L.R. Emilia-Romagna 2/2007
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riforma la L.R. Emilia-Romagna n. 7/1998 su organizzazione turistica, promozione e commercializzazione: ridefinisce competenze di Regione, Province e Comuni; disciplina programmazione, finanziamenti, CCT, APT Servizi, unioni di prodotto e STL; introduce norme transitorie e clausola valutativa. Vigente dal 6 marzo 2007, con effetti sull’assetto organizzativo del turismo regionale.
Modifiche alla disciplina dell’organizzazione turistica regionale dell’Emilia-Romagna
Modifiche alla disciplina dell’organizzazione turistica regionale dell’Emilia-Romagna
La legge interviene in modo organico sulla L.R. 4 marzo 1998, n. 7, ridefinendo l’assetto delle competenze istituzionali, la programmazione degli interventi, il sistema dei finanziamenti e gli strumenti di concertazione per promozione e commercializzazione turistica. La disciplina si applica esclusivamente alla Regione Emilia-Romagna.
Finalità e principi generali
La legge conferma che la Regione disciplina l’organizzazione turistica regionale e l’esercizio delle funzioni degli enti locali e degli altri soggetti coinvolti nello sviluppo del turismo. L’azione pubblica deve rispettare i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, integrazione tra livelli di governo, cooperazione e concertazione, nonché completezza, omogeneità delle funzioni e unicità della responsabilità amministrativa.
Competenze della Regione
La Regione mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione della politica turistica regionale. In particolare provvede a:
- programmare e coordinare attività e iniziative turistiche, anche tramite atti di indirizzo;
- promuovere in Italia e all’estero l’immagine dell’offerta turistica regionale e curare lo sviluppo qualitativo della comunicazione e commercializzazione, anche con iniziative straordinarie e progetti speciali;
- incentivare l’offerta turistica;
- sviluppare il sistema informativo turistico regionale;
- organizzare e sviluppare l’Osservatorio regionale sul turismo, anche con camere di commercio e altri soggetti pubblici e privati;
- promuovere processi di aggregazione e integrazione tra soggetti pubblici e privati;
- gestire il demanio marittimo con finalità turistico-ricreative nei limiti delle funzioni demandate alla Regione.
Il sistema informativo turistico regionale è disciplinato con apposito provvedimento della Giunta, che ne definisce funzionamento e finanziamento. La rete informativa deve essere integrata, aperta alla collaborazione di soggetti pubblici e privati, e comprendere acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche di settore e partecipazione a iniziative informative nazionali. La Regione svolge tali funzioni di norma con la collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti interessati, anche tramite compartecipazione finanziaria a progetti e programmi.
Funzioni delle Province
Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative in materia di:
- programmazione della promozione turistica locale, comprensiva delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche nell’ambito dei sistemi turistici locali (STL);
- gestione degli interventi di incentivazione dell’offerta turistica e del relativo vincolo di destinazione;
- agenzie di viaggio e turismo;
- commissioni d’esame per l’abilitazione alle professioni turistiche;
- sviluppo, coordinamento e gestione della statistica provinciale del turismo;
- comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- istituzione e tenuta degli elenchi provinciali degli abilitati alle professioni turistiche.
Le Province curano inoltre le attività amministrative connesse ai programmi turistici di promozione locale e l’erogazione dei fondi assegnati dalla Regione. Nell’esercizio delle funzioni conferite esercitano vigilanza e controllo e applicano le sanzioni amministrative previste dalla disciplina regionale.
Funzioni dei Comuni
Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative relative a:
- strutture ricettive;
- attività professionali di accompagnamento turistico;
- interventi di incentivazione dell’offerta turistica previsti dalla L.R. n. 40/2002 e dalle relative disposizioni attuative;
- comunicazione dei prezzi per attività turistiche ad uso pubblico gestite in concessione;
- demanio marittimo nei limiti della L.R. n. 9/2002.
Programmazione regionale della promozione e commercializzazione turistica
La programmazione regionale si realizza attraverso un programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica, approvato dall’Assemblea legislativa. Il programma definisce il quadro di riferimento per promozione e commercializzazione in Italia e all’estero e gli obiettivi degli interventi regionali.
Gli obiettivi del programma si attuano annualmente tramite:
- progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali, gestiti da APT Servizi;
- progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
- sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione delle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;
- programmi turistici di promozione locale delle Province.
La Giunta regionale disciplina modalità, procedure e termini dei diversi interventi, nonché i limiti di cofinanziamento, gli eventuali incrementi per comparti economicamente più deboli, i criteri per i cofinanziamenti e le priorità dei beneficiari, oltre alle modalità dei programmi provinciali.
Programmi turistici di promozione locale
Ogni Provincia approva, sentiti i Comuni, il programma turistico di promozione locale per l’esercizio di riferimento. Il programma definisce le priorità degli interventi di promozione a carattere locale e le iniziative relative ai STL.
Il programma individua i progetti ammissibili a contributo, compresi quelli presentati da Comuni, loro società e organismi operativi, società d’area, pro loco, GAL, strade dei vini e dei sapori e associazioni di volontariato. Può includere anche progetti di area sovracomunale presentati congiuntamente o elaborati dalle Province su richiesta dei Comuni.
Le attività sono articolate in ambiti che comprendono i servizi turistici di base dei Comuni, le iniziative di promozione turistica d’interesse locale e le iniziative connesse ai STL.
Sistema dei finanziamenti
La Regione destina risorse finanziarie a programmi, progetti e iniziative di promozione e commercializzazione d’interesse regionale e locale. In particolare finanzia o cofinanzia:
- i progetti di marketing e promozione turistica per i mercati internazionali tramite APT Servizi;
- i progetti di marketing e promozione per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
- le iniziative di commercializzazione turistica delle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;
- le Province per i programmi turistici di promozione locale;
- le Province per iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche nei STL;
- i Comuni inseriti nella rete integrata di servizi di informazione turistica d’interesse regionale.
La Giunta assicura la continuità gestionale degli interventi relativi ai progetti internazionali e nazionali assumendo gli impegni necessari nel bilancio pluriennale dell’anno precedente. Ogni anno la Regione può riservare una quota di risorse per progetti speciali, iniziative straordinarie o nuove iniziative ritenute meritevoli.
Comitato di concertazione turistica
È istituito il Comitato di concertazione turistica (CCT), quale sede di concertazione strategica tra soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico regionale. Il CCT formula proposte e pareri alla Giunta su:
- programma poliennale degli interventi;
- attuazione delle modalità di programmazione e finanziamento;
- temi degli studi e delle ricerche dell’Osservatorio turistico regionale;
- qualità e valorizzazione del lavoro nel settore e qualità dell’offerta formativa;
- progetti di marketing e promozione per mercati internazionali e per il mercato italiano;
- sostegno alle iniziative delle aggregazioni di imprese;
- valutazione dei risultati dei progetti e delle iniziative realizzate.
Il CCT è composto dall’Assessore regionale competente in materia di turismo, dagli assessori provinciali competenti, da rappresentanti delle camere di commercio e da rappresentanti dell’imprenditoria turistica. La Giunta ne disciplina funzionamento, designazione dei membri e consistenza delle rappresentanze. Le decisioni richiedono il consenso di ciascuna componente; per le componenti provinciali, camerali e imprenditoriali il voto è valido quando almeno metà dei membri assegnati esprime il consenso. La partecipazione è gratuita.
APT Servizi
La Regione è autorizzata a promuovere e partecipare alla costituzione di APT Servizi, società a responsabilità limitata, a condizione che lo statuto preveda un oggetto sociale ampio, comprendente la gestione dei progetti regionali di turismo, la specializzazione sui mercati internazionali, la promozione integrata delle risorse turistico-ambientali, culturali, dell’artigianato e dei prodotti agricoli tipici, l’ausilio tecnico-scientifico alla Regione, la validazione di progetti sui mercati internazionali, servizi di progettazione e realizzazione di programmi, il marketing concertato e il supporto all’internazionalizzazione delle imprese turistiche.
La partecipazione regionale non può scendere sotto il 50,1% del capitale sociale; alla Regione spetta la nomina del Presidente della società e di un componente del collegio sindacale; la maggioranza degli utili deve essere destinata a incrementare le risorse per i progetti di promozione e commercializzazione turistica; alla Regione spetta il diritto di opzione sulle quote cedute dai soci di minoranza. L’esercizio dei diritti sociali è assicurato dal Presidente della Giunta o da un delegato. Il sistema delle camere di commercio può diventare socio di riferimento previo accordo con la Regione e destinazione di risorse ad azioni di promozione e commercializzazione.
I rapporti tra Regione e APT Servizi sono regolati da una convenzione poliennale che disciplina trasferimento dei finanziamenti, monitoraggio, rendicontazione, analisi dei risultati e verifiche in corso d’opera e a consuntivo.
Aggregazioni di prodotto e unioni di prodotto
La Regione favorisce l’aggregazione di soggetti pubblici e privati per concertare e attuare progetti di promozione e commercializzazione, per rafforzare e integrare i prodotti turistici e ottimizzare le risorse disponibili. Sono indicati come comparti prioritari il “Mare e costa adriatica”, le “Città d’arte, cultura e affari”, l’“Appennino” e le “Terme e benessere”.
Le aggregazioni di prodotto d’interesse regionale, denominate unioni, comprendono enti locali, camere di commercio, società e organismi operativi, club di prodotto, cooperative, imprese turistiche, in particolare PMI, e società d’area. Per accedere ai cofinanziamenti devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati interessati e consentire la partecipazione volontaria ai soggetti in possesso dei requisiti statutari.
Ai fini del cofinanziamento delle iniziative di commercializzazione, le aggregazioni di imprese comprendono club di prodotto, consorzi, cooperative turistiche e altri raggruppamenti di imprese turistiche costituiti in forma di impresa.
Sistemi turistici locali
Le Province promuovono i sistemi turistici locali (STL), anche in accordo tra loro, mediante concertazione con enti locali, associazioni di categoria e altri soggetti pubblici e privati interessati. I STL sono aggregazioni rappresentative di soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell’economia turistica attraverso iniziative di promozione, valorizzazione dei territori e delle destinazioni, e qualificazione e innovazione dei prodotti e servizi turistici.
Essi operano in contesti turistici omogenei, caratterizzati da offerta integrata di località turistiche, beni culturali e ambientali, prodotti tipici agricoli e artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
La Regione riconosce i STL ai fini della normativa statale sul turismo e dell’ammissione ai cofinanziamenti regionali. I STL devono consentire la partecipazione volontaria di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’atto costitutivo e dai criteri di finanziamento. La Giunta stabilisce criteri e modalità per il cofinanziamento delle iniziative dei STL, previo parere della competente commissione assembleare.
Disposizioni transitorie
Durante il periodo di gestione provvisoria previsto dalla disciplina originaria, le attività di gestione e finanziamento della Regione, delle Province e dei Comuni restano regolate dalla previgente L.R. n. 28/1993. In attesa del riconoscimento delle unioni di prodotto, la Regione assicura la continuità dell’intervento finanziando club di prodotto e aggregazioni di operatori per progetti di commercializzazione secondo le regole del programma regionale.
La Giunta può inoltre applicare le disposizioni programmatiche anche prima dell’approvazione del programma poliennale e può portare a conclusione i procedimenti amministrativi già avviati prima dell’entrata in vigore della legge, anche se si concludono in esercizi successivi.
Clausola valutativa
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati nella promozione e commercializzazione turistica. Ogni tre anni, a partire dalla prima presentazione del programma poliennale e poi prima di ogni programma successivo, la Giunta presenta una relazione sull’evoluzione del mercato turistico, sugli effetti dell’attività di APT Servizi, sul contributo delle unioni di prodotto, sui risultati dei STL e sull’ammontare e la ripartizione delle risorse finanziarie impiegate.
I risultati del controllo e della valutazione sono resi pubblici. Sono stanziate adeguate risorse per svolgere tali attività.
Abrogazioni e disciplina previgente
È abrogato l’articolo 9 della L.R. n. 7/1998. La legge interviene altresì mediante sostituzione e integrazione di numerosi articoli della disciplina turistica regionale previgente, configurando un nuovo assetto organizzativo e finanziario per il settore.
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