Circolare numero 124 del 22-4-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione di due decreti-legge del 1994 al personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Da un lato, per chi era in servizio a determinate date ed è cessato entro il 13 ottobre 1993, viene esclusa la sospensione del diritto alla pensione di anzianità. Dall’altro, per chi ha revocato entro il 28 febbraio 1994 la domanda di trattenimento in servizio, si precisa che non operano le limitazioni sulla decorrenza della pensione di anzianità e che la liquidazione va effettuata provvisoriamente, con possibile recupero delle somme in caso di mancata conversione del decreto.
Trattamenti pensionistici di anzianità per il personale della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno
Trattamenti pensionistici di anzianità per il personale della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno
La circolare disciplina gli effetti di due decreti-legge del 1994 sul personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, con particolare riferimento al diritto alla pensione di anzianità, alla decorrenza del trattamento e alle modalità di liquidazione.
Personale cessato entro il 13 ottobre 1993
Il decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, reiterando il decreto-legge n. 95/1994 poi decaduto, sostituisce l’articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Esso stabilisce che, per il personale della soppressa Agenzia:
- in servizio alla data del 14 agosto 1992;
- ancora in servizio alla data del 15 aprile 1993;
- cessato dal rapporto di lavoro entro il 13 ottobre 1993;
non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
La disposizione riproduce integralmente il contenuto di precedenti decreti-legge già decaduti per mancata conversione, e la circolare dispone che continuino ad applicarsi le istruzioni già impartite con le circolari n. 217 del 29 settembre 1993, n. 240 del 22 ottobre 1993, n. 21 del 22 gennaio 1994 e n. 88 del 16 marzo 1994.
Personale che ha revocato la domanda di trattenimento in servizio entro il 28 febbraio 1994
Il decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155, all’articolo 7, comma 2, prevede che le disposizioni sulla pensione di anzianità di cui al comma 2-bis dell’articolo 1 della legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano al personale della soppressa Agenzia che abbia revocato entro il 28 febbraio 1994 la domanda di trattenimento in servizio presentata ai sensi del decreto-legge n. 95/1994.
La circolare ricorda che il decreto-legge n. 95/1994 prevedeva l’iscrizione in un ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica per il personale che, in servizio al 15 aprile 1993, avesse presentato entro il 15 settembre 1993 domanda di trattenimento in servizio. Per coloro che hanno revocato la domanda entro il 28 febbraio 1994, non operano le limitazioni sulla decorrenza della pensione di anzianità previste dalla normativa richiamata.
In tali casi, se sussistono i requisiti di assicurazione e contribuzione e se il rapporto di lavoro è cessato, la pensione di anzianità può essere liquidata con decorrenza non anteriore al primo giorno del mese successivo alla cessazione, sempre che la domanda sia stata presentata tempestivamente.
Liquidazione provvisoria dei trattamenti
Le pensioni di anzianità riconosciute ai sensi del decreto-legge n. 155/1994 devono essere liquidate in via provvisoria. Nel provvedimento di accoglimento deve essere espressamente indicato che:
- la liquidazione avviene solo in via provvisoria;
- l’attribuzione definitiva è subordinata alla conversione in legge del decreto;
- in caso di mancata conversione, gli importi già corrisposti dovranno essere recuperati.
La circolare, quindi, fornisce istruzioni operative per la gestione dei casi relativi al personale della soppressa Agenzia, distinguendo tra chi rientra nell’esclusione della sospensione del diritto e chi beneficia della non applicazione delle limitazioni alla decorrenza a seguito della revoca della domanda di trattenimento in servizio.
Punti principali
Esclusione della sospensione del diritto alla pensione di anzianità
Per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che era in servizio al 14 agosto 1992, risultava ancora tale al 15 aprile 1993 ed è cessato dal rapporto di lavoro entro il 13 ottobre 1993, non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Conferma delle istruzioni già impartite
La circolare richiama e conferma la continuità delle istruzioni già fornite con le circolari n. 217 del 29 settembre 1993, n. 240 del 22 ottobre 1993, n. 21 del 22 gennaio 1994 e n. 88 del 16 marzo 1994.
Revoca della domanda di trattenimento in servizio entro il 28 febbraio 1994
Per il personale della soppressa Agenzia che aveva presentato domanda di trattenimento in servizio ai sensi del decreto-legge n. 95/1994 e l’ha revocata entro il 28 febbraio 1994, non si applicano le limitazioni alla decorrenza della pensione di anzianità previste dalla normativa richiamata. In presenza dei requisiti assicurativi e contributivi e della cessazione del rapporto di lavoro, la pensione può essere liquidata con decorrenza non anteriore al primo giorno del mese successivo alla cessazione, purché la domanda sia tempestiva.
Liquidazione provvisoria e rischio di recupero
Le pensioni di anzianità attribuite in base al decreto-legge n. 155/1994 devono essere liquidate in via provvisoria. Nel provvedimento di accoglimento va indicato che la concessione definitiva dipende dalla conversione in legge del decreto e che, in caso di mancata conversione, gli importi già corrisposti saranno recuperati.
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