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Circolare

Circolare numero 214 del 3-10-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le principali disposizioni contributive del D.L. 15 settembre 1990, n. 259, subentrato ai decreti decaduti n. 170/1990 e n. 82/1990. I chiarimenti riguardano l’abolizione del contributo addizionale dello 0,60% per le imprese industriali e commerciali con oltre mille dipendenti dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1990, la disciplina del lavoro dei detenuti e internati, la conferma dell’aumento delle aliquote al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e alla gestione speciale per miniere/cave/torbiere, nonché il regime contributivo delle somme versate alle Casse Edili. Restano ferme le specifiche eccezioni per editori, stampatori e agenzie di stampa e viene precisata la modalità di rimborso del contributo indebitamente versato tramite note di rettifica a credito.

Norme contributive del D.L. 15 settembre 1990, n. 259

Norme contributive del D.L. 15 settembre 1990, n. 259

La circolare illustra alcune disposizioni contributive contenute nel D.L. 15 settembre 1990, n. 259, entrato in vigore il 17 settembre 1990 e subentrato ai decreti legge precedenti non convertiti. Il documento si limita a richiamare e confermare, per i diversi istituti, i chiarimenti già forniti nelle circolari n. 125 del 5 giugno 1990 e n. 161 del 17 luglio 1990.

Contributo addizionale ex art. 12 della legge n. 1115/1968

La principale novità riguarda il contributo addizionale dello 0,60% previsto dall’art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni. L’art. 4, comma 1, del decreto stabilisce che gli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore della riforma della Cassa Integrazione Guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, ma con esclusione delle disposizioni relative al contributo addizionale, che restano confermate solo fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990.

Ne consegue che, per le imprese industriali e per le imprese commerciali con oltre mille dipendenti, dal mese di luglio 1990 viene meno l’obbligo di versamento del contributo addizionale. La procedura automatizzata di elaborazione delle denunce contributive è stata aggiornata per escludere tale contributo dalle aliquote dovute a partire dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1990.

Se alcuni datori di lavoro hanno comunque versato il contributo anche per periodi successivi al mese di giugno 1990, il recupero non può avvenire tramite conguaglio con contributi dovuti per i mesi successivi. Il rimborso deve essere effettuato mediante note di rettifica a credito delle aziende emesse dalla procedura.

Resta ferma, invece, l’applicazione del contributo addizionale per le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, per le agenzie di stampa a diffusione nazionale e per le imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, comprese quelle che non producono esclusivamente giornali periodici.

Detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere

L’art. 3, comma 6, conferma l’interpretazione già fornita nei precedenti decreti in tema di calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i detenuti e gli internati ammessi al lavoro in carcere. Il riferimento è all’art. 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 1989, n. 389.

Su questo punto la circolare non introduce nuove istruzioni operative, ma richiama espressamente le indicazioni già impartite con la circolare n. 125 del 5 giugno 1990 e con la circolare n. 161 del 17 luglio 1990.

Aliquote contributive al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

L’art. 7, comma 7, conferma l’aumento delle aliquote dei contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nella misura dello 0,41% della retribuzione imponibile. L’aumento si applica a tutti i lavoratori, inclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari e i pescatori della piccola pesca.

La decorrenza è fissata al periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989. Anche per questo istituto la circolare si limita a ribadire quanto già chiarito nelle circolari n. 125 del 5 giugno 1990 e n. 161 del 17 luglio 1990.

Gestione speciale per i dipendenti di imprese esercenti miniere, cave e torbiere

L’art. 7, comma 9, conferma l’aumento delle aliquote contributive dovute alla Gestione Speciale di Previdenza Integrativa dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione anche parziale in sotterraneo.

L’aumento decorre dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed è applicato nella misura prevista dal D.L. 5 giugno 1990, n. 161, richiamato espressamente dalla circolare.

Somme versate alle Casse Edili

L’art. 3, commi 8, 9 e 10, disciplina il regime contributivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate periodicamente alle Casse Edili. Anche in questo caso il decreto recepisce la disciplina già contenuta nei decreti legge decaduti, senza introdurre una nuova disciplina autonoma.

La circolare rinvia, per le precisazioni operative, alle circolari n. 125 del 5 giugno 1990 e n. 161 del 17 luglio 1990, che restano il riferimento per l’applicazione concreta della norma.

Punti principali

Contributo addizionale ex art. 12 L. n. 1115/1968

Per le imprese industriali e per le imprese commerciali con oltre mille dipendenti cessa l’obbligo di versare il contributo addizionale dello 0,60% a decorrere dal mese di luglio 1990, con esclusione del contributo riferito al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990. Se il contributo è stato comunque corrisposto per periodi successivi a giugno 1990, non è ammesso il conguaglio con contributi dovuti nei mesi successivi; il recupero avviene tramite note di rettifica a credito emesse dalla procedura automatizzata. L’obbligo resta invece per imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, per le agenzie di stampa a diffusione nazionale e per le imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, comprese quelle non esclusivamente periodiche.

Detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere

L’art. 3, comma 6, richiama l’interpretazione già contenuta nei decreti precedenti in materia di calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali per detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere, con riferimento all’art. 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del D.L. n. 338/1989 convertito dalla L. n. 389/1989. La circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 125 del 5 giugno 1990 e con la circolare n. 161 del 17 luglio 1990.

Aliquote contributive al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

L’art. 7, comma 7, conferma l’aumento dello 0,41% della retribuzione imponibile delle aliquote dei contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per tutti i lavoratori, inclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari e i pescatori della piccola pesca. L’aumento decorre dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed è confermato richiamando le precedenti circolari n. 125/1990, n. 161/1990 e le istruzioni anteriori.

Gestione speciale per dipendenti di imprese esercenti miniere, cave e torbiere

L’art. 7, comma 9, conferma, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l’aumento delle aliquote contributive per la Gestione Speciale di Previdenza Integrativa dell’assicurazione IVS per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione anche parziale in sotterraneo, secondo la misura prevista dal D.L. n. 161 del 5 giugno 1990.

Contribuzione alle Casse Edili

L’art. 3, commi 8, 9 e 10, disciplina il regime contributivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate periodicamente alle Casse Edili, recependo la disciplina già contenuta nei decreti decaduti. La circolare rinvia, per i dettagli applicativi, alle precisazioni già fornite con le circolari n. 125 del 5 giugno 1990 e n. 161 del 17 luglio 1990.

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