Circolare numero 243 del 27-10-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra come applicare il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 alle pensioni a carico dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto, con regole generali su età pensionabile, requisiti contributivi, retribuzione pensionabile, aliquote di rendimento, norme transitorie e integrazione al minimo. La prima parte fornisce i criteri comuni; le parti successive li declinano per il Fondo Elettrici, il Fondo Telefonici e il Fondo Autoferrotramvieri, includendo le esclusioni, le opzioni per la prosecuzione del rapporto di lavoro e alcuni casi particolari di calcolo. La circolare segnala inoltre che per alcuni Fondi ulteriori istruzioni saranno emanate successivamente e che, nelle more dell’aggiornamento delle procedure, le liquidazioni avverranno provvisoriamente limitatamente alla quota maturata entro il 31 dicembre 1992.
Riordino del sistema previdenziale e applicazione del d.lgs. 503/1992 ai Fondi speciali
Riordino del sistema previdenziale e applicazione del d.lgs. 503/1992 ai Fondi speciali
La circolare fornisce le istruzioni per applicare il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 alle pensioni a carico dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto. Il documento disciplina i criteri generali di computo e poi li declina per i singoli Fondi interessati, con particolare attenzione alla fase transitoria dal 1993 in avanti.
Finalità e ambito di applicazione
Il decreto n. 503, emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, introduce modifiche rilevanti nel regime previdenziale degli iscritti ai Fondi speciali. La circolare precisa che nella prima parte sono illustrati i criteri generali validi per la liquidazione delle pensioni a carico dei Fondi gestiti dall’Istituto, mentre nelle parti successive sono esaminati gli effetti specifici sulle discipline del Fondo dipendenti ENEL e aziende elettriche private, del Fondo del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e del Fondo del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per il Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende di navigazione aerea e per il Fondo del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo è annunciata una circolare successiva.
Età per la pensione di vecchiaia
L’articolo 5 del decreto estende alle forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria i nuovi limiti di età previsti per la vecchiaia nell’AGO, ossia 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Restano però fermi, se più elevati, i limiti di età previsti al 31 dicembre 1992 e quelli fissati dagli ordinamenti del pubblico impiego per il collocamento a riposo d’ufficio.
Per le forme di previdenza sostitutive che, alla data del 31 dicembre 1992, prevedevano requisiti di età inferiori a quelli dell’AGO, l’elevazione è introdotta con gradualità a partire dal 1° gennaio 1994, con incremento di un anno ogni due anni. La circolare chiarisce quindi che per le pensioni di vecchiaia con decorrenza nell’anno 1993 restano applicabili i limiti vigenti al 31 dicembre 1992.
Esclusioni dall’innalzamento dei limiti di età
La disciplina non si applica in alcuni casi particolari. La circolare richiama, oltre alle esclusioni specifiche previste per singoli Fondi, le esclusioni di carattere generale dell’articolo 1, commi 6 e 8, che riguardano i non vedenti e gli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento.
Per i non vedenti, la norma conferma i requisiti di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992; la circolare interpreta tale conferma come riferita sia all’età sia alla contribuzione. Sono inoltre indicati i documenti idonei a provare la condizione di non vedente, distintamente per ciechi civili, ciechi di guerra, ciechi invalidi per servizio e ciechi invalidi del lavoro.
Per gli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento restano confermati i limiti di età previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 1992, con onere per gli interessati di produrre idonea documentazione.
Opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro
La circolare affronta il tema dell’opzione per rimanere in servizio oltre il limite di età o oltre la massima anzianità contributiva prevista. In tale ambito richiama l’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, l’articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e l’articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Ai fini dell’applicazione nei Fondi speciali, il concetto di “età pensionabile” è individuato nell’età al compimento della quale, in assenza di opzione, il datore di lavoro potrebbe esercitare il recesso; tale età, per effetto delle norme sulla parità, è uguale per uomini e donne.
La circolare chiarisce che l’articolo 1, comma 2, del decreto n. 503 eleva fino a 65 anni il limite della legge n. 407/1990, originariamente fissato a 62 anni. Inoltre, per i lavoratori che al 1° gennaio 1993 erano già in servizio pur avendo maturato i requisiti per la vecchiaia, non sussiste l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’esercizio dell’opzione previsto dalla legge n. 407/1990.
È poi richiamato il diritto delle lavoratrici a proseguire il rapporto di lavoro fino ai limiti previsti per gli uomini, in forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 137/1986 e n. 498/1988.
Trattamento pensionistico degli optanti
Per i lavoratori che esercitano l’opzione ai sensi della legge n. 54/1982 o dell’articolo 4 della legge n. 903/1977, la percentuale annua di commisurazione della pensione è incrementata di un punto percentuale per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto dell’opzione fino al compimento del 60° anno di età per le donne e del 65° per gli uomini. Per le donne che proseguano oltre il 60° anno, l’incremento è di mezzo punto percentuale per gli anni successivi fino al 65°.
L’aumento opera nella fase transitoria di innalzamento dell’età pensionabile e si applica, per le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1994, alle anzianità maturate dopo il compimento delle età pensionabili transitorie. Se il lavoratore aveva già raggiunto la nuova età pensionabile prima del 1° gennaio 1994, l’incremento si riconosce per le anzianità maturate da tale data.
Per gli optanti ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 407/1990 continua a spettare la maggiorazione della pensione secondo le regole proprie di ciascun Fondo. Il calcolo deve però rispettare il limite di non superare la retribuzione pensionabile o il massimo coefficiente di rendimento complessivo previsto dal singolo ordinamento.
La circolare richiede inoltre ai datori di lavoro di trasmettere alla sede INPS copia delle opzioni presentate e di segnalare anche i nominativi dei lavoratori che, pur esonerati dalla comunicazione, vanno comunque considerati optanti per effetto del decreto.
Requisiti assicurativi e contributivi per la vecchiaia
L’articolo 6 del decreto estende alle forme sostitutive i criteri dell’articolo 2, che riconosce il diritto a pensione di vecchiaia quando siano trascorsi almeno 20 anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino accreditati o versati almeno 20 anni di contribuzione. L’innalzamento è graduale, con passaggio progressivo dal 1993 al regime pieno.
Nei Fondi speciali si fa riferimento esclusivamente ai requisiti di contribuzione e, ai fini del loro perfezionamento, si considerano tutti i periodi utili secondo la normativa di ciascun Fondo. Sono escluse dall’aumento alcune categorie: chi aveva già maturato i requisiti al 31 dicembre 1992, chi era già stato ammesso alla prosecuzione volontaria in data anteriore e i lavoratori dipendenti che possano far valere almeno 25 anni di anzianità assicurativa e 10 anni di occupazione con periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare.
La circolare distingue poi un’ulteriore ipotesi: per chi al 31 dicembre 1992 aveva un’anzianità tale da non poter raggiungere, neppure sommando il periodo intercorrente fino all’età pensionabile, i nuovi requisiti, il requisito contributivo viene ridotto in misura corrispondente, fermo restando il limite minimo previgente. Sono illustrate due sottocasi, a seconda che l’anzianità maturata al 31 dicembre 1992, sommata al periodo residuo, resti inferiore al minimo previgente oppure inferiore ai nuovi requisiti ma superiore al minimo precedente.
Requisiti per le pensioni ai superstiti
Per le pensioni ai superstiti di assicurato restano confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente. La circolare richiama espressamente il rinvio dell’articolo 6 all’articolo 2 del decreto, precisando che non vi sono modifiche sostanziali su questo punto.
Retribuzione pensionabile
L’articolo 7 del decreto ridefinisce il criterio di calcolo della retribuzione annua pensionabile per i lavoratori iscritti alle forme sostitutive. Per chi al 31 dicembre 1992 aveva meno di 15 anni di contribuzione, la retribuzione pensionabile si determina sul periodo previsto dalla normativa previgente, incrementato dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione.
Per chi al 31 dicembre 1992 aveva almeno 15 anni di contribuzione, la pensione si calcola, a regime, sugli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza. L’ampliamento a dieci anni è però graduale: in fase di prima applicazione il periodo di riferimento è incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra il 31 dicembre 1992 e la decorrenza della pensione, fino al massimo di dieci anni. La circolare richiama inoltre il criterio di arrotondamento per difetto dei mesi, già applicato nell’AGO.
La rivalutazione delle retribuzioni pensionabili avviene in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati tra l’anno cui le retribuzioni si riferiscono e l’anno precedente la decorrenza della pensione, con un aumento di un punto percentuale per ogni anno considerato. Restano escluse dalla rivalutazione le retribuzioni dell’anno di decorrenza e dell’anno immediatamente precedente.
La circolare ribadisce che il nuovo sistema opera solo per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992, mentre per la quota riferita alle anzianità anteriori si applica la disciplina previgente.
Aliquote di rendimento
L’articolo 12 interviene sulle aliquote di rendimento per le quote di retribuzione eccedenti il tetto pensionabile AGO. Per il 1993 il tetto è indicato in lire 53.475.000 annue; oltre tale soglia le aliquote diminuiscono progressivamente secondo scaglioni, fino allo 0,90 per cento per la fascia più elevata.
La circolare specifica che il comma 2 dell’articolo 12 riguarda le gestioni pensionistiche con fasce di retribuzione pensionabile e aliquote decrescenti, mentre il comma 3 si applica alle forme che non prevedono limiti massimi di retribuzione pensionabile. Nei Fondi gestiti dall’Istituto il comma 2 non trova applicazione, perché ciascun Fondo ha un’unica aliquota di rendimento. Il comma 3 si applica a tutti i Fondi salvo il Fondo Volo, per il quale sono già previsti limiti massimi di retribuzione pensionabile.
Per i Fondi ai quali si applica il comma 3, dal 1° gennaio 1993 e per il primo quinquennio 1993-1997 la riduzione opera solo sulla quota di retribuzione eccedente il 90 per cento del tetto AGO. Per il 1993 ciò significa, in sostanza, che la riduzione si applica oltre lire 101.602.500 annue; la percentuale di riduzione è pari al 27,5 per cento dell’aliquota originaria. In ogni caso non si possono ottenere aliquote inferiori a quelle minime previste dal comma 1.
Disciplina transitoria: calcolo delle pensioni in quote
L’articolo 13 introduce una disciplina transitoria per salvaguardare i diritti maturati prima della riforma. La pensione è data dalla somma di due quote: la quota A, riferita alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 e calcolata con la normativa vigente a quella data; la quota B, riferita alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 in poi, calcolata secondo il nuovo sistema.
Per la quota B la circolare descrive un procedimento in più fasi: individuazione del periodo utile, determinazione della retribuzione per ciascun anno solare, rivalutazione dei singoli importi, somma delle retribuzioni rivalutate e divisione per i mesi complessivi del periodo di riferimento, con successiva annualizzazione della media mensile.
Se non esistono anzianità successive al 31 dicembre 1992, la pensione è determinata con i soli criteri previgenti. Anche le pensioni con decorrenza 1° gennaio 1993 devono essere calcolate, in presenza di sole anzianità anteriori, secondo le regole antecedenti alla riforma.
La circolare disciplina inoltre l’arrotondamento delle anzianità, distinguendo i casi in cui la frazione pari o superiore a sei mesi cade prima o dopo il 31 dicembre 1992 e indicando come ripartire il periodo complessivo tra quota A e quota B. Sono riportati esempi numerici per chiarire il metodo.
Requisiti reddituali per l’integrazione al minimo
L’articolo 4 del decreto sostituisce la precedente disciplina dell’articolo 6 della legge n. 638/1983 per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1993. L’integrazione al trattamento minimo non spetta ai soggetti non coniugati o legalmente separati con redditi propri superiori a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, né ai coniugati non separati quando i redditi propri superino tale soglia o i redditi cumulati con il coniuge superino tre volte il trattamento minimo annuo.
La circolare precisa che dal calcolo dei redditi sono esclusi il trattamento di fine rapporto e le anticipazioni sul TFR, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; non si considera nemmeno la pensione da integrare al minimo. Per il 1993 sono indicati i limiti di reddito personale e cumulato. Per le pensioni anteriori al 1° gennaio 1993 continua ad applicarsi la disciplina previgente, che valuta il solo reddito personale, con esclusione di TFR, casa di abitazione e pensione da integrare, ma con mantenimento della valutazione delle competenze arretrate tassate separatamente.
Fondo dipendenti ENEL e aziende elettriche private
Nel Fondo Elettrici la pensione di vecchiaia ordinaria non subisce effetti sull’età, perché la normativa previgente prevedeva già 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Cambia invece il requisito contributivo, che passa gradualmente da 15 a 20 anni secondo la tabella allegata al decreto: 16 anni per il 1993-1994, 17 per il 1995-1996 e così via.
Sono richiamate le esclusioni dall’aumento contributivo già viste nella parte generale. Viene anche illustrato un esempio applicativo della deroga per chi, pur avendo nel 1992 un’anzianità inferiore al nuovo minimo, riesca a perfezionare comunque il diritto a pensione con il solo requisito minimo previgente.
Per la pensione anticipata di vecchiaia, dal 1° gennaio 1994 si applicano i nuovi limiti di età secondo la gradualità prevista; il requisito contributivo resta invariato a 20 anni. Non si applica invece l’elevazione dell’età nei confronti dei non vedenti e degli invalidi almeno all’80 per cento.
La circolare afferma che nel settore elettrico il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al compimento del 60° anno di età con almeno 35 anni di contribuzione, ovvero al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva oltre i 60 anni, e comunque al 65° anno. Per questo motivo non trova applicazione l’opzione ex lege n. 54/1982, né i benefici per le donne ex lege n. 903/1977; trova invece applicazione l’opzione ex lege n. 407/1990, con estensione del limite di età da 62 a 65 anni.
Per gli optanti ex lege n. 407/1990 sono descritti due momenti di calcolo: una pensione teorica alla data di cessazione se l’opzione non fosse stata esercitata e una seconda pensione alla data della risoluzione automatica, con maggiorazione ex lege n. 407. Le quote di contribuzione fino al 31 dicembre 1992 e quelle successive sono calcolate con i rispettivi criteri, e il trattamento da porre in pagamento è quello più favorevole. Sono riportati diversi esempi numerici.
Per la retribuzione pensionabile, il Fondo applica il criterio del semestre per chi al 31 dicembre 1992 aveva meno di 15 anni di contribuzione, mentre per chi ne aveva almeno 15 opera il passaggio graduale verso il riferimento degli ultimi dieci anni. La rivalutazione delle retribuzioni si applica, in via ordinaria, alle pensioni con decorrenza dal 1994 per i meno anziani e dal 1° gennaio 1996 per chi aveva già almeno 15 anni al 31 dicembre 1992. Per le pensioni con decorrenza nel 1993, sulle quote di retribuzione eccedenti lire 101.602.500 annue l’aliquota di rendimento è ridotta del 27,5 per cento, passando al 1,8226 per cento.
La normativa di anzianità non cambia, perché il Fondo prevede già il pensionamento con 35 anni di contribuzione. Si applica invece la disciplina dell’integrazione al minimo. Per le pensioni di invalidità ordinaria e di invalidità per causa di servizio, nonché per la pensione privilegiata ai superstiti, la circolare stabilisce che l’eventuale maggiorazione necessaria per raggiungere i minimi di legge deve essere attribuita alla quota B.
Fondo personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
Nel Fondo Telefonici la vecchiaia ordinaria era già allineata ai requisiti AGO, per cui dal 1° gennaio 1994 si applicano i nuovi limiti di età secondo la tabella A del decreto. Anche il requisito contributivo viene innalzato gradualmente da 15 a 20 anni.
Sono escluse dall’elevazione dell’età i non vedenti e gli invalidi almeno all’80 per cento; inoltre si applicano le deroghe generali già illustrate. È richiamato anche un esempio sul perfezionamento del diritto a pensione in deroga al nuovo minimo contributivo.
Per la vecchiaia anticipata ex legge n. 672/1973 la circolare rinvia a future istruzioni per i nuovi requisiti di età, ma conferma l’elevazione progressiva della contribuzione da 15 a 20 anni. L’opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro è ammessa sia ex lege n. 54/1982 sia ex lege n. 407/1990. Per i lavoratori optanti ex lege n. 407 si eseguono due calcoli: pensione alla data di cessazione e pensione alla data di recesso del datore di lavoro con maggiorazione; si pone in pagamento il trattamento più favorevole.
La circolare fornisce il criterio di determinazione della pensione per gli optanti, con distinzione tra casi in cui la risoluzione automatica ricade entro il 1992 e casi in cui ricade successivamente. In particolare, la pensione è commisurata all’ultimo anno precedente il compimento dell’età pensionabile, nei limiti della media triennale aumentata del 12 per cento, e la maggiorazione si calcola sulla contribuzione di prosecuzione, distinguendo la parte maturata entro il 1992 da quella successiva.
Per la quota B, il periodo utile per la retribuzione pensionabile passa dal periodo di 12 mesi della previgente disciplina agli ultimi dieci anni, con graduale estensione. Fino a quando il nuovo periodo resta inferiore al triennio continua a operare il confronto con la media triennale maggiorata del 12 per cento previsto dall’articolo 20 della legge n. 1450/1956.
La rivalutazione delle retribuzioni segue l’indice ISTAT aumentato di un punto percentuale. Per le pensioni con decorrenza dal 1993, se la retribuzione pensionabile supera lire 101.602.500 annue, la quota eccedente è assoggettata all’aliquota ridotta del 27,5 per cento, con aliquota pari a 1,8125. La normativa di anzianità resta ferma a 35 anni. Sono inoltre disciplinati i casi particolari di pensione di invalidità per causa di servizio e di pensione di anzianità, nonché il limite massimo di pensione, fissato al 90 per cento della retribuzione pensionabile.
Fondo personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Per il Fondo Autoferrotranvieri la circolare conferma che la vecchiaia ordinaria segue i nuovi limiti di età dell’AGO a partire dal 1° gennaio 1994, mentre il requisito contributivo viene progressivamente elevato da 15 a 20 anni.
È prevista la pensione di vecchiaia anticipata, che può essere chiesta dall’azienda quando, sommando contribuzione maturata e periodo mancante al compimento dell’età pensionabile, si raggiunge il totale richiesto per la vecchiaia; per il 1993 e il 1994 il requisito resta di 16 anni. Per gli iscritti volontari la circolare rinvia a successive istruzioni sui nuovi requisiti di età, precisando che il requisito contributivo di 20 anni resta invariato.
Non si applica l’elevazione dell’età ai non vedenti e agli invalidi almeno all’80 per cento; inoltre, per il personale viaggiante iscritto al Fondo restano fermi i limiti di età vigenti al 31 dicembre 1992. Anche qui trovano applicazione le esclusioni generali dall’aumento dei requisiti contributivi.
Sono ammesse le opzioni ex lege n. 54/1982, n. 903/1977 e n. 407/1990. Per gli optanti ex lege n. 407 la circolare prevede un trattamento di garanzia costituito dalla pensione calcolata nei limiti dell’anzianità massima di 36 anni, da confrontare con il trattamento derivante dall’opzione, così da mettere in pagamento il più favorevole.
Per la quota B la retribuzione pensionabile si determina con il criterio degli ultimi dodici mesi, esteso gradualmente fino a dieci anni. La circolare dedica particolare attenzione agli elementi accessori percepiti, che devono essere rapportati ad anno e computati entro il limite del 40 per cento di quelli percepiti negli ultimi 36 mesi di servizio, fino a quando il periodo di riferimento resta inferiore a 36 mesi; oltre tale soglia il calcolo decurtativo non opera più. Sono forniti esempi numerici.
La rivalutazione delle retribuzioni segue l’indice ISTAT con aumento di un punto percentuale. Per le pensioni con decorrenza tra il 1993 e il 1997, sulla quota di retribuzione eccedente il 90 per cento del tetto AGO si applica un’aliquota di rendimento ridotta del 27,5 per cento, pari a 1,8125; per il 1993 la soglia di riferimento è lire 101.602.500.
La disciplina di anzianità non cambia, perché il Fondo prevede già il pensionamento con 35 anni di contribuzione. Si applica invece l’articolo 4 per l’integrazione al minimo. Per le pensioni di invalidità e ai superstiti per causa di servizio, la maggiorazione per raggiungere il minimo di legge è imputata alla quota B; per l’importo massimo di pensione, il taglio dell’anzianità eccedente 36 anni va operato con riferimento alla quota B.
Aggiornamento delle procedure e liquidazioni provvisorie
La parte finale informa che sono in corso gli aggiornamenti delle procedure automatizzate per la liquidazione delle pensioni a carico dei Fondi speciali. Nel frattempo, le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1993 saranno liquidate provvisoriamente limitatamente alla quota corrispondente alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992. Potranno essere calcolate definitivamente solo le pensioni per le quali non esistano periodi contributivi successivi a tale data.
Allegati e tabelle
La circolare richiama l’allegato 1 con la tabella dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia dal 1993 al 2001 e l’allegato 2, contenente la formula e i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei redditi da lavoro autonomo validi per il 1993, nonché le percentuali di riduzione delle aliquote di rendimento derivanti dal raffronto tra la disciplina AGO e quella prevista dall’articolo 12 del decreto.
Punti principali
Ambito della circolare e criteri generali
Il provvedimento chiarisce l’impatto del d.lgs. 503/1992 sul sistema previdenziale dei Fondi speciali gestiti dall’Istituto. Vengono prima esposti i principi comuni, poi le specificità per il Fondo dipendenti ENEL e aziende elettriche private, per il Fondo Telefonici e per il Fondo Autoferrotranvieri; per il Fondo Volo e per il Fondo imposte di consumo è annunciata una successiva circolare.
Nuova età per la pensione di vecchiaia
L’art. 5 del decreto estende ai Fondi speciali i nuovi limiti di età dell’AGO, pari a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, salvo limiti più elevati previgenti o previsti dagli ordinamenti del pubblico impiego. Per i Fondi che prima prevedevano età inferiori, l’elevazione avviene gradualmente dal 1° gennaio 1994, con incremento di un anno ogni due anni. Per le pensioni con decorrenza nel 1993 restano fermi i limiti vigenti al 31 dicembre 1992.
Esclusioni dall’elevazione dell’età
Sono esclusi dall’innalzamento dei limiti di età i non vedenti e gli invalidi in misura non inferiore all’80%, per i quali restano confermati i requisiti vigenti al 31 dicembre 1992. Per i non vedenti la conferma riguarda sia l’età sia la contribuzione; la circolare indica anche la documentazione utile per comprovare la condizione (verbali sanitari, modelli del Ministero del Tesoro, attestazioni INAIL, a seconda della categoria).
Opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro
La circolare coordina le regole sull’opzione per rimanere in servizio oltre i limiti di età o fino al raggiungimento dell’anzianità massima, richiamando l’art. 6 della legge n. 407/1990, l’art. 6 della legge n. 54/1982 e l’art. 4 della legge n. 903/1977. Per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 1993, pur avendo maturato i requisiti pensionistici, è escluso l’obbligo di comunicare l’opzione al datore di lavoro previsto dalla legge n. 407/1990. Per le donne è richiamato anche il principio di parità affermato dalla Corte costituzionale.
Calcolo della pensione per gli optanti
Per gli optanti ex lege n. 54/1982 e n. 903/1977 la circolare prevede incrementi della percentuale annua di commisurazione della pensione per le anzianità maturate oltre i nuovi limiti di età, con effetti transitori dal 1° gennaio 1994. Per gli optanti ex lege n. 407/1990 resta la maggiorazione della pensione, calcolata secondo le regole del singolo Fondo. In ogni caso l’opzione non può comportare il superamento della retribuzione pensionabile o del limite massimo del coefficiente di rendimento previsto dalle norme di ciascun Fondo.
Requisiti assicurativi e contributivi
Per le forme sostitutive si applicano i criteri dell’art. 2 del decreto: diritto alla vecchiaia dopo almeno 20 anni dall’inizio dell’assicurazione e 20 anni di contribuzione, con progressività dal 1° gennaio 1993 fino al regime pieno. Nei Fondi speciali si guarda esclusivamente alla contribuzione utile al diritto a pensione secondo le rispettive norme. Sono previste esclusioni dall’aumento dei requisiti contributivi per chi ha maturato i requisiti al 31 dicembre 1992, per chi era già ammesso alla prosecuzione volontaria in data anteriore e per ulteriori situazioni specifiche descritte nella circolare.
Disciplina transitoria e quote A/B
L’art. 13 introduce un sistema di calcolo in due quote: quota A per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992, calcolata con la normativa previgente; quota B per le anzianità successive, calcolata con il nuovo regime. La circolare dettaglia i criteri di arrotondamento delle anzianità e afferma che, se non vi sono contribuzioni successive al 31 dicembre 1992, la pensione si liquida con il solo sistema previgente. Sono riportati esempi applicativi per agevolare il calcolo nei vari Fondi.
Retribuzione pensionabile e rivalutazione
Per le anzianità post 31 dicembre 1992 la retribuzione pensionabile si determina secondo criteri più estesi: in linea generale ultimi 10 anni per chi al 31 dicembre 1992 aveva almeno 15 anni di contribuzione, o periodi transitori più brevi per chi aveva anzianità inferiori. Le retribuzioni sono rivalutate in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, aumentato di 1 punto percentuale per ogni anno considerato. Le nuove regole operano solo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992.
Aliquote di rendimento e limiti massimi
L’art. 12 modifica le aliquote di rendimento per le fasce di retribuzione eccedenti il tetto pensionabile AGO e introduce, per le forme sostitutive, un principio di riduzione progressiva delle aliquote. La circolare precisa però che nei Fondi gestiti dall’Istituto il comma 2 non si applica, mentre il comma 3 si applica a tutti i Fondi salvo il Fondo Volo, che dispone di propri limiti massimi. Per il primo quinquennio 1993-1997 la riduzione si applica solo sulla fascia più elevata e, per il 1993, sulla quota oltre lire 101.602.500 annue.
Integrazione al trattamento minimo
Viene richiamata la nuova disciplina dei requisiti reddituali per l’integrazione al minimo, applicabile alle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1993. Sono fissati limiti di reddito personale e, per i coniugati non separati, anche cumulato con il coniuge. Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1993 resta in vigore la disciplina precedente, che valuta solo il reddito personale e conserva alcune esclusioni già previste.
Regole specifiche per i singoli Fondi
Nel Fondo Elettrici l’età per la vecchiaia ordinaria era già 65 anni per uomini e 60 per donne, mentre cambiano i requisiti contributivi e la disciplina delle pensioni anticipate e dell’opzione ex lege n. 407/1990. Nel Fondo Telefonici la vecchiaia segue i nuovi limiti graduali e sono trattate anche la vecchiaia anticipata, l’opzione e casi particolari come la pensione di invalidità e la pensione di anzianità. Nel Fondo Autoferrotranvieri vengono disciplinate vecchiaia, vecchiaia anticipata, iscritti volontari, opzioni, elementi accessori, pensioni di invalidità e limiti massimi di importo.
Aggiornamento delle procedure automatizzate
La circolare informa che le procedure automatizzate di liquidazione sono in aggiornamento. Nel frattempo le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1993 saranno liquidate provvisoriamente per la sola quota maturata fino al 31 dicembre 1992; potranno invece essere calcolate integralmente le pensioni per le quali non esistono anzianità successive a tale data.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 28 ott 1993Circolare numero 244 del 28-10-1993
- Circolare · 29 ott 1993Circolare numero 245 del 29-10-1993
- Circolare · 22 ott 1993Circolare numero 238 del 22-10-1993
- Circolare · 22 ott 1993Circolare numero 239 del 22-10-1993
- Circolare · 22 ott 1993Circolare numero 240 del 22-10-1993
- Circolare · 22 ott 1993Circolare numero 241 del 22-10-1993
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →