Cassazione Civile, Sentenza n. 14114/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Accertamento fiscale relativo all'anno 2003: l'Agenzia contestava indebita deduzione di costi (manutenzione e riparazione su beni di terzi e di proprietà, noleggio di beni mobili) e rideterminava induttivamente i ricavi d'impresa ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 avvalendosi delle risultanze dello studio di settore; la contribuente impugnava gli esiti e la determinazione induttiva
La decisione
La Corte ha accolto in parte il ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto che la CTR non abbia dato adeguata motivazione su alcune questioni (omessa/insufficiente pronuncia sulle riprese relative ai rilievi nn.7-10) e ha ritenuto corretto l'impiego, nell'accertamento induttivo puro ex art.39, comma 2, delle risultanze dello studio di settore come presunzioni semplici che possono concorrere tra le presunzioni supersemplici per la determinazione del reddito. Per questi motivi la sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata alla CTR competente in diversa composizione, con condanna alle spese di giudizio
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo puro ex comma 2 quando la contabilità sia gravemente inattendibile; in tale procedimento possono concorrere anche elementi presuntivi non dotati dei requisiti di gravita' e precisione (presunzioni supersemplici), comprese le risultanze dello studio di settore
art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione alla distinzione tra accertamento analitico-induttivo (che richiede presunzioni gravi, precise e concordanti) e accertamento induttivo puro; la Corte ha precisato che se mancano i requisiti per l'analitico non si esclude l'uso dell'induttivo puro
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata nel contesto delle imposte indirette (IVA) oggetto dell'accertamento; utilizzata quale riferimento normativo generale per le posizioni impositive contestate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la mancata pronuncia della CTR su tutti i motivi di impugnazione; la Corte ha verificato la pronuncia implicita ma ha comunque rilevato insufficiente motivazione su alcune questioni
art. 360 c.p.c. nn. 3,4,5
Fondamento delle censure in cassazione: violazione di legge, vizio di motivazione e omessa o insufficiente motivazione; la Corte ha accolto i motivi relativi all'insufficiente motivazione e all'erronea applicazione delle regole sull'accertamento induttivo
L. n. 176/2020 art. 23, comma 8-bis (richiamo procedurale)
Riferimento procedurale all'udienza camerale fissata ai sensi della norma; utilizzata per indicare il procedimento di trattazione in Corte
Sentenza Sezioni Unite n. 26635 del 18/12/2009
Principio richiamato: l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravita' e precisione possono emergere dal contraddittorio con il contribuente; tali presunzioni possono concorrere anche nell'ambito di un accertamento induttivo puro
Massime di principio
- Se la contabilità e' gravemente inattendibile e presenta carenze numerose e ripetute, l'amministrazione puo' procedere con un accertamento induttivo puro ex art.39, comma 2
- Nell'accertamento induttivo puro l'Ufficio puo' utilizzare anche elementi che costituiscono presunzioni semplici, come le risultanze dello studio di settore, considerandoli tra le presunzioni supersemplici concorrenziali per la determinazione del reddito
- L'accertamento analitico-induttivo ex art.39, primo comma, lett. d) richiede presunzioni gravi, precise e concordanti; in mancanza di tali requisiti non e' obbligatorio trasformare il procedimento in analitico se sussistono i presupposti per l'induttivo puro
- Il giudice d'appello deve pronunciarsi e motivare su tutte le questioni e i motivi dedotti in gravame; omissioni o motivazioni generiche possono determinare la cassazione per insufficiente motivazione
- Le risultanze dello studio di settore non richiedono necessariamente l'espletamento della specifica procedura di accertamento sugli studi per poter concorrere come elemento di prova nell'ambito di altri moduli procedurali, purché valutate nel loro contesto probatorio
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