Circolare numero 247 del 3-11-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito di applicazione della contribuzione di maternità per gli Istituti di credito trasformati in società per azioni ai sensi della legge n. 218/1990 e del d.lgs. n. 357/1990. In seguito ai rilievi dei Ministeri vigilanti, viene precisato che il regime esonerativo previsto per gli enti di diritto pubblico continua ad applicarsi al personale già in servizio alla data di trasformazione. Le disposizioni della precedente circolare n. 264/1992 valgono invece per i dipendenti assunti dopo la trasformazione. Sono inoltre disciplinate l’apertura di una posizione contributiva specifica per tali nuovi assunti, l’esclusione del codice di autorizzazione "8H" e la possibilità di rimborso dei contributi di maternità eventualmente versati in eccesso, con le ordinarie regolarizzazioni contributive.
Maternità e contribuzione per il personale degli Istituti di credito trasformati in S.p.A.
Maternità e contribuzione negli Istituti di credito trasformati in S.p.A.
La circolare interviene per precisare l’effettivo ambito applicativo delle disposizioni già impartite con la circolare n. 264 del 14 novembre 1992 in materia di assicurazione di maternità per gli Istituti di credito trasformati in società per azioni, alla luce delle osservazioni formulate dai Ministeri del Lavoro e del Tesoro. Il chiarimento riguarda in particolare la distinzione tra personale già in servizio alla data di trasformazione e personale assunto successivamente.
Quadro normativo richiamato
La materia si colloca nell’attuazione della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 25 novembre 1990, n. 357. In origine, l’inquadramento degli Istituti nel settore credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati aveva condotto ad affermare l’erogazione dell’indennità economica di maternità e il correlato assoggettamento contributivo. I Ministeri vigilanti hanno però richiamato l’art. 3, comma 2, della legge n. 218/1990, che fa salvi per i dipendenti i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli derivanti dall’originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza.
Personale già in servizio alla data di trasformazione
Secondo l’interpretazione ministeriale recepita nella circolare, la salvaguardia dei diritti quesiti riguarda soltanto i dipendenti degli Istituti di credito che erano già in servizio alla data di costituzione dei singoli Istituti in società per azioni. Per tale personale continua ad applicarsi il regime previsto dall’art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che per il personale degli enti di diritto pubblico rinvia al trattamento economico previsto dai rispettivi ordinamenti, salve le disposizioni di maggior favore della stessa legge.
Personale assunto dopo la trasformazione
Le disposizioni della circolare n. 264 in tema di assicurazione di maternità si intendono invece riferite ai dipendenti assunti a decorrere dalla data di trasformazione degli Istituti in S.p.A. Per questo personale l’inquadramento comporta l’applicazione del relativo regime contributivo di maternità e, sul piano operativo, l’apertura di una posizione contributiva distinta.
Adempimenti contributivi e codice di autorizzazione
Gli Istituti che abbiano effettuato assunzioni dopo l’emanazione della legge devono aprire per il personale interessato un’apposita posizione contributiva, senza attribuire il codice di autorizzazione "8H". Il chiarimento serve a separare il trattamento contributivo dei nuovi assunti da quello del personale già tutelato dal precedente regime pubblico.
Rimborsi dei contributi versati
Per le aziende che, dopo l’emanazione della legge, abbiano versato i contributi di maternità, è prevista la possibilità di rimborso su richiesta, mediante la normale procedura di regolarizzazione contributiva. In tale sede deve essere tenuto conto anche di eventuali indennità di maternità già portate a conguaglio dalle aziende a tale titolo.
Regola finale di applicazione
In conclusione, per il personale già in servizio alle date di trasformazione resta fermo il regime della legge n. 1204/1971, mentre per i dipendenti assunti successivamente si applicano le disposizioni contributive richiamate dalla circolare n. 264/1992.
Punti principali
Chiarimento sull'ambito soggettivo
Viene precisato che il richiamo ai diritti quesiti contenuto nell’art. 3, comma 2, della legge n. 218/1990 tutela soltanto i dipendenti già in servizio al momento della trasformazione degli Istituti di credito in S.p.A. Le disposizioni della circolare n. 264/1992 in materia di assicurazione di maternità devono quindi intendersi riferite ai lavoratori assunti dalla data di trasformazione in avanti.
Regime applicabile al personale già in servizio
Per i dipendenti presenti in organico prima della trasformazione resta applicabile il regime esonerativo previsto dall’art. 13, comma 2, della legge n. 1204/1971, secondo cui al personale degli enti di diritto pubblico si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti, salve le disposizioni di maggior favore della legge stessa.
Gestione contributiva per i nuovi assunti
Gli Istituti che, dopo l’emanazione della legge, abbiano assunto personale devono aprire per tali dipendenti una apposita posizione contributiva, senza attribuire il codice di autorizzazione "8H". Per questo personale si applicano le disposizioni sulla contribuzione di maternità richiamate dalla circolare n. 264/1992.
Rimborsi e regolarizzazioni
Per le aziende che, dopo la legge, abbiano versato i contributi di maternità, è previsto il rimborso a richiesta mediante la normale procedura di regolarizzazione contributiva. In tale sede deve essere considerato anche l’eventuale conguaglio di indennità di maternità già portate in compensazione dalle aziende a tale titolo.
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