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Circolare

Circolare numero 246 del 2-11-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma la validità degli atti adottati sulla base dei decreti-legge del 1993 e ribadisce le istruzioni già impartite sul contributo speciale dell’1,30% per gli anni 1993 e 1994 nel settore interessato. Precisa inoltre che, per effetto della legge di conversione del D.L. n. 199/1993, le imprese di spedizione destinatarie degli specifici interventi non sono soggette anche alle disposizioni dell’art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993. Ne consegue che alle imprese di spedizione internazionale con oltre 50 dipendenti, classificate con CSC 70401 e già munite del codice autorizzazione 2X, non deve essere attribuito il codice 3X previsto per il versamento del contributo dello 0,90%.

Chiarimenti su contributo speciale 1,30% e esclusione del codice 3X per le imprese di spedizione internazionale

Chiarimenti su interventi per il settore delle imprese di spedizione

La circolare interviene a seguito della legge 9 agosto 1993, n. 293, di conversione del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, per chiarire gli effetti delle modifiche introdotte sul regime contributivo e sugli interventi applicabili alle imprese del settore delle spedizioni. Il documento conferma inoltre le istruzioni già date con precedenti circolari in materia di contributo speciale.

Validità degli atti e conferma delle istruzioni precedenti

Il secondo comma dell’art. 1 della legge di conversione dispone che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 febbraio 1993, n. 24, e 5 aprile 1993, n. 94. In virtù di tale previsione, la circolare conferma le disposizioni già impartite con le circolari n. 64 del 13 marzo 1993 e n. 170 del 21 luglio 1993, relative al contributo speciale dell’1,30% previsto per gli anni 1993 e 1994 per le aziende del settore, con quota dello 0,30% a carico del lavoratore.

Esclusione del cumulo tra discipline per le imprese di spedizione

La legge di conversione introduce nell’art. 2 del D.L. n. 199/1993 il comma 4-bis, che esclude l’applicazione dell’art. 7, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alle imprese di spedizione destinatarie degli interventi previsti dal medesimo art. 2 e dall’art. 1 del decreto. La finalità è evitare l’accavallamento di norme che avrebbe potuto determinare una sovrapposizione di benefici e obblighi per le imprese del comparto.

Riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale

Viene ricordato che l’art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993 ha esteso fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991 alle imprese di spedizione e trasporto con più di 50 dipendenti. Il settore comprende anche le imprese di spedizione internazionale, le quali sarebbero pertanto rientrate sia negli interventi specifici del D.L. n. 199/1993 sia in quelli previsti dalla disciplina generale richiamata, con conseguente necessità di chiarimento normativo.

Esclusione del codice di autorizzazione 3X per le imprese di spedizione internazionale

La circolare conclude che il codice di autorizzazione "3X", che individua le aziende tenute al versamento del contributo dello 0,90% ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993, non deve essere attribuito alle imprese di spedizione internazionale con oltre 50 dipendenti classificate con il codice statistico contributivo "70401". Per tali imprese permane il codice di autorizzazione "2X", attribuito dal 1 gennaio 1993.

Punti principali

Conferma della validità degli atti e delle disposizioni già impartite

La legge 9 agosto 1993, n. 293, di conversione del D.L. 21 giugno 1993, n. 199, stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 febbraio 1993, n. 24, e 5 aprile 1993, n. 94. Per tale motivo vengono confermate le istruzioni contenute nelle circolari n. 64 del 13 marzo 1993 e n. 170 del 21 luglio 1993 sul contributo speciale dell’1,30%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore, previsto per gli anni 1993 e 1994 per le aziende del settore.

Esclusione dell’applicazione dell’art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993

La legge di conversione inserisce nell’art. 2 del D.L. n. 199/1993 il comma 4-bis, secondo cui le disposizioni dell’art. 7, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano alle imprese di spedizione destinatarie degli interventi previsti dal medesimo articolo 2 e dall’articolo 1 del decreto.

Rapporto con il trattamento straordinario di integrazione salariale

Viene ricordato che l’art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993 ha esteso fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991 alle imprese di spedizione e trasporto con più di 50 dipendenti. Poiché tale settore comprende anche le imprese di spedizione internazionale, queste avrebbero potuto rientrare sia negli interventi specifici del D.L. n. 199/1993 sia in quelli dell’art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993; la norma di conversione evita quindi il cumulo delle discipline.

Codice di autorizzazione 3X e imprese di spedizione internazionale

Conseguentemente, il codice di autorizzazione "3X", che identifica le aziende tenute al versamento del contributo dello 0,90% ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993, non deve essere attribuito alle imprese di spedizione internazionale con oltre 50 dipendenti classificate con codice statistico contributivo "70401". A tali imprese resta attribuito, dal 1 gennaio 1993, il codice di autorizzazione "2X".

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