R.R. Emilia-Romagna 1/2007
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLA COOPERAZIONE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 6 GIUGNO 2006 N. 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina organizzazione, convocazione e svolgimento delle sedute della Consulta della cooperazione istituita dalla L.R. Emilia-Romagna n. 6/2006. Prevede una segreteria regionale, regole su convocazioni, quorum, verbali e la possibilità di incontri con soggetti esterni. Non contiene scadenze temporanee particolari, salvo la redazione del rapporto biennale.
Modalità di funzionamento della Consulta della cooperazione dell'Emilia-Romagna
Modalità di funzionamento della Consulta della cooperazione
Il regolamento della Regione Emilia-Romagna definisce le regole operative della Consulta della cooperazione istituita dalla L.R. 6 giugno 2006, n. 6. La disciplina riguarda l’organizzazione interna, le convocazioni, lo svolgimento delle sedute e i rapporti con soggetti esterni, al fine di assicurare il corretto esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale.
Funzioni della Consulta
La Consulta svolge i compiti attribuiti dall’art. 4 della L.R. n. 6/2006 sulla promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna. Il regolamento non ridefinisce tali funzioni, ma ne disciplina le modalità di esercizio in sede collegiale.
Segreteria e supporto amministrativo
È prevista l’istituzione di una Segreteria della Consulta composta da personale dipendente della Regione, nominato dal Direttore generale competente. La Segreteria cura la conservazione della documentazione, il suo reperimento e la consultazione da parte dei componenti della Consulta e degli altri soggetti aventi diritto. Essa provvede inoltre:
- all’invio delle convocazioni;
- alla redazione dei verbali delle sedute;
- a tutte le ulteriori attività necessarie per garantire lo svolgimento dei lavori.
Convocazione delle sedute
La Consulta si riunisce almeno una volta all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità, di regola presso la sede della Regione Emilia-Romagna. La convocazione è disposta dal Presidente della Consulta, che indica ordine del giorno, luogo, data e ora della seduta. L’avviso è trasmesso dalla Segreteria con mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione e deve pervenire al domicilio indicato dai componenti almeno tre giorni prima della riunione. È ammesso che i componenti indichino un recapito, anche di posta elettronica, per ricevere le convocazioni.
Partecipazione di soggetti esterni e collaborazioni
La Consulta può promuovere incontri con tutti i soggetti interessati alle politiche economiche e sociali connesse alla cooperazione. Alle sedute possono essere invitati rappresentanti di associazioni, enti, istituzioni ed esperti nelle materie attinenti alla cooperazione, nonché i collaboratori regionali competenti per materia.
Svolgimento delle sedute e verbalizzazione
Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Il Presidente apre e chiude la seduta e ne disciplina i lavori. Al termine di ogni seduta è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato dal Presidente; il verbale è approvato nella seduta successiva.
Relazione biennale
La Consulta elabora un rapporto biennale sullo stato della cooperazione, sulle prospettive di sviluppo e sulle iniziative svolte in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge regionale di riferimento. Si tratta di un adempimento periodico, utile per monitorare l’andamento del settore cooperativo in Emilia-Romagna.
Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, si applicano le norme di legge vigenti.
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