica.
- La nullità della notifica dell’avviso di rettifica può travolgere anche il conseguente atto di irrogazione delle sanzioni, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori contestazioni di merito.
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