Cassazione Civile, Ordinanza n. 18011/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza della CTP che aveva imposto all’Agenzia delle entrate il pagamento di somme dovute in base all’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto il ricorso ritenendo che il rimborso spettasse integralmente e non nella misura ridotta del 50% prevista dalle successive modifiche normative. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 69, comma 5, e dell’art. 70, commi 7 e 10, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014 come modificato dal d.l. n. 91/2017 e dal d.l. n. 162/2019, del provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017 e degli artt. 81 e 111 Cost.; in sostanza sosteneva che il rimborso dovesse essere riconosciuto solo nella misura del 50%.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati per i rimborsi e, in caso di incapienza, attivare le procedure di contabilità pubblica previste dalla normativa, eventualmente nominando un commissario ad acta, per dare completa esecuzione al giudicato, senza che sia desumibile una falcidia dei diritti patrimoniali già accertati. Poiché la sentenza impugnata non aveva effettuato tale verifica, la Corte ha cassato la decisione e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 69, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata nella disciplina dell’ottemperanza tributaria.
art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte lo considera nella disciplina del giudizio di ottemperanza, imponendo al giudice di attivarsi per dare esecuzione al giudicato mediante le procedure previste.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
norma istitutiva del rimborso collegato ai benefici fiscali per eventi calamitosi, oggetto delle successive modifiche e dell’esecuzione in ottemperanza.
art. 16 octies, comma 1, lett. a), b) e c), d.l. 20 giugno 2017, n. 91
richiamato come una delle modifiche legislative dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014.
art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162
richiamato come ulteriore modifica legislativa della disciplina dei rimborsi.
art. 81 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi di limitazione del rimborso in ragione degli equilibri di finanza pubblica.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria impostazione processuale e sistematica.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata dal controricorrente e per l’esame della dedotta avvenuta integrale corresponsione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice deve verificare non solo l’esistenza del giudicato da eseguire, ma anche la concreta possibilità di attuazione attraverso la disponibilità delle risorse destinate al pagamento.
- Se i fondi stanziati per il rimborso risultano incapienti, il giudice dell’ottemperanza deve adottare specifiche determinazioni e può disporre la nomina di un commissario ad acta per assicurare la completa esecuzione del giudicato, anche mediante gli strumenti di contabilità pubblica previsti.
- La disciplina dei rimborsi fiscali riconosciuti per benefici connessi a eventi calamitosi non consente, in assenza di un chiaro fondamento normativo, una riduzione automatica dei diritti patrimoniali già definitivamente accertati in giudizio.
- In sede di cassazione, il giudice di legittimità può cassare con rinvio la decisione di ottemperanza che non abbia svolto le verifiche imposte dalla normativa speciale e dalla giurisprudenza di legittimità sul meccanismo di pagamento.
- Quando il giudicato tributario sia non specificamente contestato quanto al suo passaggio in giudicato, tale profilo resta fermo e il sindacato si concentra sulla corretta esecuzione della decisione e non sulla sua esistenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17961/2024 del 01/07/2024
- ordinanza_civile · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17962/2024 del 01/07/2024
- ordinanza_civile · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17963/2024 del 01/07/2024
- ordinanza_civile · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17965/2024 del 01/07/2024
- ordinanza_civile · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17967/2024 del 01/07/2024
- ordinanza_civile · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17968/2024 del 01/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →