Cassazione Civile, Ordinanza n. 31576/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2005, fondato sulla contestazione di indebite detrazioni operate mediante fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, in particolare prestazioni di pubblicità/sponsorizzazione. La Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo provata l'effettività delle operazioni sulla base dell'esborso documentato, della contabilizzazione e del versamento dell'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del D.P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente considerato reali operazioni che assumeva invece fittizie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario/committente, o comunque la sua conoscibilità usando l'ordinaria diligenza, mentre, una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile per non partecipare alla frode. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme all'art. 54 come base normativa della detrazione IVA, nei limiti in cui l'operazione non sia fittizia o fraudolenta.
art. 54 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale norma pertinente alla disciplina IVA invocata dall'Ufficio per contestare l'indebita detrazione.
art. 2697 c.c.
Usato per ribadire il riparto dell'onere probatorio: all'Amministrazione spetta provare fittizietà e consapevolezza del contribuente; al contribuente la prova della propria diligenza e dell'effettività/inerenza dei costi quando la contestazione sia sorretta da elementi specifici.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il destinatario sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, della partecipazione dell'operazione a un'evasione d'imposta.
- La prova della semplice esecuzione di pagamenti, della registrazione in contabilità o del versamento dell'IVA non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettività dell'operazione né a superare la contestazione di frode.
- Se l'Ufficio fornisce elementi oggettivi e specifici sulla fittizietà dell'operazione, il contribuente deve provare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare il proprio coinvolgimento nell'evasione.
- Nelle controversie IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'inerenza e l'effettività del costo non possono essere desunte automaticamente da dati formali o contabili, ma richiedono una verifica sostanziale della reale esistenza dell'operazione e della buona fede/diligenza del contribuente.
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