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Legge

L.R. Emilia-Romagna 4/2007

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 4/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Emilia-Romagna 4/2007 aggiorna la disciplina regionale su inquinamento acustico, demanio idrico, scarichi nei canali di bonifica e utilizzazione agronomica degli effluenti. Introduce regole su aree di salvaguardia, concessioni d’acqua, tariffe e controlli, oltre a coordinare la normativa sulle pratiche agronomiche e abrogare disposizioni previgenti. Diverse modifiche inserite ad altre leggi risultano oggi abrogate.

Adeguamenti normativi in materia ambientale e modifiche a leggi regionali

Adeguamenti normativi in materia ambientale

La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 4 del 2007 interviene su più settori ambientali, aggiornando la disciplina su rumore, demanio idrico, scarichi in canali di bonifica e utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue. Il testo consolida anche alcune modifiche a leggi regionali successive, ma molte di esse risultano oggi abrogate o prive di attualità applicativa.

Inquinamento acustico e prima attuazione del d.lgs. 194/2005

Per la prima attuazione della normativa sul rumore ambientale, la Giunta regionale individua con propria deliberazione l’Autorità competente e gli agglomerati rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 194 del 2005. Per i soggetti sottoposti a tale decreto non trovano applicazione specifiche disposizioni della legge regionale n. 15 del 2001, in modo da coordinare il regime regionale con quello statale sul rumore ambientale.

Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

In attuazione dell’articolo 94 del d.lgs. 152/2006, la Regione adotta una direttiva che definisce principi e linee guida per individuare e delimitare le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi tramite acquedotto di pubblico interesse. Le Province, su proposta delle Agenzie d’ambito territoriali ottimali, provvedono poi alla concreta individuazione e delimitazione delle aree, nel rispetto della disciplina regionale.

Concessioni di demanio idrico e canoni

La legge introduce una disciplina articolata delle concessioni di acqua pubblica.

  • La concessione può essere rivista in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative.
  • La revisione è ammessa anche in relazione a reti di adduzione e distribuzione e a sistemi di ricarica artificiale della falda, senza diritto a indennizzo.
  • La Regione individua, sentite Autorità di bacino e Province, le aree interessate e i criteri applicativi.

Sul piano economico, il canone è di regola determinato sulla base della portata massima assentita, salvo eccezioni per uso industriale e idroelettrico/forza motrice. Per alcuni piccoli prelievi domestici e irrigui da acque superficiali può applicarsi una procedura semplificata. È inoltre previsto il pagamento cumulativo dei canoni da parte di chi abbia più rapporti concessori, previo accordo con la Regione.

La norma disciplina anche: concessioni per acqua destinata al consumo umano nell’ambito del servizio idrico integrato, esclusione dal regime del regolamento regionale n. 41/2001 per prelievi e perforazioni connessi a bonifiche di siti inquinati, proroga al 31 dicembre 2007 del termine transitorio per la gestione dei prelievi d’acqua, obblighi di trasmissione di dati georeferiti da parte dei gestori di pubblici servizi, sanzioni molto elevate per omissioni o dati non veritieri, e regolarizzazione delle occupazioni di demanio idrico da parte di infrastrutture pubbliche preesistenti.

Scarichi nei canali di bonifica

Gli enti locali che rilasciano autorizzazioni allo scarico in canali di bonifica devono acquisire il parere del Consorzio di bonifica sulla compatibilità idraulica e irrigua. Il parere è reso entro 30 giorni, con sospensione del procedimento nel frattempo.

Per i canali a uso irriguo o promiscui la legge richiama, in vari casi, la disciplina del decreto ministeriale 185/2003 e del d.lgs. 152/2006. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, deve inoltre definire linee guida per il monitoraggio e il mantenimento degli standard di qualità dell’acqua a uso irriguo.

Fognature separate, acque meteoriche e prime piogge

La gestione delle fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, nonché dei sistemi di raccolta e depurazione delle prime acque di pioggia, è ricompresa nella convenzione tipo del servizio idrico integrato. I relativi costi entrano nella tariffa di riferimento del segmento fognatura e depurazione a decorrere dalla prima revisione tariffaria successiva all’1 dicembre 2007.

La disciplina distingue tra costi di gestione, costi di realizzazione delle vasche di prima pioggia e nuove infrastrutture: queste ultime restano escluse dalla tariffa del servizio e sono a carico dell’ente locale. In via transitoria, prima dell’entrata in vigore del metodo tariffario richiamato dalla legge, è consentito includere tali costi nella tariffa entro un incremento massimo del 2%.

Utilizzazione agronomica di effluenti e acque reflue

Il capo dedicato all’utilizzazione agronomica disciplina l’impiego di effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari, acque reflue di aziende agricole e di piccole aziende agroalimentari, nonché le relative procedure amministrative di comunicazione ed esenzione. Restano salve le norme statali sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento per gli allevamenti intensivi.

La Provincia è l’autorità competente per le funzioni amministrative, mentre restano in capo ai Comuni le competenze sull’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive. La disciplina attuativa deve essere adottata con regolamento della Giunta regionale e con atti tecnici del direttore generale competente.

Contenuti della disciplina agronomica, controlli e sanzioni

Le disposizioni attuative devono includere, per gli effluenti di allevamento, il programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati, i soggetti obbligati ai piani di utilizzazione agronomica, le prescrizioni per le zone non vulnerabili, i contenuti della comunicazione alla Provincia, i registri da conservare, i controlli, i programmi di verifica e formazione, nonché le disposizioni transitorie.

Le Province svolgono i controlli avvalendosi di ARPA, secondo programmi annuali. In caso di violazioni, la Provincia può sospendere l’attività, diffidare l’interessato fino a 180 giorni e, se l’adeguamento non avviene o non è possibile, vietare l’esercizio. Sono previste sanzioni pecuniarie per omessa tenuta dei registri, violazioni delle modalità di utilizzazione e irregolarità nei contenitori di stoccaggio.

Norme transitorie, adeguamento locale e abrogazioni

Le attività di utilizzazione agronomica già legittimamente avviate possono proseguire fino al termine previsto dagli atti attuativi. Gli enti locali devono adeguare entro un anno i propri atti e regolamenti alle disposizioni regionali; decorso il termine, le disposizioni incompatibili cessano di efficacia.

La legge abroga espressamente le precedenti leggi regionali del 1995 e del 1998 sullo spandimento dei liquami e sullo stoccaggio degli effluenti, oltre a numerose modifiche di altre leggi regionali che nel testo consolidato risultano indicate come abrogate.

Modifiche a leggi regionali successive

L’atto contiene anche una modifica alla legge regionale n. 17 del 2002 sulle stazioni invernali, sostituendo una disposizione sui piani stralcio per interventi urgenti e necessari, in particolare per la sicurezza. Nel testo fornito, tutte le ulteriori modifiche a leggi regionali del 2000, 2003, 2004 e 2005 sono già indicate come abrogate e non aggiungono disciplina oggi utile.

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