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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14147/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l'eliminazione dell'allaccio delle condutture di acque nere al pozzetto di raccolta da loro realizzato nel 1984 su autorizzazione comunale (1983) sulla via privata Madonna di Lourdes. La controversia verteva sulla legittimazione ad agire degli attori in relazione alla titolarità della strada (comproprietà) e, in via alternativa, su un presunto acquisto di una servitù di scarico per possesso ultraventennale (usucapione della servitù) e sul divieto di aggravamento della servitù ex art. 1067 c.c. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato il rigetto della domanda, lamentando tra l'altro la carenza di legittimazione passiva dei convenuti, la necessità di qualificare la domanda come tutela dell'aggravamento della servitù/autocapione e la erronea qualificazione come nuova della questione sulla natura pertinenziale della stradella in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, richiamando il principio secondo cui la titolarità del rapporto è elemento costitutivo della domanda e rilevabile d'ufficio se risultante dagli atti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo relativo all'acquisto della servitù per usucapione e alla tutela per aggravamento della servitù perché la questione, attinente a fatti e prova, non era stata trattata nel giudizio di merito e il ricorso per cassazione non indicava dove fosse stata sollevata in precedenza. Ha altresì ritenuto il terzo motivo (sulla natura pertinenziale della stradella) inammissibile per difetto di specificità e perché la Corte d'appello aveva correttamente considerato la questione come nuova. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in € 3.200,00 oltre accessori) e tenuti, se dovuto, al versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La titolarità della posizione soggettiva (attiva o passiva) è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito; l'attore deve allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili del convenuto. La carenza di titolarità può essere rilevata d'ufficio dal giudice se risulta dagli atti

  • art. 1058 c.c.

    Norma sull'usucapione di beni (richiamata dai ricorrenti in relazione all'acquisto della servitù per possesso ultraventennale). La Corte ha rilevato che la questione è sostanzialmente fattuale e non è stata trattata in merito, quindi non poteva essere esaminata in cassazione

  • art. 1067 c.c.

    Norma che tutela contro l'aggravamento della servitù. I ricorrenti avevano invocato tale tutela, ma la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente dedotta e trattata nel merito, con conseguente inammissibilità della censura in cassazione

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla rilevanza e ammissibilità di nuove questioni in appello; la Corte ha ritenuto che la qualificazione come questione nuova in appello fosse corretta e che non fosse sufficiente ripetere motivi di appello per superare il divieto di novità

  • art. 183 c.p.c.

    La sentenza impugnata dà atto che una memoria ex art.183 era stata utilizzata e che la domanda era stata dichiarata inammissibile perché formulata con quella memoria; il ricorso non ha censurato specificamente tale decisione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione

Massime di principio

  • Se l'attore deduce un diritto reale (proprietà o servitù) deve allegarne e documentarne la titolarità nel giudizio di merito: questioni di fatto e di prova non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione.
  • La carenza di titolarità (attiva o passiva) è elemento strutturale della domanda e, se emergente dagli atti, può essere rilevata d'ufficio dal giudice; pertanto chi agisce senza titolo rischia l'inammissibilità o il rigetto della domanda.
  • Per far valere l'acquisto di una servitù per usucapione occorre che la questione sia tempestivamente prospettata e provata in sede di merito; non è sufficiente menzionarla solo in fase di impugnazione in Cassazione.
  • In appello non è consentito introdurre questioni nuove di fatto che non siano state affrontate in primo grado; il giudice d'appello può dichiararle inammissibili se configurano novità.
  • L'utilizzo di memorie ex art. 183 c.p.c. per introdurre nuove domande può essere inammissibile: le domande e i fatti nuovi devono essere tempestivamente e regolarmente dedotti secondo le regole processuali.
  • Chi perde in giudizio può essere condannato alle spese e a contributi aggiuntivi (es. contributo unificato) se previsti; la strategia processuale deve dunque considerare rischi di soccombenza e liquidazione spese.

Testo integrale

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