L.R. Emilia-Romagna 6/2007
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna 21 maggio 2007, n. 6 riordina la disciplina del commercio, introduce regole su chiusure festive, vendita all’ingrosso/dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di farmaci negli esercizi commerciali e disciplina i centri di telefonia. Contiene disposizioni transitorie per i phone center già attivi e abroga varie leggi regionali previgenti, per effetto dal 2007.
Riordino della distribuzione commerciale, somministrazione di alimenti e bevande, farmaci e centri di telefonia
Disposizioni in materia di distribuzione commerciale
La legge regionale Emilia-Romagna n. 6 del 2007 reca un riordino della disciplina del commercio e interviene su più settori collegati: distribuzione commerciale, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di farmaci negli esercizi commerciali e centri di telefonia. L’ambito è limitato al territorio della Regione Emilia-Romagna e alle competenze regionali e comunali in materia di commercio.
Riordino della disciplina commerciale e chiusure festive
La Regione attribuisce alla Giunta il compito di individuare i giorni di festività civile o religiosa nei quali gli esercizi commerciali devono comunque osservare l’obbligo di chiusura domenicale o festiva, compresi quelli situati in comuni riconosciuti città d’arte o ad economia prevalentemente turistica. La Giunta deve inoltre definire, sentite le principali organizzazioni del settore e dei consumatori, criteri e modalità con cui i Comuni possono prevedere deroghe all’obbligo di chiusura, previa concertazione con le stesse organizzazioni.
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Viene introdotto il divieto di esercitare congiuntamente, nello stesso punto vendita, attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio. Il divieto non opera per una serie di merci specifiche, tra cui macchine e attrezzature per agricoltura, industria, commercio e artigianato, materiale elettrico, colori e vernici, ferramenta, articoli per impianti idraulici e di riscaldamento, strumenti scientifici, macchine per ufficio, auto-moto-cicli e ricambi, combustibili, materiali da edilizia e legnami. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 114 del 1998.
Somministrazione di alimenti e bevande
Per le autorizzazioni e gli altri atti relativi alla somministrazione di alimenti e bevande, la competenza è attribuita al Comune territorialmente competente, che esercita anche vigilanza e potere sanzionatorio. Sono aggiornati i requisiti soggettivi per l’attività, valorizzando l’iscrizione al vecchio registro esercenti il commercio in determinati casi. È inoltre precisato che il requisito professionale vale anche per il commercio alimentare. Le autorizzazioni possono essere sospese se viene meno la sorvegliabilità dei locali o se non sono rispettati orari e indicazioni operative comunali, con durate variabili e possibilità di ripresa dell’attività dopo il ripristino dei requisiti.
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