Cassazione Civile, Ordinanza n. 34232/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo alla determinazione della rendita di un impianto eolico. In primo grado era stata esclusa dal computo sia la torre eolica sia altre voci indicate dall'Ufficio; in appello la CTR aveva rigettato il gravame dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia propone un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia della sentenza impugnata sulle altre componenti della rendita catastale diverse dalla torre eolica, e precisamente plinti di fondazione, spese tecniche di progettazione e direzione lavori, oneri concessori e di urbanizzazione, oneri finanziari. L'Agenzia presta invece acquiescenza all'esclusione della torre eolica dal computo della rendita, sicché su tale punto non vi è contestazione.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Rileva che la sentenza di appello ha motivato solo sull'esclusione della torre eolica, ma non si è pronunciata sulle ulteriori voci catastali oggetto di specifica contestazione e di appello da parte dell'Ufficio. Esclude che possa ravvisarsi una motivazione implicita, poiché le società avevano contestato specificamente il quantum delle altre voci, mentre per la torre eolica la domanda era di esclusione integrale. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, che dovrà decidere sulle voci diverse dalla torre eolica e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e questioni ritualmente devolute; la sua violazione integra omessa pronuncia
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma applicabile al processo tributario in coordinamento con le regole processuali civili
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione il giudice deve pronunciarsi su tutte le questioni specificamente devolute dalle parti; la mancata decisione su una domanda o su un capo autonomo di essa integra nullità per omessa pronuncia.
- Non è configurabile motivazione implicita quando la sentenza si soffermi solo su una questione distinta e non affronti le ulteriori voci oggetto di contestazione specifica, soprattutto se tali voci richiedono una valutazione autonoma del quantum.
- L'acquiescenza della parte ricorrente su uno specifico capo della decisione preclude ogni contestazione su quel punto, ma non estende la preclusione alle altre questioni autonomamente controverse.
- Nel processo tributario, la decisione sulla rendita catastale deve distinguere tra componenti integralmente escluse dal computo e componenti contestate solo nel loro ammontare, poiché ciascun profilo richiede un esame separato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33978/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33980/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33981/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33988/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33992/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34020/2024 del 23/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →