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Circolare

Circolare numero 123 del 22-4-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dispone la definitiva applicazione ai medici dell’Istituto della disciplina sull’unicità del rapporto di lavoro e sulle incompatibilità, già richiamata dalla circolare n. 27/1993. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 457/1993 e dell’accoglimento dei ricorsi in sede di Consiglio di Stato, viene meno la sospensione precedentemente disposta. È quindi stabilito il termine del 31 maggio 1994 per esercitare l’opzione tra il rapporto con l’Istituto e un altro rapporto incompatibile, con conferma delle altre disposizioni già contenute nella circolare originaria. Sono inoltre impartite istruzioni operative ai Direttori delle strutture per attivare le procedure necessarie presso le Unità sanitarie locali e per notificare con urgenza la circolare a tutti i medici interessati.

Estensione ai medici INPS della disciplina sull’unicità del rapporto di lavoro e fissazione del termine per l’opzione

Unicità del rapporto di lavoro dei medici INPS e termine per l’opzione

La circolare dispone la definitiva ripresa dell’applicazione della disciplina sull’unicità del rapporto di lavoro per i medici dell’Istituto, già richiamata in precedenza e collegata alle incompatibilità previste dalla normativa di settore. Viene inoltre fissato il termine entro cui i medici interessati devono scegliere tra il rapporto con l’Istituto e un altro rapporto non compatibile.

Inquadramento normativo

La circolare richiama l’art. 13 della legge n. 222/1984, in base al quale ai medici dell’INPS era stata estesa, con circolare del 6 febbraio 1993, la disciplina relativa all’unicità del rapporto di lavoro e alle connesse incompatibilità secondo l’art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991. È altresì ribadito che, per il personale medico dell’INPS, si applicano integralmente le norme previste per i medici dall’art. 38 della legge n. 833/1978.

Vicende giurisprudenziali e superamento della sospensione

Il testo ricostruisce che, in seguito a questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 4, comma 7, il termine per esercitare l’opzione tra rapporto unico con l’Istituto e altro rapporto incompatibile era stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 457 del 15-23 dicembre 1993, la Corte ha ribadito il principio dell’unicità del rapporto di lavoro e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. Parallelamente, il Consiglio di Stato, nella seduta del 25 febbraio 1994, ha accolto i ricorsi d’appello dell’Istituto contro le ordinanze dei TAR che avevano sospeso la circolare n. 27/1993.

Termine finale per l’esercizio dell’opzione

Essendo venuti meno i presupposti della sospensione, la circolare stabilisce di dare corso definitivo alla circolare n. 27/1993. Il termine ultimo per esercitare l’opzione tra il rapporto con l’Istituto e un altro rapporto con esso incompatibile è fissato al 31 maggio 1994. Tutte le altre disposizioni contenute nella circolare n. 27/1993 restano ferme.

Adempimenti delle strutture e rapporti con le Unità sanitarie locali

I Direttori delle strutture presso cui prestano servizio i medici interessati devono contattare i Commissari straordinari delle Unità sanitarie locali. Prima di ciò, deve essere loro rappresentato che, in forza dell’art. 13 della legge n. 222/1984, al personale medico dell’INPS si applicano integralmente le norme previste per i medici dall’art. 38 della legge n. 833/1978. Le Unità sanitarie locali dovranno quindi attivare le procedure previste per rimuovere le situazioni di incompatibilità derivanti dalla duplicità di rapporto di lavoro subordinato e convenzionale.

Comunicazione ai medici interessati

La circolare impone che copia del provvedimento sia notificata con assoluta immediatezza, a cura della struttura di appartenenza, a ciascun medico del ruolo sanitario. Il medico dovrà restituire un esemplare firmato per presa visione.

Punti principali

Quadro normativo e conferma dell’unicità del rapporto

In applicazione dell’art. 13 della legge n. 222/1984, ai medici dell’Istituto era già stata estesa, con circolare del 6 febbraio 1993, la disciplina relativa all’unicità del rapporto di lavoro e alle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991. La circolare richiama anche il principio secondo cui, per i medici INPS, si applicano integralmente le norme previste per i medici dall’art. 38 della legge n. 833/1978.

Sospensione precedente e sua definitiva rimozione

A seguito di questioni di legittimità costituzionale sollevate sul citato art. 4, comma 7, il termine per esercitare l’opzione tra il rapporto unico con l’Istituto e un altro rapporto incompatibile era stato rinviato in attesa della decisione della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 457 del 15-23 dicembre 1993 la Corte ha ribadito il principio dell’unicità del rapporto di lavoro, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale. In parallelo, il Consiglio di Stato ha accolto nella seduta del 25 febbraio 1994 i ricorsi d’appello proposti dall’Istituto avverso ordinanze dei TAR che avevano sospeso la circolare n. 27/1993.

Termine per l’opzione tra i rapporti

Venuti meno i presupposti che avevano sospeso l’operatività della circolare n. 27/1993, viene disposto di dare definitiva esecuzione alla circolare stessa. Il termine ultimo per esercitare l’opzione tra il rapporto con l’Istituto e l’altro rapporto incompatibile è fissato al 31 maggio 1994. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella circolare n. 27/1993.

Adempimenti delle strutture e delle Unità sanitarie locali

I Direttori delle strutture di appartenenza dei medici interessati devono rivolgersi ai Commissari straordinari delle Unità sanitarie locali, rappresentando preliminarmente che, per effetto dell’art. 13 della legge n. 222/1984, al personale medico dell’INPS si applicano integralmente le norme previste per i medici dall’art. 38 della legge n. 833/1978. I Commissari straordinari dovranno quindi attivare le procedure previste per la rimozione delle situazioni di incompatibilità derivanti dalla duplicità di rapporto di lavoro subordinato e convenzionale.

Notifica ai medici interessati

Copia della circolare deve essere notificata con assoluta immediatezza, a cura della struttura di appartenenza, a ciascun medico del ruolo sanitario, che dovrà firmare un esemplare per presa visione.

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