Sentenza del 17/11/2016 n. 293 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Riscossione - Pagamento tardivo rispetto all'avviso di pagamento ma prima della notifica della cartella - Cessazione della materia del contendere - Può sussistere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha accolto la richiesta della parte resistente di dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto il pagamento era intervenuto prima della notifica della cartella e la posizione doveva essere regolarizzata mediante le verifiche contabili e il successivo sgravio del ruolo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, presumibilmente in ragione delle circostanze del caso e della necessità delle verifiche amministrative.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la riscossione della quota cassazionisti, sostenendo di aver ricevuto tardivamente l'avviso di pagamento rispetto alla sua data di spedizione. Il pagamento era stato comunque effettuato dopo la scadenza indicata nell'avviso, ma prima della notifica della cartella di pagamento. Poiché il versamento risultava tardivo rispetto alla scadenza, l'Agente della riscossione lo aveva inizialmente acquisito come "eccedenza", rendendo necessarie verifiche contabili prima dello sgravio del ruolo.
Massime di principio
- Il pagamento effettuato dopo la scadenza dell'avviso, ma prima della notifica della cartella, può determinare la cessazione della materia del contendere quando il debito risulta sostanzialmente soddisfatto.
- Il pagamento tardivo non produce necessariamente l'immediata estinzione amministrativa del ruolo: l'Agente della riscossione può dover verificare la corretta imputazione contabile del versamento e procedere successivamente allo sgravio.
- La ricezione tardiva dell'avviso può costituire una circostanza rilevante, ma non elimina automaticamente gli effetti della scadenza se il pagamento è stato eseguito oltre il termine previsto.
- Quando l'amministrazione provvede a regolarizzare la posizione del contribuente durante il giudizio, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere invece di decidere nel merito della legittimità originaria della riscossione.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia è resa necessaria da un disallineamento contabile o da circostanze oggettive che richiedono verifiche da parte dell'ente e dell'Agente della riscossione.
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