Cassazione Penale, Ordinanza n. 16265/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma implicitamente la qualificazione giuridica operata in appello, ritenendo che i fatti integrassero la resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen. per effetto delle minacce rivolte ai militari al fine di ostacolare il sequestro del veicolo. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, l'erronea qualificazione giuridica dei fatti: secondo la difesa, la condotta sarebbe dovuta ricadere nell'ipotesi di cui all'art. 594 cod. pen. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico e manifestamente infondato, perché i giudici di merito avevano correttamente sussunto i fatti nell'art. 337 cod. pen., in quanto la condotta consisteva in minacce rivolte ai militari per impedire il compimento del sequestro dell'autovettura.
Norme richiamate
art. 594 cod. pen.
La norma è richiamata solo nella doglianza difensiva come diversa qualificazione giuridica prospettata dal ricorrente, ma non viene ritenuta applicabile ai fatti descritti.
art. 337 cod. pen.
La Corte ritiene corretta la sussunzione dei fatti in tale fattispecie, poiché le minacce rivolte ai militari erano finalizzate a impedire il compimento di un atto d'ufficio, ossia il sequestro dell'autovettura.
Massime di principio
- Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, mediante minacce rivolte ai militari o ad altri pubblici ufficiali, si opponga al compimento di un atto del loro ufficio, come il sequestro di un veicolo.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che contesti la qualificazione giuridica dei fatti in modo generico e senza confrontarsi in modo specifico con la ricostruzione operata dai giudici di merito, quando quest'ultima sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- La mera prospettazione di una diversa fattispecie astratta non è sufficiente a scardinare la decisione impugnata se il fatto storico accertato risulta chiaramente riconducibile alla norma applicata dal giudice di merito.
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