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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18011/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza della CTP che aveva imposto all’Agenzia delle entrate il pagamento di somme dovute in base all’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto il ricorso ritenendo che il rimborso spettasse integralmente e non nella misura ridotta del 50% prevista dalle successive modifiche normative. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 69, comma 5, e dell’art. 70, commi 7 e 10, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014 come modificato dal d.l. n. 91/2017 e dal d.l. n. 162/2019, del provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017 e degli artt. 81 e 111 Cost.; in sostanza sosteneva che il rimborso dovesse essere riconosciuto solo nella misura del 50%.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati per i rimborsi e, in caso di incapienza, attivare le procedure di contabilità pubblica previste dalla normativa, eventualmente nominando un commissario ad acta, per dare completa esecuzione al giudicato, senza che sia desumibile una falcidia dei diritti patrimoniali già accertati. Poiché la sentenza impugnata non aveva effettuato tale verifica, la Corte ha cassato la decisione e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 69, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata nella disciplina dell’ottemperanza tributaria.

  • art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la Corte lo considera nella disciplina del giudizio di ottemperanza, imponendo al giudice di attivarsi per dare esecuzione al giudicato mediante le procedure previste.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    norma istitutiva del rimborso collegato ai benefici fiscali per eventi calamitosi, oggetto delle successive modifiche e dell’esecuzione in ottemperanza.

  • art. 16 octies, comma 1, lett. a), b) e c), d.l. 20 giugno 2017, n. 91

    richiamato come una delle modifiche legislative dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014.

  • art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162

    richiamato come ulteriore modifica legislativa della disciplina dei rimborsi.

  • art. 81 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi di limitazione del rimborso in ragione degli equilibri di finanza pubblica.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria impostazione processuale e sistematica.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dal controricorrente e per l’esame della dedotta avvenuta integrale corresponsione.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice deve verificare non solo l’esistenza del giudicato da eseguire, ma anche la concreta possibilità di attuazione attraverso la disponibilità delle risorse destinate al pagamento.
  • Se i fondi stanziati per il rimborso risultano incapienti, il giudice dell’ottemperanza deve adottare specifiche determinazioni e può disporre la nomina di un commissario ad acta per assicurare la completa esecuzione del giudicato, anche mediante gli strumenti di contabilità pubblica previsti.
  • La disciplina dei rimborsi fiscali riconosciuti per benefici connessi a eventi calamitosi non consente, in assenza di un chiaro fondamento normativo, una riduzione automatica dei diritti patrimoniali già definitivamente accertati in giudizio.
  • In sede di cassazione, il giudice di legittimità può cassare con rinvio la decisione di ottemperanza che non abbia svolto le verifiche imposte dalla normativa speciale e dalla giurisprudenza di legittimità sul meccanismo di pagamento.
  • Quando il giudicato tributario sia non specificamente contestato quanto al suo passaggio in giudicato, tale profilo resta fermo e il sindacato si concentra sulla corretta esecuzione della decisione e non sulla sua esistenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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