Circolare numero 245 del 29-10-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione della legge n. 63/1993, di conversione del D.L. n. 6/1993, in materia di recupero degli introiti contributivi e di gestione delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione presso gli enti previdenziali. Vengono chiarite le regole di presentazione tramite sportello polifunzionale, la competenza istruttoria e decisoria dell’INPS, le particolarità per imprese artigiane e commerciali, il ruolo delle Commissioni provinciali dell’artigianato e i regimi transitori per le domande già presentate o pendenti. La circolare disciplina anche l’immissione delle aziende negli archivi centralizzati e le modalità di comunicazione agli altri enti.
Iscrizioni, variazioni e cancellazioni previdenziali per imprese artigiane e commerciali; sportello polifunzionale e disposizioni transitorie
Iscrizione, variazione e cancellazione presso INPS e altri enti: disciplina introdotta dalla legge n. 63/1993
La circolare chiarisce gli effetti applicativi della legge 17 marzo 1993, n. 63, di conversione del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, in materia di recupero degli introiti contributivi e di gestione unificata delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione. Il documento distingue la disciplina generale, le regole transitorie e le disposizioni specifiche per imprese artigiane e commerciali, con particolare attenzione ai rapporti tra INPS, sportello polifunzionale e Commissioni provinciali.
Normativa di riferimento ed efficacia nel tempo
La circolare ricorda che, ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge n. 400/1988, le modifiche introdotte dalla legge n. 63/1993 sono efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, la nuova disciplina si applica alle domande presentate dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche quando riferite a periodi anteriori.
Resta inoltre fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 63/1993, secondo cui restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1992, n. 373, e 14 novembre 1992, n. 435.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande di iscrizione, variazione e cancellazione devono essere redatte su un modulo unificato, utilizzabile per le operazioni presso tutti gli enti indicati dall’art. 14, quarto comma, della legge n. 412/1991, come modificata. Le domande possono essere presentate presso lo sportello polifunzionale operante presso uno qualunque degli enti interessati e producono effetti per tutti gli enti coinvolti, nei limiti delle rispettive competenze.
L’istruttoria della domanda è affidata allo sportello polifunzionale, mentre la decisione definitiva spetta esclusivamente all’ente interessato. Per quanto riguarda la materia di competenza dell’Istituto, la circolare precisa che il provvedimento di iscrizione adottato dalle sedi deve considerarsi immediatamente efficace ai fini contributivi, anche nei confronti delle imprese artigiane, salvo quanto previsto dall’art. 1, terzo comma, della legge n. 63/1993.
Regime transitorio prima del DPCM attuativo
Nell’attesa dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 1, comma 2, della legge, che definirà il tracciato del modulo unificato e le procedure informatiche di collegamento telematico tra gli enti, alcuni principi non sono ancora applicabili integralmente.
In questa fase transitoria:
- le domande devono continuare a essere redatte sui moduli in uso presso ciascun ente;
- la documentazione cartacea relativa alle competenze di enti diversi da quello presso cui è stata presentata la domanda deve essere trasmessa immediatamente all’ente interessato;
- le sedi devono verificare con attenzione le operazioni effettuate sulle domande presentate allo sportello polifunzionale, comprese quelle relative alla regolarizzazione contributiva agevolata di cui all’art. 4 dei decreti-legge decaduti nn. 373 e 435/1992, per completare eventuali comunicazioni agli altri enti non ancora perfezionate;
- gli adempimenti istruttori successivi alla presentazione restano nella competenza dei singoli enti, ferma la possibilità di accordi di collaborazione per agevolare gli utenti.
Iscrizione all’INPS delle imprese artigiane
Le disposizioni richiamate prevedono che, a decorrere dal 1 ottobre 1992, le iscrizioni all’INPS delle aziende artigiane debbano avvenire esclusivamente tramite lo sportello polifunzionale istituito presso gli enti indicati dalla legge n. 412/1991, tra cui Camere di Commercio, Commissioni provinciali dell’artigianato, INAIL, INPS, Ministero delle Finanze e SCAU.
La circolare sottolinea che lo sportello polifunzionale è stato istituito anche presso le Commissioni provinciali dell’artigianato dall’art. 1 del D.L. 14 novembre 1992, n. 435; pertanto, dal 16 novembre 1992 l’iscrizione all’INPS è possibile anche attraverso tale canale.
Se una domanda diretta ad altri enti viene presentata agli sportelli dell’Istituto, essa deve essere trasmessa secondo le istruzioni già fornite con la circolare n. 231 del 30 settembre 1992. Se l’interessato presenta soltanto la domanda diretta all’INPS, la sede deve trasmetterne copia a tutti gli enti competenti, con particolare attenzione alle Commissioni provinciali dell’artigianato.
Verifica della qualifica artigiana da parte delle Commissioni provinciali dell’artigianato
La legge attribuisce alle Commissioni provinciali dell’artigianato il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell’impresa con dipendenti. Per l’esercizio di tale funzione è previsto un termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale.
La circolare precisa che, trattandosi di una norma eccezionale, il provvedimento della Commissione deve:
- essere redatto in forma scritta;
- indicare il periodo cui si riferisce;
- essere adeguatamente motivato o corredato da documentazione che dimostri chiaramente la natura dell’impresa e l’esistenza o meno dei requisiti per l’iscrizione alla gestione artigiani del titolare o dei collaboratori.
Il provvedimento non può essere desunto indirettamente da altri atti o comportamenti della Commissione. In mancanza di un atto scritto specifico sulla qualifica artigiana, l’Istituto conserva il proprio potere di iscrizione alla gestione previdenziale, come previsto dall’art. 1, comma 4, della legge n. 63/1993.
La circolare aggiunge che il provvedimento non deve essere contrario a norme imperative, richiamando, a titolo esemplificativo, i casi di soci di società con personalità giuridica o di imprenditori con un numero di dipendenti superiore al massimo previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Poiché la disposizione è stata introdotta in sede di conversione del D.L. n. 6/1993, il relativo provvedimento può essere utilmente adottato solo per le domande presentate dal 19 marzo 1993, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 63.
Se il provvedimento della Commissione non appare chiaramente illegittimo, la sede deve adottare un provvedimento conforme o modificare quello eventualmente già assunto. Contro il provvedimento di verifica della qualifica di artigiano, l’Istituto può proporre ricorso alle Commissioni regionali dell’artigianato e, successivamente, al Tribunale, secondo la procedura dell’art. 7 della legge n. 443/1985.
Per accelerare la definizione dei casi, la circolare indica che:
- il ricorso alla Commissione regionale deve essere presentato nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni;
- il ricorso al Tribunale deve essere presentato immediatamente dopo la scadenza del termine di 180 giorni, decorso il quale il ricorso si intende respinto, oppure subito dopo la decisione negativa intervenuta prima di tale termine;
- il ricorso al Tribunale va comunque proposto entro 60 giorni dalla reiezione del ricorso alla Commissione regionale.
In caso di esito negativo dei gravami, le ragioni dell’Istituto dovranno essere eventualmente sostenute in sede giudiziaria secondo le norme comuni. Gli interessati, contro il provvedimento di iscrizione dell’Istituto, possono a loro volta ricorrere al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
Domande artigiane pendenti presso le Commissioni provinciali
Le domande ancora giacenti presso le Commissioni provinciali dell’artigianato e non ancora definite devono essere trasmesse quanto prima, in originale o in copia, alle sedi INPS territorialmente competenti, per consentire il completamento degli adempimenti di competenza dell’Istituto. Alle Commissioni va inoltre ricordato che, essendo stato istituito presso i loro uffici lo sportello polifunzionale, esse sono tenute a comunicare agli altri enti le notizie relative alla presentazione della domanda.
Per queste domande la circolare distingue tre ipotesi:
- domande presentate entro il 30 settembre 1992: ricadono nella vecchia disciplina, devono essere esaminate dalle Commissioni provinciali e decise in via definitiva dall’Istituto secondo la delibera n. 822/1992;
- domande presentate dal 1 ottobre 1992 al 18 marzo 1993: ricadono nella nuova disciplina, devono transitare attraverso gli sportelli polifunzionali e la decisione definitiva spetta esclusivamente all’Istituto;
- domande presentate dal 19 marzo 1993 in poi: sono soggette alla nuova disciplina con efficacia del provvedimento della Commissione, se adottato entro i 60 giorni previsti.
Disposizioni per le imprese commerciali
Per le imprese commerciali, dal 1 ottobre 1992 la definizione delle domande rientra nella competenza esclusiva dell’Istituto. Le precedenti disposizioni sulle opposizioni e sui ricorsi che l’Istituto poteva proporre contro le decisioni delle Commissioni provinciali devono considerarsi superate.
Eventuali pareri espressi dalle Commissioni sulla sussistenza dei requisiti per l’insorgenza dell’obbligo assicurativo non sono vincolanti, ma devono essere attentamente valutati ai fini dell’iscrizione, variazione o cancellazione. Contro i provvedimenti dell’Istituto, gli interessati possono ricorrere al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Per accelerare il recupero contributivo ed evitare l’accumulo di contributi arretrati e oneri accessori, gli sportelli polifunzionali presso le SAP devono procedere all’iscrizione dei soggetti che dimostrino di possedere tutti i requisiti richiesti. Se dagli atti o da successivi accertamenti emerge che l’attività commerciale è stata svolta senza i necessari requisiti amministrativi, le SAP devono segnalare la situazione agli uffici comunali, secondo modalità da concordare localmente.
Domande commerciali pendenti presso le Commissioni provinciali
Le domande ancora giacenti presso le Commissioni provinciali per la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali non possono più essere trattate tramite tali Commissioni, perché le domande devono essere presentate agli sportelli polifunzionali e le Commissioni non rientrano tra i soggetti presso cui tale sportello è istituito.
Le domande pendenti, con la relativa documentazione, devono quindi essere trasmesse quanto prima all’Istituto e definite nel più breve tempo possibile dalle sedi competenti. La notizia della presentazione della domanda va comunque comunicata agli altri enti mediante trasmissione di una copia della domanda stessa.
Restano invece assoggettate alla precedente disciplina le domande presentate entro il 30 settembre 1992, che devono essere decise dalle Commissioni provinciali; anche in tal caso, la circolare raccomanda di sollecitarne la definizione tempestiva.
Immissione nell’archivio centralizzato e comunicazioni agli interessati
L’iscrizione alla gestione previdenziale del titolare dell’impresa artigiana o commerciale e dei suoi eventuali collaboratori familiari deve essere effettuata subito dopo l’esame della documentazione allegata alla domanda o delle dichiarazioni di responsabilità contenute nella domanda stessa. La circolare ribadisce che l’iscrizione alla gestione previdenziale è un potere-dovere dell’Istituto e deve essere disposta non solo su domanda dell’interessato, ma anche a seguito di accertamenti comunque effettuati, compresi controlli incrociati con l’Amministrazione finanziaria o con altri enti e accertamenti ispettivi.
L’immissione nell’archivio centralizzato dei soggetti da assicurare va eseguita d’ufficio con:
- mod. 503/M per le imprese artigiane;
- mod. B-ORG per le imprese commerciali.
Nulla cambia per l’inserimento in archivio delle variazioni e cancellazioni. L’aggiornamento deve essere eseguito subito dopo l’adozione del provvedimento, così da consentire agli altri enti di conoscere la situazione e di assumere gli eventuali provvedimenti di propria competenza.
In ogni caso, il provvedimento di iscrizione, variazione o cancellazione deve essere comunicato al soggetto interessato. In attesa dell’operatività della procedura automatizzata, la lettera di comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche a tutti gli altri enti interessati. Per gli aspetti organizzativi, fino a nuove istruzioni collegate all’emanazione del DPCM previsto dall’art. 1 della legge n. 63/1993, restano richiamate le disposizioni della circolare n. 231 del 30 settembre 1992.
Punti principali
Normativa di riferimento ed efficacia temporale
La circolare richiama la legge 17 marzo 1993, n. 63, di conversione del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6. Le modifiche introdotte dalla legge hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La nuova disciplina si applica alle domande di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dopo l’entrata in vigore, anche se riferite a periodi anteriori, fermo restando quanto salvato dall’art. 1, comma 2, della legge n. 63 rispetto agli atti già adottati e agli effetti prodotti dai precedenti decreti-legge nn. 373/1992 e 435/1992.
Modalità di presentazione delle domande e sportello polifunzionale
Le domande devono essere redatte su un modulo unificato utilizzabile per tutti gli enti indicati dall’art. 14, quarto comma, della legge n. 412/1991, come modificata. Possono essere presentate presso lo sportello polifunzionale operante presso uno qualsiasi degli enti interessati e producono effetti nei confronti di tutti gli enti competenti, nei limiti delle rispettive attribuzioni. L’istruttoria è affidata allo sportello polifunzionale, mentre la decisione finale resta in capo all’ente interessato.
Disposizioni transitorie prima del DPCM attuativo
In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla legge, che definirà tracciato del modulo e procedure telematiche, non tutte le regole possono essere applicate integralmente. Le domande devono quindi essere presentate sui moduli in uso presso ciascun ente; la documentazione cartacea relativa ad altri enti va trasmessa immediatamente all’ente competente. Le sedi devono inoltre verificare le pratiche già trattate, comprese quelle relative alla regolarizzazione contributiva agevolata dei decreti-legge decaduti nn. 373 e 435/1992, per completare eventuali comunicazioni non ancora perfezionate.
Iscrizione all’INPS delle imprese artigiane
Per le imprese artigiane, a decorrere dal 1 ottobre 1992, le iscrizioni all’INPS devono avvenire esclusivamente tramite sportello polifunzionale presso gli enti indicati dalla normativa, compresi, dal 16 novembre 1992, anche gli sportelli delle Commissioni provinciali dell’artigianato. Le domande dirette ad altri enti e presentate agli sportelli INPS devono essere trasmesse agli enti competenti; se il contribuente presenta solo la domanda all’INPS, questa deve essere inoltrata in copia a tutti gli enti interessati, con particolare attenzione alle Commissioni provinciali dell’artigianato.
Verifica della qualifica artigiana e poteri delle Commissioni provinciali dell’artigianato
Le Commissioni provinciali dell’artigianato hanno un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta iscrizione per verificare la sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell’impresa con dipendenti. Il relativo provvedimento deve essere scritto, motivato o corredato da documentazione, e non può essere desunto implicitamente da altri atti. In mancanza di un atto scritto specifico, l’INPS conserva il proprio potere di iscrizione. Il provvedimento non deve inoltre essere contrario a norme imperative, ad esempio in tema di soci di società con personalità giuridica o di imprese con numero di dipendenti superiore al massimo consentito.
Domande artigiane pendenti e regime delle varie finestre temporali
Le domande pendenti presso le Commissioni provinciali dell’artigianato devono essere trasmesse quanto prima alle sedi INPS. Quelle presentate entro il 30 settembre 1992 ricadono nella vecchia disciplina e devono essere esaminate dalle Commissioni e definite dall’Istituto secondo la delibera n. 822/1992. Quelle presentate dal 1 ottobre 1992 al 18 marzo 1993 seguono la nuova normativa, ma la decisione finale resta dell’INPS; quelle presentate dal 19 marzo 1993 in poi sono soggette anche al nuovo valore vincolante del provvedimento della Commissione, se adottato entro 60 giorni.
Disposizioni per le imprese commerciali
Dal 1 ottobre 1992 la definizione delle domande delle aziende commerciali è di esclusiva competenza dell’INPS. Le eventuali valutazioni delle Commissioni provinciali non sono vincolanti ma devono essere considerate dall’Istituto ai fini dell’iscrizione, variazione o cancellazione. Gli interessati possono ricorrere al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Le sedi devono iscrivere gli aventi diritto tramite sportello polifunzionale, per evitare accumuli di contributi arretrati e oneri accessori, e segnalare ai comuni i casi in cui emerga l’assenza dei requisiti amministrativi per l’attività commerciale.
Domande commerciali pendenti presso le Commissioni provinciali
Le domande ancora giacenti presso le Commissioni provinciali per la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali devono essere trasmesse all’INPS con la relativa documentazione. Quelle presentate entro il 30 settembre 1992 restano soggette alla precedente disciplina e devono essere decise dalle Commissioni provinciali; quelle successive devono essere definite dall’Istituto. Anche in questo caso le sedi devono assicurare la comunicazione agli altri enti tramite copia della domanda.
Immissione nell’archivio centralizzato e comunicazioni
L’iscrizione alla gestione previdenziale di titolari e collaboratori familiari delle imprese artigiane o commerciali deve essere effettuata subito dopo l’esame della documentazione o delle dichiarazioni di responsabilità, ed anche a seguito di accertamenti d’ufficio o ispettivi. L’immissione nell’archivio centralizzato avviene d’ufficio con mod. 503/M per le imprese artigiane e mod. B-ORG per le imprese commerciali. Ogni provvedimento di iscrizione, variazione o cancellazione deve essere comunicato all’interessato e, fino all’operatività della procedura automatizzata, anche agli altri enti interessati.
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