Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/11/2016 n. 3161 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Contenzioso tributario - cartella di pagamento o altro atto di Equitalia - ricorso - vizio inerente la riscossione - controparte - Equitalia - è tale - vizio inerente il tributo - controparte - ente creditore - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso riguarda la corretta individuazione del soggetto legittimato passivamente nel contenzioso contro una cartella di pagamento o altro atto dell’Agente della riscossione. La legittimazione dipende dalla natura dei vizi dedotti: quelli propri dell’attività di riscossione devono essere contestati all’Agente della riscossione, mentre quelli inerenti al tributo o al credito tributario devono essere riferiti all’ente creditore. Tuttavia, il contribuente non deve essere penalizzato se, pur contestando il credito tributario a monte, non ha citato anche l’ente creditore.

La decisione

È stato affermato che la legittimazione passiva deve essere individuata in base al tipo di censura proposta. L’Agente della riscossione è il contraddittore necessario per i vizi della riscossione; l’ente creditore lo è per le contestazioni riguardanti il tributo. Quando il ricorso investe il credito tributario e l’ente creditore non è stato citato, il contribuente non deve subire conseguenze pregiudizievoli, dovendosi salvaguardare la corretta instaurazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nell’impugnazione di una cartella o di un atto dell’Agente della riscossione, occorre distinguere tra vizi propri della riscossione e vizi relativi al tributo.
  • Le contestazioni su notifica, procedure esecutive, intimazioni e modalità di riscossione vanno rivolte all’Agente della riscossione.
  • Le contestazioni sull’esistenza, sull’ammontare, sulla prescrizione o sulla debenza del tributo riguardano principalmente l’ente creditore.
  • Se il ricorso riguarda il credito tributario ma l’ente creditore non è stato citato, il contribuente non dovrebbe essere automaticamente penalizzato: il giudice deve favorire la regolarizzazione del contraddittorio secondo le regole processuali applicabili.
  • Quando il ricorso contiene censure di entrambi i tipi, è prudente chiamare in giudizio sia l’Agente della riscossione sia l’ente creditore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.