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Sentenza

Sentenza del 12/01/2016 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Varese

ACCERTAMENTO - Prezzi di trasferimento - Congruità del prezzo - Gerarchia nei metodi di valutazione - Sussiste - Ripartizione dell'onere probatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la congruità dei prezzi applicati in transazioni tra imprese collegate e la scelta del metodo di valutazione del transfer pricing. L'Amministrazione ha rilevato evidenti scostamenti rispetto a transazioni comparabili effettuate tra imprese indipendenti. Poiché non era stata contestata un'elusione, l'Amministrazione doveva provare l'esistenza delle operazioni infragruppo e la loro apparente non conformità ai valori di mercato; spettava invece al contribuente dimostrare, secondo l'art. 2697 c.c. e il principio di vicinanza della prova, che i prezzi applicati erano comunque normali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del T.U.I.R. È stata inoltre esaminata la gerarchia dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, con preferenza per il metodo del confronto del prezzo (CUP) e ricorso al metodo del margine netto della transazione (TNMM) solo in via sussidiaria.

La decisione

La sentenza ha ritenuto corretta la ripartizione dell'onere probatorio descritta: l'Amministrazione deve fornire la prova delle transazioni infragruppo e delle loro evidenti difformità rispetto a operazioni comparabili sul mercato indipendente, mentre il contribuente deve dimostrare la congruità dei prezzi applicati. È stata inoltre confermata la preferenza gerarchica per i metodi più diretti, in particolare il CUP, rispetto al TNMM, utilizzabile soltanto quando i metodi principali non siano concretamente applicabili. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del Codice civile

    La regola generale sull'onere della prova è applicata secondo il principio di vicinanza della prova: l'Amministrazione deve provare gli elementi fondanti della ripresa, mentre il contribuente deve dimostrare la correttezza e normalità dei prezzi da lui applicati.

  • Art. 9, comma 3, del T.U.I.R., d.P.R. n. 917/1986

    La norma viene utilizzata per valutare la normalità dei valori delle transazioni, mediante il riferimento al valore normale di beni e servizi in condizioni di libera concorrenza.

Massime di principio

  • In materia di transfer pricing, quando non è contestata un'elusione, l'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare l'intento elusivo, ma deve provare l'esistenza di operazioni tra imprese collegate e uno scostamento evidente rispetto a transazioni comparabili tra soggetti indipendenti.
  • Una volta forniti questi elementi, spetta al contribuente documentare che i prezzi infragruppo erano conformi al valore normale, mediante contratti, analisi di comparabilità, dati di mercato e documentazione idonea.
  • Nella scelta del metodo di transfer pricing deve essere rispettata una gerarchia: i metodi più diretti e affidabili, in particolare il CUP, sono preferibili; i metodi indiretti, come il TNMM, richiedono una motivazione circa l'impossibilità o la minore affidabilità dei metodi principali.
  • La documentazione predisposta dal contribuente deve spiegare non solo il risultato economico, ma anche perché il metodo scelto è il più appropriato in relazione alle funzioni svolte, ai rischi assunti, agli asset impiegati e alla disponibilità di comparabili.
  • La valutazione è concreta e dipende dalla qualità dei comparabili: differenze rilevanti nelle caratteristiche delle operazioni, nei mercati o nelle funzioni svolte possono incidere sull'affidabilità del confronto e devono essere adeguatamente rettificate o giustificate.

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