Cassazione Civile, Sentenza n. 14150/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza resa ex art. 702‑ter c.p.c. del Tribunale di Trieste che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del Giudice di Pace di Trieste (27/10/2016) che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, già respinta dal locale C.O.A. Il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 75 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (regime di ammissione al gratuito patrocinio), deducendo che la previsione della necessità di difesa tecnica non potesse costituire unica condizione di ammissibilità del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per inottemperanza all'ordine della Corte stessa di rinnovare la notifica del ricorso agli Uffici competenti (Avvocatura Generale dello Stato), non essendo stato depositato in cancelleria l'atto di integrazione/notifica nei termini prescritti. La Corte ha richiamato l'art. 371‑bis c.p.c. (termine perentorio di deposito dell'atto di notifica/integrazione) e la giurisprudenza consolidata che considera inammissibile il ricorso se non viene ottemperato all'ordine di rinnovazione della notificazione; non è stata pronunciata la questione di merito sulle censure relative agli artt. 74 e 75 DPR 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese in assenza di controricorrenti. La Corte ha altresì rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. 30.5.2002 n. 115
Richiamati dal ricorrente come norme sull'ammissione al gratuito patrocinio; la Corte non si è pronunciata nel merito sulle interpretazioni dedotte dal ricorrente, avendo deciso per inammissibilità per motivi processuali.
Codice di procedura civile
Richiamato come base normativa del motivo di cassazione (violazione di legge). La Corte non ha affrontato la questione di merito fondata su tale motivo per effetto dell'inammissibilità procedurale.
Codice di procedura civile
Interpretata dalla Corte come norma imperativa che impone il deposito, a pena di inammissibilità, dell'atto comprovante la notificazione integrativa/dispositivo di integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio previsto; il mancato adempimento all'ordine della Corte di rinnovare la notifica determina l'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile
Richiamato in relazione al potere della Corte di disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso; la disposizione è stata usata per ordinare l'integrazione del contraddittorio mediante nuova notifica.
D.P.R. 30.5.2002 n. 115
Richiamato dalla Corte per constatare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione ordina la rinnovazione della notificazione o l'integrazione del contraddittorio, l'attore/ricorrente deve provvedere tempestivamente alla nuova notifica e depositare in cancelleria la prova dell'avvenuta notifica entro i termini perentori previsti dall'art. 371‑bis c.p.c.; il mancato deposito comporta inammissibilità del ricorso.
- Le questioni di merito (es. interpretazione di norme sul gratuito patrocinio come gli artt. 74 e 75 DPR 115/2002) non vengono esaminate se il procedimento è estinto o il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi processuali formali: è quindi essenziale curare l'aspetto formale prima che la Corte valuti il merito.
- In conflitti relativi all'ammissione al gratuito patrocinio, è importante articolare il motivo di impugnazione in modo completo ma anche rispettare scrupolosamente le formalità di notifica e deposito previste in Cassazione; la violazione delle regole processuali può essere definitiva e impedire qualsiasi valutazione delle censure sostanziali.
- Quando si impugna un provvedimento amministrativo o giudiziario che riguarda il gratuito patrocinio, considerare sia i profili di merito (applicazione degli artt. 74‑75 DPR 115/2002) sia la tempestiva e corretta integrazione del contraddittorio presso gli uffici centrali (Avvocatura dello Stato, Agenzia competente) se ordinata dalla Corte.
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