Sentenza del 17/11/2016 n. 3161 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contenzioso tributario - cartella di pagamento o altro atto di Equitalia - ricorso - vizio inerente la riscossione - controparte - Equitalia - è tale - vizio inerente il tributo - controparte - ente creditore - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguarda la corretta individuazione del soggetto legittimato passivamente nel contenzioso contro una cartella di pagamento o altro atto dell’Agente della riscossione. La legittimazione dipende dalla natura dei vizi dedotti: quelli propri dell’attività di riscossione devono essere contestati all’Agente della riscossione, mentre quelli inerenti al tributo o al credito tributario devono essere riferiti all’ente creditore. Tuttavia, il contribuente non deve essere penalizzato se, pur contestando il credito tributario a monte, non ha citato anche l’ente creditore.
La decisione
È stato affermato che la legittimazione passiva deve essere individuata in base al tipo di censura proposta. L’Agente della riscossione è il contraddittore necessario per i vizi della riscossione; l’ente creditore lo è per le contestazioni riguardanti il tributo. Quando il ricorso investe il credito tributario e l’ente creditore non è stato citato, il contribuente non deve subire conseguenze pregiudizievoli, dovendosi salvaguardare la corretta instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nell’impugnazione di una cartella o di un atto dell’Agente della riscossione, occorre distinguere tra vizi propri della riscossione e vizi relativi al tributo.
- Le contestazioni su notifica, procedure esecutive, intimazioni e modalità di riscossione vanno rivolte all’Agente della riscossione.
- Le contestazioni sull’esistenza, sull’ammontare, sulla prescrizione o sulla debenza del tributo riguardano principalmente l’ente creditore.
- Se il ricorso riguarda il credito tributario ma l’ente creditore non è stato citato, il contribuente non dovrebbe essere automaticamente penalizzato: il giudice deve favorire la regolarizzazione del contraddittorio secondo le regole processuali applicabili.
- Quando il ricorso contiene censure di entrambi i tipi, è prudente chiamare in giudizio sia l’Agente della riscossione sia l’ente creditore.
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