Sentenza del 17/11/2016 n. 827 - Comm. Trib. Prov. Pescara
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'invito al pagamento n. xx/12, con cui le era stato richiesto il recupero di un insufficiente versamento del contributo unificato relativo all'atto di appello. Il contenzioso originario riguardava sei distinte istanze di rimborso, i cui ricorsi erano stati riuniti e successivamente respinti. In appello, la società aveva calcolato il contributo unificato sul valore complessivo della controversia riunita, mentre l'amministrazione lo aveva determinato considerando separatamente ciascun atto di diniego impugnato. La ricorrente sosteneva che tale criterio derivasse soltanto dalla direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012, alla quale negava efficacia retroattiva e forza di legge.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha stabilito che il criterio di determinazione del valore della lite e del contributo unificato trova fondamento diretto nell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992 e nell'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002. La direttiva n. 2/DGT è stata considerata un chiarimento delle disposizioni normative già vigenti, non la fonte autonoma dell'obbligo. Il contributo deve quindi essere calcolato con riferimento ai singoli atti impugnati, anche quando i relativi ricorsi siano stati riuniti, perché la riunione risponde a esigenze di economia processuale e non modifica il valore delle controversie ai fini delle spese. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992
La norma costituisce uno dei fondamenti legislativi per individuare il valore della lite nel processo tributario, rilevante ai fini del calcolo del contributo unificato.
Art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002
La disposizione disciplina il criterio di determinazione del contributo unificato, collegandolo al valore delle singole controversie o degli atti impugnati.
Direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012
La direttiva è stata considerata un atto interpretativo e di chiarimento delle norme già vigenti, privo di autonoma forza di legge e non necessario quale fonte originaria dell'obbligo contributivo.
Massime di principio
- Quando vengono impugnati più atti autonomi, il contributo unificato deve essere normalmente calcolato separatamente per ciascun atto, anche se i ricorsi vengono successivamente riuniti.
- La riunione dei procedimenti produce effetti di economia processuale, ma non trasforma le diverse controversie in un'unica controversia ai fini della determinazione del contributo unificato.
- Per valutare la legittimità di una richiesta integrativa di contributo unificato occorre verificare anzitutto le norme di legge applicabili; circolari e direttive amministrative possono chiarirne l'applicazione, ma non sostituire la legge né creare autonomamente l'obbligo.
- Il criterio separato tende a evitare disparità tra contribuenti: il costo processuale non dovrebbe dipendere dal fatto che l'ufficio giudiziario disponga o meno la riunione di più ricorsi.
- In situazioni analoghe è prudente determinare il contributo sulla base del numero e del valore dei singoli atti impugnati, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
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