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Sentenza

Sentenza del 23/01/2017 n. 28 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

massima non disponibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito d'impresa della società per l'anno 2004, contestando maggiori ricavi derivanti da vendite immobiliari. Il maggior reddito era stato imputato per trasparenza ai soci ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986. I contribuenti hanno contestato la legittimità dell'accertamento, sostenendo in particolare l'erronea applicazione dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, l'insufficienza delle presunzioni utilizzate dall'Ufficio e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia ha chiesto, con appello incidentale, il ripristino della maggiore quantificazione dei ricavi, contestando l'ulteriore riduzione del 35% operata dalla Commissione tributaria provinciale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto gli appelli principali dei contribuenti e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto valido l'accertamento analitico-induttivo fondato sui valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare e sulle stime bancarie degli immobili, giudicando tali elementi presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha inoltre escluso che l'accertamento a tavolino fosse di per sé illegittimo e ha ritenuto non dimostrata una concreta lesione del contraddittorio, anche con riferimento all'Iva. Di conseguenza, ha riformato la sentenza di primo grado e fissato il reddito complessivo d'impresa per il 2004 in euro 173.084,00. Le spese del doppio grado sono state compensate; ai contribuenti è stato posto a carico anche l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La norma è stata applicata per imputare ai soci, per trasparenza, il reddito accertato in capo alla società di persone.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti"

    Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, anche quando l'Ufficio non dispone di una prova documentale diretta dei maggiori ricavi.

  • Art. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disposizione riguarda l'accertamento induttivo extracontabile. La Commissione ha ritenuto il richiamo a tale comma contenuto nell'avviso un mero refuso, poiché l'accertamento era stato concretamente svolto con metodo analitico-induttivo ai sensi del comma 1, lett. d).

  • Art. 54, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È stato richiamato quale fondamento dell'accertamento ai fini Iva basato sulla ricostruzione di operazioni e ricavi non dichiarati.

  • Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'onere di specificità dei motivi d'appello è soddisfatto quando dall'atto risultano critiche, anche non organizzate perfettamente, alla decisione impugnata. Nel processo tributario è ammissibile anche la riproposizione degli argomenti già formulati in primo grado, se esprime il dissenso rispetto alla sentenza.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione, il giudice accerta l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • I valori O.M.I. e le stime bancarie non costituiscono automaticamente la prova definitiva del maggior prezzo di vendita, ma possono integrare presunzioni gravi, precise e concordanti se riferiti concretamente agli immobili e coerenti tra loro.
  • In presenza di presunzioni qualificate, il contribuente deve fornire elementi specifici e documentati per dimostrare che il prezzo effettivo era inferiore; una contestazione generica della metodologia dell'Ufficio normalmente non è sufficiente.
  • Un errore materiale nel richiamo normativo contenuto nell'avviso non determina necessariamente l'illegittimità dell'accertamento, se dalla motivazione è chiaramente individuabile il metodo effettivamente utilizzato e la relativa base giuridica.
  • L'accertamento effettuato a tavolino non è di per sé illegittimo: ciò che conta è la sufficienza, attendibilità e utilizzabilità degli elementi acquisiti dall'Amministrazione.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa. Per l'Iva, eventuali violazioni rilevano se il contribuente indica concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere e dimostra che non sarebbero state meramente pretestuose.
  • Nel processo tributario l'appello può essere ammissibile anche se ripropone argomenti già presentati in primo grado, purché dal complesso dell'atto emerga una critica alla decisione impugnata.
  • Nelle società di persone, la rettifica del reddito societario si riflette normalmente sui soci mediante imputazione per trasparenza; la difesa deve quindi considerare congiuntamente la posizione della società e quella dei soci.

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