Sentenza del 11/11/2021 n. 8007 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n. 132/2021 ACCERTAMENTO - OPERAZIONI INESISTENTI - Onere probatorio - Contribuente - Amministrazione - Ripartizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTP di Napoli che aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario; la ricorrente contestava un Avviso di Pagamento per il recupero del Ticket sanitario (anni 2013-2015), denunciando inoltre illegittima notificazione mediante servizio postale privato e carenza di motivazione dell'atto.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello ritenendo che la controversia rientri nella giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992 perché il 'Ticket' sanitario ha natura di tributo. Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 546/92, il rinvio della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli per il relativo esame sul merito. Sulla questione delle spese: nella motivazione il Collegio riteneva di lasciare le spese a carico dell'appellante, mentre nel dispositivo finale si riporta testualmente "nulla per le spese".
Norme richiamate
art. 2, D.Lgs. 546/1992
appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale
La CTR ha interpretato tale disposizione nel senso che le controversie sul recupero del Ticket sanitario rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. 546/1992
La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice
Fondamento procedurale per il rinvio alla CTP di Napoli dopo che la CTP aveva negato la propria giurisdizione.
D.L. n. 382/1989
Richiamato come atto normativo di introduzione della partecipazione alla spesa sanitaria (Ticket) e per evidenziare l'origine normativa della misura.
D.Lgs. n. 124/1998
Norma richiamata per qualificare il Ticket come quota di partecipazione alla spesa sanitaria e per i criteri di applicazione/esenzione.
art. 4, comma 5, DPR 633/1972
"non sono invece considerate attività commerciali ... le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale"
Usato in combinato disposto per evidenziare che le prestazioni soggette a Ticket non rientrano nell'attività commerciale, supportando la qualificazione tributaria del Ticket.
art. 55, DPR 917/1986 (TUIR)
Richiamato in combinazione con il DPR 633/1972 per spiegare le ricadute fiscali e la natura delle prestazioni sanitarie rispetto al regime d'impresa.
Corte Costituzionale, pronuncia n. 238/2009
Richiamata per i criteri di qualificazione tributaria (doverosità della prestazione, mancanza di rapporto sinallagmatico, collegamento della prestazione alla spesa pubblica), utilizzati dalla CTR per definire il Ticket come tributo.
Cassazione, Sezioni Unite, ord. 9 gennaio 2007, n. 123
Giurisprudenza di legittimità richiamata a supporto dell'affermazione che le controversie inerenti obbligazioni tributarie rientrano nella giurisdizione tributaria.
Massime di principio
- Le controversie su recuperi del Ticket sanitario vanno in linea di principio trattate dalla giurisdizione tributaria: prima verifica sempre la natura tributaria della pretesa.
- Il Ticket sanitario è da considerarsi tributo quando risponde ai criteri di doverosità, assenza di rapporto sinallagmatico e collegamento alla copertura della spesa pubblica; in tali casi opera la competenza delle Commissioni Tributarie.
- Se un giudice tributario di primo grado dichiara il difetto di giurisdizione, la Commissione Tributaria Regionale deve rimandare la causa alla Commissione Provinciale che ha emesso la sentenza ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 546/1992.
- Le eccezioni processuali relative a notifiche (es. uso di servizi postali privati) e alla motivazione dell'atto vanno rilevate e valutate dal giudice competente: il rinvio per incompetenza riguarda la sola questione di giurisdizione e non impedisce il riesame delle contestazioni di merito dalla CTP.
- Sul piano pratico, in situazioni analoghe se l'Amministrazione chiede il recupero del Ticket il contribuente deve innanzitutto ottenere il riconoscimento della competenza del giudice tributario e poi far valere le proprie difese nel merito davanti alla CTP; occorre documentare tempestivamente vizi di notifica e di motivazione.
- Riguardo alle spese processuali, è opportuno valutare il comportamento delle parti: la CTR può decidere di addebitare le spese in funzione di chi ha effettivamente determinato l'iter processuale, ma il dispositivo può riportare differenti conclusioni formali; conviene prevedere e chiedere espressamente la pronuncia sulle spese.
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