Circolare numero 216 del 4-10-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene per uniformare modalità, criteri e strumenti del controllo aggiuntivo svolto dalle Sedi regionali sul processo produttivo delle prestazioni pensionistiche, a seguito di applicazioni non omogenee riscontrate nelle prime relazioni. Vengono definite la programmazione trimestrale delle verifiche, le modalità di controllo dei controlli di competenza delle strutture periferiche, i criteri per il controllo "proprio" e "aggiuntivo" basato su logiche di budget e gli obblighi di trasmissione periodica delle risultanze alla Sede centrale.
Omogeneizzazione del controllo regionale aggiuntivo sulle prestazioni pensionistiche
Controllo aggiuntivo regionale sulle prestazioni pensionistiche
La circolare integra le istruzioni già impartite con la circolare n. 113 del 16 maggio 1990, a seguito delle difformità riscontrate nelle prime relazioni delle Sedi regionali. L'obiettivo è rendere omogenee le modalità di esercizio del controllo regionale "aggiuntivo", i criteri di selezione del campione e le forme di trasmissione delle risultanze alla Sede centrale.
Programmazione delle verifiche e periodicità
Le verifiche del livello regionale devono essere organizzate in modo da coprire tutte le strutture periferiche nell'arco di ciascun trimestre solare. Per il trimestre ottobre-dicembre p.v. ogni Sede regionale deve assicurare il controllo del processo produttivo presso tutte le Sedi e i Centri Operativi di competenza, anche se vi sono già stati accessi precedenti o controlli ancora in corso.
Controllo dell'attività delle strutture periferiche
La funzione regionale deve innanzitutto verificare che le strutture periferiche abbiano effettivamente svolto entrambi i controlli di loro competenza: il controllo di rispondenza e il controllo di qualità. Tale verifica deve riguardare tutte le lavorazioni effettuate dalla struttura a partire dall'ultima ispezione regionale. A tal fine deve essere esaminata tutta la documentazione costituita dai modelli P23 M/S riferiti al periodo considerato, accertando che i controlli siano stati eseguiti secondo le modalità già indicate al punto 1.1 della circolare n. 113. La circolare segnala inoltre che le liste P23 M/S saranno a breve numerate automaticamente in modo progressivo, così da facilitarne conservazione e riscontro.
Controllo proprio e aggiuntivo della Sede regionale
Accanto alla verifica dell'adempimento dei controlli periferici, la Sede regionale deve svolgere la propria funzione "aggiuntiva" secondo logiche di budget. In occasione di ciascun accesso va individuato un mese di riferimento, sempre compreso nel periodo trascorso dalla precedente verifica, per rilevare l'impegno di spesa mensile relativo alle nuove liquidazioni. Su tale importo deve essere applicata una percentuale non inferiore al 20% per determinare il budget da sottoporre a controllo.
Selezione del campione di pensioni
Determinato il budget di verifica, deve essere selezionato un campione di fascicoli pensionistici da esaminare nel merito, sia sotto il profilo del processo produttivo sia sotto quello della correttezza dell'iter procedurale. Il campione deve:
- rappresentare almeno il 10% delle pensioni liquidate nel mese di riferimento;
- essere significativo per importi e tipologie, includendo pensioni al trattamento minimo, pensioni superiori al minimo e, ove presenti, pensioni sociali;
- corrispondere complessivamente, in termini di prime cedole ed arretrati, al budget oggetto di verifica.
Trasmissione delle risultanze alla Sede centrale
Le risultanze dell'attività di verifica devono essere trasmesse alla Sede centrale entro il giorno 10 di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con riferimento al trimestre solare precedente. La comunicazione deve avvenire tramite l'allegato prospetto n. 1, che uniforma la presentazione dei dati, accompagnato da una breve relazione riepilogativa. Nella relazione devono essere indicati:
- lo stato di attuazione dei controlli da parte di ciascuna struttura periferica;
- eventuali anomalie di ordine procedurale o di merito;
- gli interventi correttivi adottati dalle Sedi regionali.
Valenza coordinativa del controllo regionale
La circolare precisa che la funzione di controllo regionale costituisce un rafforzamento della già prevista funzione di coordinamento e verifica. Di conseguenza, il controllo deve essere esercitato anche con finalità correttive, estendendo, se necessario, gli interventi per omogeneizzare i comportamenti operativi delle strutture periferiche e migliorarne la coerenza applicativa.
Trasmissione del prospetto allegato
In attesa della composizione e stampa definitiva della circolare, il prospetto allegato n. 1 viene trasmesso alle Sedi regionali via telefax.
Punti principali
Esigenza di uniformare il controllo regionale
Dalle prime relazioni trasmesse dalle Sedi regionali, ai sensi della circolare n. 113 del 16 maggio 1990, è emersa una non omogenea applicazione delle disposizioni sul controllo "aggiuntivo" relativo alla revisione del processo produttivo delle prestazioni pensionistiche. La circolare integra quindi le precedenti istruzioni per rendere uniformi criteri, modalità operative e sistemi di trasmissione delle risultanze.
Programmazione trimestrale delle verifiche
Le verifiche regionali devono essere programmate in modo da garantire, in ciascun trimestre solare, il controllo di tutte le strutture periferiche. Per il trimestre ottobre-dicembre p.v. ciascuna Sede regionale deve assicurare la verifica del processo produttivo presso tutte le Sedi e i Centri Operativi di competenza, indipendentemente dagli accessi già effettuati o in corso.
Controllo della corretta esecuzione dei controlli periferici
La funzione di controllo regionale deve verificare che le Sedi e i Centri Operativi abbiano effettuato entrambi i controlli di competenza, cioè il controllo di corrispondenza e quello di qualità. Il riscontro deve riguardare tutte le lavorazioni effettuate dalla struttura periferica a partire dalla precedente verifica, attraverso l'esame di tutti i modelli P23 M/S relativi al periodo considerato. Le liste P23 M/S saranno presto numerate progressivamente in modo automatico per agevolarne conservazione e riscontro.
Controllo regionale "proprio" e "aggiuntivo" basato su budget
Per la funzione di controllo definita "propria" e "aggiuntiva" della Sede regionale, esercitata secondo logiche budgettarie, in occasione di ogni accesso deve essere individuato un mese di riferimento del periodo intercorrente dalla precedente verifica. Su tale mese va rilevato l'impegno di spesa mensile per le nuove liquidazioni e va determinato l'importo da sottoporre a verifica applicando una percentuale non inferiore al 20% dell'impegno di spesa.
Criteri di selezione del campione di fascicoli
Una volta definito il budget da controllare, deve essere individuato un campione di fascicoli di pensione per l'esame di merito dei processi produttivi e della correttezza dell'iter procedurale. Il campione deve soddisfare tre requisiti: rappresentare almeno il 10% delle pensioni liquidate nel mese di riferimento, essere significativo per importi e tipologie di trattamenti includendo pensioni al minimo, superiori al minimo e, se presenti, pensioni sociali, e corrispondere complessivamente, tra prime cedole e arretrati, al budget oggetto di verifica.
Trasmissione periodica delle risultanze alla Sede centrale
Entro il giorno 10 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ciascuna Sede regionale deve trasmettere alla Sede centrale, ai Servizi indicati nella circolare n. 113, le risultanze del trimestre solare precedente. La trasmissione avviene mediante compilazione dell'allegato prospetto n. 1, che standardizza l'esposizione dei dati, accompagnato da una breve relazione di sintesi sulle verifiche svolte, sulle eventuali anomalie procedurali o di merito riscontrate e sugli interventi correttivi adottati.
Funzione di coordinamento e correzione dei comportamenti
La circolare evidenzia che l'attività di controllo regionale non si limita alla verifica, ma si inserisce anche nella funzione di coordinamento e verifica già prevista. Se necessario, l'ambito degli interventi deve essere ampliato per correggere e omogeneizzare i comportamenti operativi delle strutture periferiche.
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