Sentenza del 12/01/2016 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Varese
ACCERTAMENTO - Prezzi di trasferimento - Congruità del prezzo - Gerarchia nei metodi di valutazione - Sussiste - Ripartizione dell'onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la congruità dei prezzi applicati in transazioni tra imprese collegate e la scelta del metodo di valutazione del transfer pricing. L'Amministrazione ha rilevato evidenti scostamenti rispetto a transazioni comparabili effettuate tra imprese indipendenti. Poiché non era stata contestata un'elusione, l'Amministrazione doveva provare l'esistenza delle operazioni infragruppo e la loro apparente non conformità ai valori di mercato; spettava invece al contribuente dimostrare, secondo l'art. 2697 c.c. e il principio di vicinanza della prova, che i prezzi applicati erano comunque normali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del T.U.I.R. È stata inoltre esaminata la gerarchia dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, con preferenza per il metodo del confronto del prezzo (CUP) e ricorso al metodo del margine netto della transazione (TNMM) solo in via sussidiaria.
La decisione
La sentenza ha ritenuto corretta la ripartizione dell'onere probatorio descritta: l'Amministrazione deve fornire la prova delle transazioni infragruppo e delle loro evidenti difformità rispetto a operazioni comparabili sul mercato indipendente, mentre il contribuente deve dimostrare la congruità dei prezzi applicati. È stata inoltre confermata la preferenza gerarchica per i metodi più diretti, in particolare il CUP, rispetto al TNMM, utilizzabile soltanto quando i metodi principali non siano concretamente applicabili. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 2697 del Codice civile
La regola generale sull'onere della prova è applicata secondo il principio di vicinanza della prova: l'Amministrazione deve provare gli elementi fondanti della ripresa, mentre il contribuente deve dimostrare la correttezza e normalità dei prezzi da lui applicati.
Art. 9, comma 3, del T.U.I.R., d.P.R. n. 917/1986
La norma viene utilizzata per valutare la normalità dei valori delle transazioni, mediante il riferimento al valore normale di beni e servizi in condizioni di libera concorrenza.
Massime di principio
- In materia di transfer pricing, quando non è contestata un'elusione, l'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare l'intento elusivo, ma deve provare l'esistenza di operazioni tra imprese collegate e uno scostamento evidente rispetto a transazioni comparabili tra soggetti indipendenti.
- Una volta forniti questi elementi, spetta al contribuente documentare che i prezzi infragruppo erano conformi al valore normale, mediante contratti, analisi di comparabilità, dati di mercato e documentazione idonea.
- Nella scelta del metodo di transfer pricing deve essere rispettata una gerarchia: i metodi più diretti e affidabili, in particolare il CUP, sono preferibili; i metodi indiretti, come il TNMM, richiedono una motivazione circa l'impossibilità o la minore affidabilità dei metodi principali.
- La documentazione predisposta dal contribuente deve spiegare non solo il risultato economico, ma anche perché il metodo scelto è il più appropriato in relazione alle funzioni svolte, ai rischi assunti, agli asset impiegati e alla disponibilità di comparabili.
- La valutazione è concreta e dipende dalla qualità dei comparabili: differenze rilevanti nelle caratteristiche delle operazioni, nei mercati o nelle funzioni svolte possono incidere sull'affidabilità del confronto e devono essere adeguatamente rettificate o giustificate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →