Cassazione Penale, Ordinanza n. 21068/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che la censura sulle attenuanti generiche non rientrasse tra le impugnazioni consentite contro la sentenza di applicazione della pena. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p., in relazione a una contestazione di detenzione di cocaina finalizzata alla cessione a terzi, aggravata ai sensi degli artt. 73, comma 1, e 80 del d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva tuttavia che il ricorso è stato proposto al di fuori delle strette ipotesi di impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per la sentenza di patteggiamento e che, nel rito concordato, non possono essere rimesse in discussione questioni incompatibili con la richiesta di applicazione della pena, né la qualificazione giuridica del fatto, presupponendosi la rinuncia a far valere eccezioni diverse da quelle attinenti alla richiesta stessa e al consenso prestato. Inoltre, la sentenza di patteggiamento risulta motivata in modo sufficiente con il richiamo al capo d'imputazione, alla correttezza della qualificazione giuridica, all'art. 129 c.p.p. e alla congruità della pena.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
ex art. 444 cod. proc. pen.
norma che disciplina l'applicazione della pena concordata, il cui esito è stato oggetto di ricorso
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice relativa alla detenzione di stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990
norma aggravatrice richiamata nella contestazione per il reato in materia di stupefacenti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
consente l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento solo entro le strette ipotesi previste dalla legge
art. 1, comma 50, l. n. 103 del 2017
come introdotto dall'art. 1, comma 50, l.n. 103 del 2017
disposizione che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
art. 129 c.p.p.
articolo 129 cod. proc. pen.
il giudice del patteggiamento deve verificare l'assenza di cause di non punibilità immediatamente rilevabili
art. 27 Cost.
richiamato come parametro per verificare la congruità della pena concordata
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
base per la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono proponibili in cassazione soltanto le impugnazioni espressamente consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- Nel rito del patteggiamento l'imputato, aderendo all'accordo, non può poi contestare in cassazione elementi incompatibili con la richiesta concordata, inclusa la qualificazione giuridica del fatto, salvo le eccezioni espressamente ammesse dalla legge.
- La sentenza che recepisce il patteggiamento è sorretta da motivazione sufficiente quando richiama sinteticamente il fatto descritto nel capo d'imputazione, afferma la correttezza della qualificazione giuridica, verifica l'insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e controlla la congruità della pena.
- La deduzione della mancata concessione delle attenuanti generiche non è esaminabile in cassazione se proposta contro una sentenza di patteggiamento al di fuori delle ipotesi tassative di impugnazione previste per tale rito.
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