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Circolare

Circolare numero 118 del 20-4-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga le principali disposizioni pensionistiche dell'articolo 11 della legge n. 537/1993 e ne fornisce i criteri applicativi. Vengono richiamati gli aumenti delle pensioni per il 1994, il differimento di alcune quote di perequazione, l'interpretazione sull'integrazione al minimo in presenza di più pensioni, la deroga per i lavoratori in preavviso e, soprattutto, la nuova disciplina del pensionamento di anzianità e del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro. La circolare chiarisce anche le regole transitorie per le pensioni con decorrenza fino al 1994 e rinvia a precedenti circolari e messaggi per gli aspetti già illustrati.

Applicazione dell'articolo 11 della legge n. 537/1993 in materia di pensioni, anzianità, integrazione al minimo e cumulo con redditi da lavoro

Legge n. 537/1993: disposizioni pensionistiche e criteri applicativi

La circolare riepiloga le principali disposizioni dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento alle prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi. Essa coordina norme già vigenti e chiarimenti precedenti, soffermandosi sugli aumenti delle pensioni per il 1994, sull'integrazione al minimo, sulla nuova disciplina del pensionamento di anzianità e sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.

Aumenti delle pensioni e differimenti di corresponsione

Il comma 5 dell'articolo 11 dispone aumenti pensionistici con decorrenza 1° gennaio 1994 per le pensioni di importo entro determinati limiti. Per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 e il 31 dicembre 1988, di importo superiore al minimo al 1° gennaio 1990, gli aumenti previsti dall'articolo 9-quater della legge n. 59/1991 sono posticipati al 1° luglio 1994.

Il comma 7 differisce invece al 1° gennaio 1995 la corresponsione dell'ultima quota degli aumenti previsti dall'articolo 1, commi 9, 9-bis e 9-ter, della legge n. 59/1991 per le pensioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 e importo, al 1° gennaio 1990, superiore al minimo.

Integrazione al minimo: interpretazioni e disciplina transitoria

Il comma 22 fornisce un'interpretazione autentica della disciplina dell'integrazione al minimo in presenza di più pensioni già integrate alla data del 30 settembre 1983. Dal 1° ottobre 1983 il trattamento minimo spetta su una sola pensione, individuata secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge n. 638/1983, mentre le altre pensioni vanno corrisposte nell'importo a calcolo. I criteri applicativi sono già stati oggetto della circolare n. 11 del 14 gennaio 1994.

Più articolata è la disciplina transitoria introdotta dal comma 38 per le pensioni diverse dagli assegni di invalidità. Per le pensioni con decorrenza entro il 1993 continua ad applicarsi la disciplina previgente: ai fini dell'integrazione al minimo rileva soltanto il reddito del pensionato e dal computo sono esclusi, oltre alla pensione da integrare, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione.

Per le pensioni con decorrenza nel 1994 si applica invece l'articolo 6, comma 1-bis, della legge n. 638/1983 come modificato dal d.lgs. n. 503/1992. In questo regime sono esclusi dal calcolo dei redditi, oltre ai trattamenti di fine rapporto e al reddito dell'abitazione principale, anche le competenze arretrate soggette a tassazione separata; inoltre, se il titolare è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, assume rilievo anche il reddito del coniuge.

Per il 1994 il limite di reddito cumulato che esclude il diritto all'integrazione al minimo è fissato in lire 39.152.750. Per le pensioni con decorrenza dal 1995, salvo modifiche normative, il limite tornerà a essere pari a tre volte il trattamento minimo annuo calcolato su tredici mensilità.

Decorrenza delle pensioni di anzianità

I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 11 incidono profondamente sulla pensione di anzianità. In primo luogo, il comma 8 sostituisce i termini del 1° maggio e del 1° novembre previsti dalla legge n. 438/1992 con i nuovi termini del 1° luglio e del 1° gennaio dell'anno successivo. La nuova decorrenza si applica dal 1994, con l'eccezione dei lavoratori che hanno maturato i requisiti nel 1993 e ottengano la pensione entro il 1994, per i quali restano validi i termini originari.

La circolare chiarisce che, per chi matura i requisiti entro il 30 giugno di un dato anno e compie entro quella stessa data i 57 anni di età se uomo o i 52 se donna, la pensione può decorrere da qualsiasi data successiva a tale momento. La decorrenza del 1° gennaio dell'anno successivo vale invece per diverse ipotesi: soggetti che non hanno raggiunto l'età richiesta entro il 30 giugno; soggetti che la compiono entro il 30 giugno ma completano successivamente i requisiti contributivi; soggetti che compiono l'età richiesta dopo il 30 giugno ma entro il 31 dicembre; soggetti più giovani che maturano i requisiti di assicurazione e contribuzione entro il 31 dicembre.

È inoltre precisato che, una volta maturati i requisiti per una certa decorrenza, la pensione può essere attribuita anche da qualsiasi decorrenza successiva, senza ulteriori limitazioni.

Regime transitorio per chi aveva già maturato i requisiti

La circolare distingue due ipotesi transitorie. Per gli assicurati in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti per il pensionamento di anzianità, l'accesso è consentito dal 1° gennaio 1994 con qualsiasi decorrenza successiva. Per gli assicurati che abbiano maturato i requisiti nel corso del 1993, continuano a operare i termini della legge n. 438/1992: chi compie i 57 anni se uomo o i 52 se donna entro il 30 aprile 1994 può ottenere la pensione dal 1° maggio 1994; chi non raggiunge tale età entro il 30 aprile 1994 può ottenerla dal 1° novembre 1994; chi compie l'età tra il 1° maggio e il 30 giugno 1994 può accedere alla pensione dal 1° luglio 1994.

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e cessazione del lavoro

Il comma 9 dell'articolo 11 sostituisce il comma 6 dell'articolo 10 del d.lgs. n. 503/1992. Rimane fermo il requisito contributivo di 35 anni per il pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti il diritto alla pensione è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro; per i lavoratori autonomi non è più richiesta la cessazione dell'attività né la cancellazione dagli elenchi di categoria, per cui essi possono conseguire la pensione anche continuando a lavorare.

La nuova formulazione elimina inoltre alcune eccezioni previste dalla normativa previgente per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per i lavoratori agricoli e per i dipendenti delle Comunità europee. Tali soggetti, per conseguire la pensione di anzianità, devono anch'essi cessare l'attività di lavoro dipendente; per i lavoratori agricoli, tuttavia, non è richiesta la cancellazione dagli elenchi.

La circolare ricorda infine che, per gli assicurati che maturino i requisiti di assicurazione e contribuzione entro il 31 dicembre 1994 e svolgano attività in tali settori, il pensionamento di anzianità resta possibile con qualunque decorrenza, anche in costanza di attività lavorativa, nei limiti previsti dalla disciplina transitoria.

Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro

Per quanto riguarda il cumulo, la legge n. 537/1993 non modifica la disciplina a regime già contenuta nel d.lgs. n. 503/1992. La circolare rinvia quindi ai criteri applicativi della circolare n. 270 del 29 novembre 1993. Viene però precisato che, ai sensi del d.l. n. 105/1994, le indennità spettanti ai giudici di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza e non assumono rilievo ai fini della disciplina del cumulo.

Disciplina transitoria del cumulo

Il comma 10 dell'articolo 11 sostituisce la disciplina transitoria dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992. Ai lavoratori che al 31 dicembre 1994 siano già titolari di pensione oppure abbiano raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia o di anzianità continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni previgenti.

In concreto, per i titolari di pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno di invalidità o trattamenti di prepensionamento con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995 che svolgono lavoro dipendente, continua a operare il regime previgente di totale o parziale incumulabilità con la retribuzione, con le relative eccezioni, se più favorevole rispetto a quello del d.lgs. n. 503/1992. Se invece la nuova disciplina è più favorevole, si applica questa.

La circolare sottolinea inoltre che il lavoro autonomo non era considerato dalla precedente disciplina del cumulo; pertanto l'attività autonoma svolta da titolari di pensione con decorrenza entro il 1994 non assume rilievo ai fini dell'incumulabilità. La medesima disciplina transitoria si applica anche a coloro che maturino entro il 1994 i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia o anzianità, anche se la pensione sarà liquidata successivamente.

Chiusura e coordinamento sistematico

La circolare conclude evidenziando che, con essa, viene completata la definizione dei criteri applicativi della legge n. 537/1993 in materia pensionistica per lavoratori dipendenti e autonomi. Viene anche richiamata l'esigenza di un coordinamento delle disposizioni già impartite, in considerazione della complessità del nuovo quadro normativo derivante dalle riforme pensionistiche avviate dal 1992, al fine di predisporre una raccolta sistematica dei criteri applicativi per l'accertamento del diritto e la determinazione della misura delle prestazioni.

Punti principali

Aumenti delle pensioni nel 1994

L'articolo 11, comma 5, della legge n. 537/1993 ha previsto aumenti delle pensioni dal 1° gennaio 1994 per gli importi entro determinati limiti. Ha inoltre rinviato al 1° luglio 1994 la corresponsione degli aumenti previsti dall'articolo 9-quater della legge n. 59/1991 per le pensioni con decorrenza tra il 1° luglio 1982 e il 31 dicembre 1988, di importo superiore al minimo al 1° gennaio 1990. Le modalità applicative erano già state fornite con circolare n. 299 del 27 dicembre 1993.

Ultima quota degli aumenti ex legge n. 59/1991

Il comma 7 dell'articolo 11 ha differito al 1° gennaio 1995 la corresponsione dell'ultima quota degli aumenti previsti dall'articolo 1, commi 9, 9-bis e 9-ter, della legge n. 59/1991 per le pensioni dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 e di importo, al 1° gennaio 1990, superiore al minimo. Anche per questo punto la circolare rinvia alla n. 299 del 27 dicembre 1993.

Nuova disciplina del pensionamento di anzianità

I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 11 modificano la decorrenza delle pensioni di anzianità, i requisiti per il diritto e la disciplina transitoria. La circolare chiarisce che, dal 1994, le pensioni di anzianità non possono decorrere prima del 1° luglio per chi ha 57 anni se uomo o 52 anni se donna, e prima del 1° gennaio dell'anno successivo negli altri casi, salvo i soggetti che hanno maturato i requisiti nel 1993. Vengono inoltre precisati i regimi transitori per chi era già in possesso dei requisiti al 31 dicembre 1992 o al 31 dicembre 1993.

Interpretazione sull'integrazione al minimo con più pensioni

Il comma 22 fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge n. 638/1983: se alla data del 30 settembre 1983 vi erano più pensioni integrate al minimo, dal 1° ottobre 1983 il trattamento minimo spetta su una sola pensione, individuata secondo i criteri di legge, mentre le altre sono liquidate a calcolo. I criteri applicativi erano già stati comunicati con circolare n. 11 del 14 gennaio 1994.

Deroga al blocco dei pensionamenti per anzianità per i lavoratori in preavviso

Il comma 25 stabilisce che, ai fini della deroga al blocco dei pensionamenti per anzianità prevista dalla legge n. 438/1992, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio prima del 19 settembre 1992, il preavviso decorre dalla data di presentazione della domanda. I criteri applicativi sono stati forniti con circolare n. 12 del 14 gennaio 1994.

Nuova disciplina dell'integrazione al minimo

Il comma 38 introduce una disciplina transitoria per l'integrazione al minimo delle pensioni diverse dagli assegni di invalidità. Per le pensioni con decorrenza nel 1993 continua ad applicarsi la disciplina previgente: rileva solo il reddito del pensionato e si escludono dal computo il trattamento di fine rapporto e il reddito della casa di abitazione. Per le pensioni con decorrenza nel 1994 si applica la disciplina dell'articolo 6, comma 1-bis, della legge n. 638/1983 come modificato dal d.lgs. n. 503/1992, con esclusione anche delle competenze arretrate soggette a tassazione separata e considerazione del reddito del coniuge se non legalmente ed effettivamente separato. Per il 1994 il limite di reddito cumulato che esclude l'integrazione è pari a lire 39.152.750; dal 1995, salvo modifiche normative, il limite sarà pari a tre volte il trattamento minimo annuo calcolato su tredici mensilità.

Decorrenza delle pensioni di anzianità dal 1994

Per effetto del comma 8, dal 1994 i termini iniziali di decorrenza sono fissati al 1° luglio e al 1° gennaio dell'anno successivo, in sostituzione del 1° maggio e del 1° novembre previsti dalla legge n. 438/1992. Restano salve le situazioni di chi ha maturato i requisiti nel 1993 e ottiene la pensione con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad applicarsi i termini originari. La circolare distingue i casi di lavoratori che, in base all'età e al momento di maturazione dei requisiti, possono ottenere la pensione dal 1° luglio oppure dal 1° gennaio successivo.

Requisito contributivo e cessazione del rapporto di lavoro

Il comma 9 sostituisce la disciplina del d.lgs. n. 503/1992 e conferma il requisito dei 35 anni di contribuzione. Per i lavoratori dipendenti il conseguimento della pensione di anzianità è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro; per i lavoratori autonomi non è più richiesta la cessazione dell'attività né la cancellazione dagli elenchi di categoria. La circolare precisa inoltre che le eccezioni precedentemente previste per lavoratori domestici, agricoli e dipendenti delle Comunità europee non operano più, salvo che per i lavoratori agricoli non è richiesta la cancellazione dagli elenchi.

Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro

La parte terza conferma che la legge n. 537/1993 non ha modificato la disciplina a regime del cumulo già contenuta nel d.lgs. n. 503/1992, rinviando ai criteri della circolare n. 270 del 29 novembre 1993. Viene però segnalato che le indennità spettanti ai giudici di pace, ai sensi del d.l. n. 105/1994, sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e non rilevano ai fini del divieto di cumulo.

Disciplina transitoria del cumulo per pensioni e requisiti maturati entro il 1994

Il comma 10 sostituisce la disciplina transitoria dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992. Ai lavoratori che al 31 dicembre 1994 siano già titolari di pensione oppure abbiano raggiunto i requisiti contributivi minimi per pensione di vecchiaia o anzianità continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le regole previgenti. In concreto, per le pensioni con decorrenza entro il 1994 continua a valere il regime precedente per il lavoro dipendente, mentre il lavoro autonomo non era considerato dalla vecchia disciplina e quindi non rileva ai fini dell'incumulabilità. La stessa tutela transitoria si applica anche a chi maturi i requisiti contributivi entro il 1994 e poi consegua la pensione dopo tale anno.

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