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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14148/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa all'esatto confine tra fondi a Montemilone e alla proprietà di una 'passata' (strada di campagna, catastalmente foglio 33 particella 233) e di una striscia di terreno contigua di circa mq 5.400 rivendicata dai Mazzoni. I Mazzoni chiedevano l'accertamento del confine, il rilascio della striscia, il risarcimento danni e l'accertamento di inesistenza di servitù di passaggio; i Cancellara, in via riconvenzionale, chiedevano l'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla porzione e della servitù di passaggio. In corso di giudizio sono state svolte consulenza tecnica e prove testimoniali; in appello sono state contestate produzioni documentali tardive e l'identificazione della passata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei Mazzoni. Ha ritenuto infondati i vari motivi di cassazione: è stata esclusa la sussistenza del vizio per omesso esame di fatto decisivo perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato la collocazione della passata; è stata confermata l'inammissibilità di produzioni documentali in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; è stata rigettata la censura sulla nullità per presunto vizio di difesa per mancata valutazione dei documenti; sono state dichiarate inammissibili o infondate le doglianze attinenti a vizio di motivazione, interpretazione dei titoli e giudicato possessorio. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e adempimenti contributivi previsti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5

    Introduzione del vizio per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ricorda che per invocarlo il ricorrente deve indicare il fatto, la fonte, come è stato dibattuto e la sua decisività. Qui il vizio è stato ritenuto non sussistente perché il fatto era comunque preso in considerazione dal giudice del merito.

  • art. 345 c.p.c.

    Divieto, salvo eccezioni, di produrre nuovi documenti in appello. La Corte ha confermato l'inammissibilità delle produzioni tardive dedotte in appello, ritenendo che i documenti erano diretti a provare i fatti principali della domanda e pertanto non ammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai vizi della sentenza; impone l'obbligo di motivazione e il rispetto del contraddittorio, ma la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto.

  • art. 2909 c.c.

    Citato in connessione con il tema del giudicato interno e della produzione documentale; la Corte ha ritenuto che non ricorrevano i presupposti per rilevare violazioni tali da incidere sul giudicato.

  • artt. 1074 e 1075 c.c.

    Riferiti dai ricorrenti in relazione all'estinzione della servitù; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di specificità nel ricorso e per mancata deduzione nel grado di merito con adeguata protesta.

  • art. 1363 c.c.

    Riguarda i criteri di interpretazione del contratto; la Corte ha richiamato il principio per affermare che la semplice contrapposizione tra due possibili interpretazioni non è sufficiente per il ricorso per cassazione, che non può imporre una diversa valutazione che sia plausibile tra più alternative.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo per i ricorrenti di versare un ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Per far valere in Cassazione un omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n.5 c.p.c.) è necessario indicare puntualmente il fatto, la fonte documentale o probatoria, come e quando è stato dibattuto e dimostrarne la decisività: semplice divergente valutazione delle prove non basta.
  • La produzione di documenti in appello è fortemente ostacolata dall'art. 345 c.p.c.: i documenti tardivi non sono ammessi se provano i fatti principali dedotti dalle parti; l'uso di documenti da parte del CTU non implica automaticamente che siano divenuti documenti di parte.
  • La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione probatoria; le critiche alle valutazioni testimoniali o peritali devono essere formulate con motivi d'appello specifici e adeguatamente supportati.
  • Le censure sul giudicato possessorio e sui rapporti tra possessorio e petitorio devono essere rivolte nel modo corretto e non possono essere sollevate in Cassazione con attacchi diretti alla sentenza di primo grado: occorre rispettare i limiti di ammissibilità delle censure in sede di legittimità.
  • Chi contesta interpretazioni contrattuali in Cassazione deve indicare concretamente i canoni di interpretazione ritenuti violati e come il giudice del merito si sia scostato da essi; non è sufficiente proporre un'alternativa interpretativa plausibile.
  • Se si invoca l'estinzione di una servitù (art. 1074-1075 c.c.) bisogna proporre la specifica doglianza e provarne il concreto pregiudizio; mere argomentazioni generiche in ricorso per cassazione sono inammissibili.

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