Circolare numero 219 del 10-10-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama i criteri di utilizzo dei turni già illustrati con il precedente accordo nazionale del 31 maggio 1990, sottolineandone la gestione rigorosa e la finalità di ampliare i servizi all’utenza nel pomeriggio e valorizzare le strumentazioni informatiche. Dispone che le Direzioni regionali svolgano un’azione di vigilanza e modifica la precedente disciplina del 1980, eliminando l’invio da parte delle singole strutture delle comunicazioni standardizzate. Resta invece l’obbligo, per le Direzioni regionali, di trasmettere semestralmente un consuntivo regionale sul ricorso ai turni entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno.
Vigilanza sul ricorso ai turni e invio del consuntivo regionale semestrale
Vigilanza e consuntivazione sul ricorso ai turni
La circolare interviene sul tema dell’utilizzo dei turni nell’ambito dell’accordo nazionale stipulato con le Organizzazioni sindacali il 31 maggio 1990 e recepito con deliberazione del Comitato esecutivo n. 557 del 1 giugno 1990. Essa richiama i criteri di flessibilità già evidenziati nella precedente circolare del 10 luglio 1990 e chiarisce le modalità di controllo e di rendicontazione da osservare.
Quadro generale e finalità dei turni
Viene ribadito che il ricorso a prestazioni straordinarie, turni e particolari articolazioni di orario deve essere improntato a flessibilità, ma nel caso dei turni la gestione deve essere rigorosa. La finalità prioritaria è l’estensione dei servizi all’utenza nelle ore pomeridiane e il pieno utilizzo delle strumentazioni informatiche.
Ruolo delle Direzioni regionali
In coerenza con tali obiettivi, alle Direzioni regionali è richiesta un’adeguata azione di vigilanza sul ricorso ai turni, così da assicurarne un impiego conforme alle finalità indicate e alle esigenze organizzative dell’amministrazione.
Superamento della precedente disciplina del 1980
La circolare modifica espressamente quanto previsto dalla circolare n. 2331 P. - n. 4541 O./60 del 18 marzo 1980. Di conseguenza, non devono più essere trasmesse da ciascuna struttura le comunicazioni redatte secondo il fac-simile di cui all’allegato 2 della precedente disposizione.
Consuntivo regionale semestrale
Ai fini delle valutazioni centrali, permane invece l’obbligo per ciascuna Direzione regionale di inviare con cadenza semestrale un consuntivo regionale sul ricorso ai turni, secondo l’allegato fac-simile. La trasmissione deve avvenire entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno.
Contenuto del prospetto
Nel consuntivo regionale deve essere utilizzato lo spazio dedicato alle ANNOTAZIONI per evidenziare gli aspetti di carattere generale o le situazioni specifiche ritenute meritevoli di considerazione. Le strutture centrali provvederanno a inviare il prospetto opportunamente adattato.
Punti principali
Richiamo all’accordo nazionale e ai criteri di flessibilità
La circolare si colloca nel solco di quanto già comunicato il 10 luglio 1990 in merito all’accordo nazionale stipulato il 31 maggio 1990 e recepito con deliberazione del Comitato esecutivo n. 557 del 1 giugno 1990. Viene ribadito che tra gli aspetti significativi dell’intesa figurano la flessibilità nell’uso di prestazioni straordinarie, turni e particolari articolazioni dell’orario di lavoro.
Finalità del ricorso ai turni
Per i turni viene espressamente richiamato il principio secondo cui essi devono essere gestiti in modo rigoroso e orientato prioritariamente a due obiettivi: estendere i servizi all’utenza nelle ore pomeridiane e assicurare il pieno utilizzo delle strumentazioni informatiche.
Vigilanza delle Direzioni regionali
In relazione alla corretta applicazione dei criteri sopra indicati, la circolare affida alle Direzioni regionali una opportuna azione di vigilanza sul ricorso ai turni, così da garantire coerenza con le finalità indicate nell’accordo nazionale.
Abrogazione della precedente comunicazione delle strutture
La circolare modifica quanto previsto dalla circolare n. 2331 P. - n. 4541 O./60 del 18 marzo 1980. In particolare, non dovranno più essere inviate da ciascuna struttura le comunicazioni compilate secondo il fac-simile allegato 2 della precedente circolare.
Invio del consuntivo regionale semestrale
Ai fini delle valutazioni centrali, ciascuna Direzione regionale deve trasmettere semestralmente un consuntivo regionale sul ricorso ai turni, utilizzando l’apposito fac-simile. L’invio deve avvenire entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno.
Contenuto delle annotazioni e adempimenti delle strutture centrali
Nel prospetto regionale deve essere compilato lo spazio riservato alle ANNOTAZIONI, inserendo gli aspetti di carattere generale o le situazioni specifiche che meritino considerazione. Le strutture centrali, a loro volta, provvederanno a inviare il medesimo prospetto opportunamente adattato.
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