Sentenza del 17/11/2016 n. 588 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
AVVISO DI ACCERTAMENTO - INDICI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - Prova superamento Presunzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva, sostenendo che l'investimento considerato dall'Ufficio fosse stato finanziato mediante disponibilità economiche derivanti da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non da un maggior reddito imponibile non dichiarato.
La decisione
La presunzione derivante dall'accertamento sintetico è stata ritenuta superabile mediante idonea documentazione. In particolare, la prova della disponibilità di risorse economiche sufficienti a coprire l'investimento costituisce prova contraria idonea a dimostrare che il reddito presunto non rappresenta necessariamente reddito imponibile occulto. L'accertamento, pertanto, non può fondarsi automaticamente sul solo investimento o indice di capacità contributiva quando il contribuente dimostri concretamente la provenienza lecita e fiscalmente compatibile delle somme utilizzate.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico del reddito e degli indici di capacità contributiva
L'accertamento sintetico determina una presunzione di maggior reddito, ma tale presunzione può essere superata dal contribuente mediante documentazione idonea a provare che le spese o gli investimenti sono stati finanziati con redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o altre disponibilità già esistenti.
Massime di principio
- La presenza di un investimento o di una spesa rilevante non dimostra automaticamente l'esistenza di reddito imponibile non dichiarato.
- Nel contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata dell'origine delle somme utilizzate, come disponibilità pregresse, redditi esenti o redditi soggetti a ritenuta d'imposta.
- La prova deve essere coerente con l'importo dell'investimento e, per quanto possibile, dimostrare la disponibilità delle somme nel periodo temporale compatibile con il pagamento.
- La semplice allegazione generica di risparmi o disponibilità finanziarie non è normalmente sufficiente: occorrono documenti bancari, finanziari o altri elementi oggettivi che consentano di ricostruire la provenienza e l'utilizzo delle somme.
- Una volta dimostrato che l'investimento è stato coperto da risorse fiscalmente non imponibili o già assoggettate a imposta, viene meno la presunzione di un maggior reddito imponibile non dichiarato.
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