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Circolare

Circolare numero 121 del 20-4-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del decreto legislativo 24 marzo 1994, n. 211, che modifica la disciplina penale dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali senza eliminare il reato, ma introducendo una causa di non punibilita' se il datore di lavoro regolarizza entro tre mesi dalla contestazione o notificazione dell’accertamento. Vengono inoltre disciplinati gli obblighi di contestazione/notifica, la denuncia all’Autorita' giudiziaria, l’istituzione di uno scadenzario e le disposizioni transitorie per i procedimenti pendenti al 30 marzo 1994.

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali: nuove regole di non punibilita' e adempimenti INPS

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali: disciplina del D.Lgs. n. 211/1994

La circolare esamina la nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 24 marzo 1994, n. 211, pubblicato nella G.U. n. 73 del 29 marzo 1994 ed entrato in vigore il 30 marzo 1994. Il provvedimento interviene sulla materia dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori, modificando il meccanismo di regolarizzazione ma lasciando invariata la fattispecie penale.

Ambito della fattispecie e regime sanzionatorio

Resta ferma la regola secondo cui le ritenute operate sulle retribuzioni, comprese quelle sui lavoratori pensionati ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/1969, devono essere versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate dal datore di lavoro, salvo saldo attivo risultante dalla denuncia contributiva.

La fattispecie di reato era già prevista dall’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389. La circolare richiama anche precedenti istruzioni INPS sul punto. La pena resta la reclusione fino a tre anni e la multa fino a lire due milioni.

Nuova causa di non punibilita'

Il precedente sistema prevedeva una causa estintiva del reato se il datore di lavoro versava le ritenute entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligo contributivo, o comunque non oltre l’apertura del dibattimento penale se anteriore. Il D.Lgs. n. 211/1994 sostituisce tale meccanismo con una speciale causa di non punibilita': il datore di lavoro evita la punibilita' se versa le somme dovute entro tre mesi dalla contestazione o notificazione dell’avvenuto accertamento della violazione.

Il termine non decorre piu' dalla scadenza dell’obbligo contributivo, ma dall’atto di contestazione o notifica dell’accertamento. Inoltre, durante il termine di tre mesi il corso della prescrizione rimane sospeso; la circolare precisa che si tratta della sola prescrizione penale.

Obbligo di denuncia e documentazione da allegare

Il nuovo comma 1-ter dell’art. 2 stabilisce che la denuncia di reato deve essere presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento delle somme oppure, se il versamento non avviene, decorso inutilmente il termine di tre mesi. Alla denuncia deve essere allegata l’attestazione delle somme eventualmente versate.

La circolare sottolinea che l’inosservanza dell’obbligo di denuncia potrebbe integrare il reato di cui all’art. 361 c.p., relativo all’omessa o ritardata denuncia da parte del pubblico ufficiale.

Contestazione o notificazione dell’accertamento della violazione

In caso di accertamento nel corso di visita ispettiva, la contestazione o notificazione deve avvenire mediante copia del verbale di accertamento. Nel verbale deve essere descritta compiutamente la fattispecie di reato, con riferimento all’art. 2 del D.L. n. 463/1983, come modificato, e deve essere quantificato esattamente l’importo delle ritenute omesse, secondo i criteri operativi richiamati nella precedente circolare e nel messaggio allegato.

La notifica al datore di lavoro deve contenere l’avvertenza che il versamento entro tre mesi consente di fruire della non punibilita', mentre gli altri termini amministrativi restano distinti. Quando la persona fisica responsabile del reato non coincide con il datore di lavoro, copia del verbale deve essere inviata anche a tale soggetto.

Accertamento d’ufficio su DM 10/M insoluti

Se la violazione emerge da un DM 10/M con saldo totalmente o parzialmente insoluto, e dall’attestazione del datore di lavoro risulta che le ritenute sono state effettivamente trattenute ai lavoratori, l’INPS procede d’ufficio alla notifica dell’avvenuto accertamento mediante raccomandata A/R.

Nella notifica deve essere indicato che il reato non e' punibile se il versamento avviene entro tre mesi e deve essere precisato che il termine incide solo sul profilo penale. L’Istituto procede comunque al recupero coattivo dei crediti contributivi risultanti dalla denuncia contributiva insoluta. Anche in questo caso, se il responsabile penale e' persona diversa dal datore di lavoro, la notifica deve essere inviata anche a quest’ultima.

I DM 10/M insoluti, essendo titoli esecutivi dal 10 ottobre 1989, devono essere trasmessi con urgenza all’Ufficio Legale della Sede per l’azione di recupero coattivo.

Scadenzario interno e raccordo tra uffici

La circolare dispone l’istituzione, presso l’Ufficio R.C.V. delle S.A.P., di uno scadenzario locale su PC di sede per monitorare tutti i casi di contestazione o notifica dell’ipotesi di reato. Per ciascun caso devono essere registrati:

  • la denominazione del datore di lavoro;
  • i dati della persona fisica responsabile del reato e la relativa qualifica;
  • la data di contestazione o notifica;
  • la data di eventuale pagamento;
  • la data di invio della denuncia all’Autorita' giudiziaria.

La circolare richiede un collegamento stretto tra R.C.V., Ufficio Legale e Ragioneria, al fine di acquisire tempestivamente le notizie sui versamenti ed evitare denunce o attestazioni inesatte.

Comunicazione all’Autorita' giudiziaria

Non appena risulti il versamento delle ritenute o sia inutilmente decorso il termine di tre mesi, la denuncia deve essere inoltrata tempestivamente alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale competente. L’atto deve contenere tutti gli elementi gia' indicati nella precedente circolare del 17 maggio 1990, con in piu' l’attestazione dell’avvenuto versamento o del mancato versamento, con indicazione dell’importo e della data.

Disposizioni transitorie per i procedimenti in corso

L’art. 2 del decreto contiene norme transitorie per i procedimenti in corso alla data del 30 marzo 1994. In tali casi la punibilita' e' esclusa se le somme trattenute vengono versate entro tre mesi da quella data. I procedimenti penali relativi a tali casi devono quindi essere sospesi per il medesimo periodo.

Per i verbali di accertamento contestati o notificati prima del 30 marzo 1994, il termine di tre mesi decorre comunque da tale data, indipendentemente dall’avvenuta denuncia all’Autorita' giudiziaria. Per i casi rilevati da DM 10/M insoluti presentati prima del 30 marzo 1994, l’accertamento deve essere notificato secondo le regole ordinarie e il termine decorre dalla notifica stessa.

Informazione ai datori di lavoro

Le S.A.P. devono comunicare tempestivamente ai soggetti interessati la possibilita' di regolarizzazione prevista dalle norme transitorie e diffondere con la massima ampiezza le novita' introdotte dal decreto legislativo, utilizzando i consueti canali informativi verso i datori di lavoro.

Punti principali

Nuova disciplina penale e causa di non punibilita'

Il decreto legislativo n. 211/1994 ridefinisce il meccanismo di regolarizzazione dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Il reato resta punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a lire due milioni, ma il datore di lavoro non e' punibile se versa le somme dovute entro tre mesi dalla contestazione o notificazione dell’avvenuto accertamento della violazione.

Decorrenza del termine e effetti sulla denuncia

Il termine di tre mesi decorre dalla contestazione o notificazione al datore di lavoro, e non piu' dalla scadenza dell’obbligo contributivo. La denuncia di reato deve essere presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento oppure decorso inutilmente il termine. Alla denuncia va allegata l’attestazione delle somme eventualmente versate; durante i tre mesi resta sospesa la prescrizione penale.

Adempimenti in caso di accertamento ispettivo o d’ufficio

Se l’illecito emerge in visita ispettiva, la contestazione avviene mediante copia del verbale, con precisa descrizione del reato e quantificazione delle ritenute omesse. Se l’accertamento deriva da mod. DM 10/M con saldo insoluto, l’INPS notifica d’ufficio l’avvenuto accertamento con raccomandata A/R, indicando l’importo da versare entro tre mesi e specificando che l’eventuale regolarizzazione riguarda solo il profilo penale, mentre prosegue il recupero coattivo dei crediti contributivi.

Individuazione del soggetto responsabile

La circolare richiama la necessita' di individuare con precisione la persona fisica tenuta a rispondere del reato al momento della sua consumazione, distinguendola dal datore di lavoro quando non coincidono. In tal caso, copia del verbale o dell’atto di notifica deve essere inviata anche alla persona fisica responsabile, oltre che al datore di lavoro.

Scadenzario interno e coordinamento tra uffici

Viene istituito presso l’Ufficio R.C.V. delle S.A.P. un apposito scadenzario, da gestire localmente su PC di sede, per tracciare i casi di contestazione o notifica, i dati del datore di lavoro e del responsabile, le date rilevanti, l’eventuale pagamento e l’invio della denuncia. E' richiesto uno stretto coordinamento tra R.C.V., Ufficio Legale e Ragioneria per acquisire tempestivamente le informazioni sui versamenti ed evitare comunicazioni inesatte all’Autorita' giudiziaria.

Disposizioni transitorie per i procedimenti in corso

Per i procedimenti pendenti al 30 marzo 1994, la punibilita' e' esclusa se il versamento delle somme trattenute avviene entro tre mesi da tale data. Per i verbali gia' contestati o notificati prima del 30 marzo 1994, il termine decorre comunque dal 30 marzo 1994; per i DM 10/M insoluti presentati prima di tale data, occorre comunque notificare l’accertamento e il termine di tre mesi decorre dalla notifica.

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